06 July 2022

ART. 19 D.P.R. 633/1972: INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA E SOGGETTIVA DELL’IVA

In base all’Art. 19 del D.P.R n. 633/1972, l’Iva pagata su beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio di impresa, arte o professione è detraibile dall’Iva a debito, derivante dalle cessioni di beni e da prestazioni di servizi effettuate. La detraibilità dell’Iva è ammissibile solo nel caso in cui l’acquisto sia inerente all’attività d’impresa, arte o professione, ovvero ci deve essere una correlazione di tipo qualitativo tra i costi e l’attività svolta.

L’art. 19-bis 1 del D.P.R. 633/1972 prevede delle limitazioni al diritto di detrazione, totali o parziali, per alcune tipologie di beni e servizi; si tratta della casistica dell’indetraibilità oggettiva.

In base al suddetto articolo, l’iva è oggettivamente indetraibile per l’acquisto dei seguenti beni e servizi:

1- Aeromobili e relativi componenti, che non costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa o non sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa; in ogni caso è esclusa la detraibilità dell’iva per i professionisti.

2- Beni di lusso, navi e imbarcazioni da diporto, nonché dei relativi componenti e ricambi, ad eccezione del caso in cui tali beni formano l’oggetto dell’attività propria dell’impresa; in ogni caso è esclusa la detraibilità dell’iva per i professionisti.

3- Veicoli stradali a motore, adibiti al trasporto stradale di persone o beni, diversi dai trattori agricoli e forestali, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Per l’acquisto dei componenti e ricambi è ammessa una detrazione:

  • per il 40%, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa, arte o professione;
  • per il 100%, se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’attività.

Nel caso di agenti e rappresentanti di commercio e per coloro per cui i veicoli sono oggetto dell’attività d’impresa viene riconosciuta la detrazione integrale. Le medesime regole e limitazioni si applicano all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti nonché alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, e pedaggi per il transito stradale.

4- Trasporto di persone, sugli acquisti di biglietti per viaggi in treno, nave o aereo, salvo che non formino l’oggetto dell’attività propria dell’impresa.

5- Alimenti e bevande, ad eccezione dei seguenti casi:

  • formino l’oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  • siano destinati alla somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali;
  • siano stati acquistati per essere distribuiti in distributori automatici collocati nei locali dell’impresa;
  • siano destinati ad omaggio, se di costo unitario inferiore ad euro 50.

6- Spese di rappresentanza, ad esclusione dei beni di valore inferiore a cinquanta euro, dove troviamo:

  • Spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e svolte attività promozionali dei beni e servizi dell’impresa;
  • Spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento in occasione di ricorrenze aziendali, festività, inaugurazione di nuove sedi;
  • Spese per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente il cui sostenimento soddisfi i criteri di inerenza.

7- Immobili abitativi, nel caso di acquisto di fabbricati, locazione, manutenzione, recupero e gestione degli stessi, ad eccezione delle imprese che li costruiscono o che li gestiscono (con applicazione del pro-rata di indetraibilità).

Si parla invece di indetraibilità soggettiva, disciplinata dall’art. 19, commi 2 e 5, per i contribuenti che svolgono particolari attività, ad esempio nel caso di:

  1. Svolgimento di operazioni esenti o non soggette ad iva, i contribuenti non applicando l’IVA sulle cessioni di beni o sulle prestazioni di servizi, non potranno di conseguenza detrarre l’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni.
  2. Esercizio contemporaneo e non occasionale di attività che danno luogo ad operazioni imponibili ed attività che danno luogo ad operazioni esenti, per tali soggetti l’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni sarà detraibile solo in parte e la parte indetraibile verrà determinata applicando il meccanismo del pro-rata.

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