23 November 2022

RIMBORSI CHILOMETRICI

Il rimborso chilometrico viene erogato dal datore di lavoro ogni qualvolta il dipendente usi il proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività. L’indennità chilometrica ha funzione compensativa delle spese sostenute dal lavoratore per la trasferta. La tassazione di questo tipo di indennità segue regole ben specifiche, sia per il lavoratore che per l’azienda; di seguito vedremo come si calcola e quali sono le regole fiscali applicabili.

Calcolo rimborso chilometrico

L’esenzione da imposizione è possibile solo se l’ammontare dell’indennità viene calcolato in base alle Tabelle ACI, con alla ris. AdE 92/2015:

  • Alla percorrenza;
  • Al tipo di automezzo usato dal dipendente;
  • Al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

L’Aci fornisce delle tabelle denominate “costi chilometrici” aggiornate due volte l’anno (marzo e settembre), dalle quali è possibile ricavare il rimborso spettante per tipologia di autoveicolo e per le fasce di percorrenza annuale, in funzione dei seguenti elementi:

  1. Costi proporzionali, cioè correlati al grado di utilizzo del veicolo, come carburanti, lubrificanti o pneumatici, questi sono proporzionali alla percorrenza;
  2. Costi non proporzionali, che devono essere sostenuti in ogni caso indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, come premio assicurativo o tassa automobilistica. I seguenti costi si riducono al variare della percorrenza media annua.

Trattamento in capo al dipendente

Le indennità chilometriche, secondo l’articolo 51, comma 5 del TUIR, come già anticipato nel precedente approfondimento “Rimborsi fuori e dentro comune” :

  • Sono assoggettate a tassazione in caso di trasferte effettuate nell’ambito del territorio ;
  • Non concorrono a formare il reddito di lavoro se le spese sono documentate e sostenute al di fuori del territorio comunale della sede di lavoro.

In quest’ultimo caso per garantirne l’esclusione dalla formazione del reddito è necessario conservare la documentazione riguardante la percorrenza, tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura, C.M. 326/E/97.

Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 92/2015 è stato chiarito il regime applicabile nel caso in cui la trasferta per raggiungere la località di missione parta dalla residenza del dipendente anziché dalla sede di lavoro, per cui:

  1. Quando la distanza percorsa dalla propria residenza alla località di esercizio dell’attività è inferiore a quella calcolata dalla sede di lavoro, con la conseguenza che viene erogato un rimborso chilometrico di minor importo, questo è integralmente NON imponibile ai sensi dell’art. 51 comma 5 del TUIR;
  2. Quando la distanza dalla propria residenza risulta essere maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato un rimborso maggiore, la differenza viene considerata reddito imponibile ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR.

Deducibilità in capo alla società

I rimborsi chilometrici, dovuti ai dipendenti per l’uso in una trasferta del proprio automezzo o veicolo a noleggio, sono deducibili dal reddito d’impresa per un importo pari al costo della percorrenza (determinato in base alle tariffe ACI) per autoveicoli con potenza massima:

  • 17 cavalli in caso di motore a benzina;
  • 20 cavalli con motore a diesel.

L’eventuale eccedenza tra costi chilometrici effettivi e quelli deducibili è invece ripresa a tassazione. Non è indispensabile che il dipendente abbia la proprietà del mezzo, essendo sufficiente la semplice disponibilità dello stesso, come nel caso del noleggio effettuato dal lavoratore a proprio nome.

 

 

 

 

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