04 May 2022

I CRITERI DI ACCESSO AL REGIME PREMIALE ISA PER L’ANNO 2021

Introdotti con il Decreto Legge n. 50/2017, dal periodo d’imposta 2018 gli Isa sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri. In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta.

Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10. Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano “affidabili” sono previsti significativi benefici premiali.

Con il provvedimento firmato il 27 aprile 2022, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2021.
Il provvedimento conferma i criteri di accesso degli ultimi due anni, compresa la possibilità che il giudizio possa essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta in corso e quello precedente.

In base al punteggio ottenuto i soggetti potranno accedere a una serie di vantaggi fiscali, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del DL. N. 50/2017, i quali sono:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti, per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972);
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Per poter usufruire dei benefici non viene considerata solo la condotta dell’anno di riferimento ma anche la storia del contribuente; nella tabella seguente vedremo i livelli di affidabilità fiscale richiesti per accedere al regime premiale:

BENEFICIO

 

CRITERIO DI ACCESSO BASATO SUL PUNTEGGIO ISA 2021 CRITERIO DI ACCESSO “AGGIUNTIVO” BASATO SU PUNTEGGIO MEDIO ISA 2020-2021
Esonero apposizione visto di conformità per compensazione Iva, Ildd e Irap     8 8,5
 

Esonero apposizione visto di conformità per rimborsi Iva

    8 8,5
 

Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi

    8,5 9
 

Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per attività di accertamento

    8 ————
 

Esclusione dell’applicazione della disciplina delle Società non operative

    9 9
 

Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo

    9 9

 

Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Con riferimento alla precedente lettera a) viene pertanto previsto che l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

– alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2022;

– alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023;

– alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2021.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2022, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

In particolare, i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di cui ai precedenti punti se:

– applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;

– il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

 

 

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