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06 July 2022
In base all’Art. 19 del D.P.R n. 633/1972, l’Iva pagata su beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio di impresa, arte o professione è detraibile dall’Iva a debito, derivante dalle cessioni di beni e da prestazioni di servizi effettuate. La detraibilità dell’Iva è ammissibile solo nel caso in cui l’acquisto sia inerente all’attività d’impresa, arte o professione, ovvero ci deve essere una correlazione di tipo qualitativo tra i costi e l’attività svolta.
L’art. 19-bis 1 del D.P.R. 633/1972 prevede delle limitazioni al diritto di detrazione, totali o parziali, per alcune tipologie di beni e servizi; si tratta della casistica dell’indetraibilità oggettiva.
In base al suddetto articolo, l’iva è oggettivamente indetraibile per l’acquisto dei seguenti beni e servizi:
1- Aeromobili e relativi componenti, che non costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa o non sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa; in ogni caso è esclusa la detraibilità dell’iva per i professionisti.
2- Beni di lusso, navi e imbarcazioni da diporto, nonché dei relativi componenti e ricambi, ad eccezione del caso in cui tali beni formano l’oggetto dell’attività propria dell’impresa; in ogni caso è esclusa la detraibilità dell’iva per i professionisti.
3- Veicoli stradali a motore, adibiti al trasporto stradale di persone o beni, diversi dai trattori agricoli e forestali, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Per l’acquisto dei componenti e ricambi è ammessa una detrazione:
Nel caso di agenti e rappresentanti di commercio e per coloro per cui i veicoli sono oggetto dell’attività d’impresa viene riconosciuta la detrazione integrale. Le medesime regole e limitazioni si applicano all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti nonché alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, e pedaggi per il transito stradale.
4- Trasporto di persone, sugli acquisti di biglietti per viaggi in treno, nave o aereo, salvo che non formino l’oggetto dell’attività propria dell’impresa.
5- Alimenti e bevande, ad eccezione dei seguenti casi:
6- Spese di rappresentanza, ad esclusione dei beni di valore inferiore a cinquanta euro, dove troviamo:
7- Immobili abitativi, nel caso di acquisto di fabbricati, locazione, manutenzione, recupero e gestione degli stessi, ad eccezione delle imprese che li costruiscono o che li gestiscono (con applicazione del pro-rata di indetraibilità).
Si parla invece di indetraibilità soggettiva, disciplinata dall’art. 19, commi 2 e 5, per i contribuenti che svolgono particolari attività, ad esempio nel caso di:
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