12 October 2022

VANTAGGI DEL REGIME FORFETTARIO

L’adozione del regime forfettario comporta una serie di agevolazioni sia ai fini Iva che delle imposte indirette, grazie a delle semplificazioni contabili e fiscali previste dalla normativa.

In materia Iva, l’art. 1, comma 58, lettera a), legge n. 190/2014, prevede che i contribuenti forfettari:

     – Non debbano addebitare l’Iva a titolo di rivalsa;

     – Non abbiano diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti nazionali ed intra UE;

In aggiunta, per le seguenti operazioni sono previsti gli OBBLIGHI ED ESONERI di seguito illustrati:

1.Cessioni e prestazioni nazionali:

  • Devono essere certificate con l’emissione di fattura o scontrino, pur senza addebito dell’Iva (tranne il caso di attività esonerate previste dell’art. 2 DPR 696/96 i cui corrispettivi devono essere annotati secondo le modalità in un opposito registro cronologico);
  • La fattura deve indicare che si tratta di “operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1 c.54 a s. L. 190/2014”;
  • Esonero dell’obbligo di registrazione delle fatture e dei corrispettivi;
  • Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, salvo emissione di fattura

2.Cessioni di beni intra UE:

  • Non sono considerate come cessioni intracomunitarie ma come cessioni interne senza diritto alla rivalsa;
  • La fattura deve indicare che l’operazione non costituisce cessione intra UE ai sensi dell’art. 41 c. 2 bis DL 331/93 conv. In L. 427/93;
  • Esonero dell’obbligo di registrazione delle fatture;
  • Non è necessaria l’iscrizione alla banca dati VIES e la compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

3.Note di variazione:

  • Se un’operazione attiva viene meno in tutto o in parte, il regime forfettario troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione da emettere (26 del DPR 633/7).

4.Acquisti:

  • Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • Esonero dall’obbligo di registrazione;
  • Se trova applicazione il meccanismo del reverse charge è necessaria l’integrazione della fattura ricevuta;
  • Se intra UE, sono soggetti a IVA se viene superata la soglia annua di 10.000 euro. In questo caso il contribuente deve iscriversi ai Vies, integrare la fattura ed in caso di superamento dei limiti di legge presentare il modello Intrastat.

5.Importazioni ed esportazioni:

  • Vigono le regole ordinarie;
  • Le esportazioni saranno ammesse nei limiti stabiliti con apposito DM, art. 1 c. 58 lett. E L. 190/2014.

6.Liquidazioni e versamenti:

  • Esonero dall’obbligo, salvo per l’imposta relativa alle fatture per acquisti intra UE che superano la soglia annua di 10.000 euro e per altre operazioni per cui il contribuente risulta debitore IVA in base al reverse charge. Il versamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’effettuazione delle operazioni;
  • Rettifica della detrazione IVA all’atto dell’accesso al regime agevolato, oppure in caso di fuoriuscita dallo stesso, e versamento dell’imposta.

7.Dichiarazioni e altri adempimenti:

  • Esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, della comunicazione dei dati delle liquidazioni e della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere:
  • Esonero dallo split payment;
  • Esonero dal Reverse charge per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate.

Il regime forfettario risulta vantaggioso anche a fronte delle semplificazioni ai fini delle imposte dirette, per cui i contribuenti:

  1. Non sono soggetti passivi IRAP;
  2. Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi;
  3. Sono esclusi dall’applicazione degli ISA ma rimane l’obbligo di compilare il quadro RS;
  4. Non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, tranne nel caso di lavoratori dipendenti ma sono obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del corrisposti emolumenti       senza operare la ritenuta d’acconto;
  5. Possono operare la ritenuta alla fonte;
  6. Non sono soggetti alle ritenute alla fonte e alla ritenuta d’acconto.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per la determinazione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, deve essere compilato il quadro LM del modello REDDITI PF.

Il regime forfettario si basa sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile, calcolato tramite l’applicazione del coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (Tabella allegato n. 4 alla L. 190/2014).

Nella dichiarazione dei redditi l’aliquota d’imposta sostitutiva è al 15%, la quale per i soggetti che avviano una nuova attività viene ulteriormente ridotta al 5% per cinque anni. I requisiti per adottare l’aliquota minore sono:

  • Il contribuente non deve aver esercitato un’altra attività nei tre anni che precedono l’avvio;
  • La nuova attività non deve essere una prosecuzione di una già svolta in precedenza sottoforma di lavoro dipendente o autonomo:
  • Se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare i 65.000 euro.

Nel caso di imprenditori in regime forfettario iscritti alla Gestione degli artigiani e dei commercianti dell’INPS (art. 1 co. 76 – 83 della L. 190/2014) è possibile la riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti.

RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

Dal 1° luglio 2022, a seguito della decisione del Consiglio UE 2021/2251, è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario:

     – Dal 01/07/2022 per i contribuenti con ricavi/compensi > di 25.000 euro nel 2021;

     – Dal 01/01/2024 per i contribuenti con ricavi/compensi < di 25.000 euro nel 2021.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica sono avvenute delle riduzioni nei termini di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate per quanto riguarda le imposte dirette ed Iva:

1.Riduzione di due anni per i soggetti che documentano, per obbligo o per scelta, le operazioni mediante la fatturazione elettronica trasmessa al sistema di interscambio (SdI), purchè:

  • Gli incassi e pagamenti avvengano tramite bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, POS, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità;
  • Venga garantita la tracciabilità dei pagamenti maggiori di 500 euro.

2.Riduzione di un anno nel caso in cui i contribuenti in regime forfettario abbiano un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche

I due benefici non sono cumulabili ma prevale la norma “più favorevole”. Pertanto, fino all’introduzione di un obbligo specifico, i contribuenti “forfettari” che intendessero aderire alla fatturazione elettronica volontariamente e garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro dovrebbero fruire della riduzione dell’accertamento pari a 2 anni.

Torna agli approfondimenti