11 January 2023

NOVITA’ REGIME FORFETTARIO NEL 2023

Il regime forfettario è un regime riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, che presenta un serie di semplificazioni ed agevolazioni contributive, elencate nei precedenti approfondimenti, “I requisiti del regime forfettario” e “Vantaggi del regime forfettario”.

Con la legge di Bilancio 2023, comma 54 art.1, in vigore dal 1° gennaio 2023 sono state istituite nuove regole riguardanti le condizioni di accesso e la fuoriuscita dal regime forfettario. Per quanto riguarda l’accesso, il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per poter accedere al regime è stato innalzato da 65.000 a 85.000 euro, ragguagliati ad anno. Mentre la cessazione del regime forfettario avviene nello stesso anno in cui i ricavi o compensi superano i 100.000 euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente; in base alle nuove disposizioni avremo che:

  • Il forfettario che supera il limite pari a 85.000 euro ma rimane sotto i 100.000 euro esce dal regime nell’anno successivo, come già previsto dalla legislazione vigente;
  • Il forfettario che supera i 100.000 euro cessa immediatamente di trovarsi nel regime agevolato e pertanto dovrà applicare l’Iva alle operazioni attive effettuate che vanno oltre il predetto limite.

Questa è una norma antielusione poiché, in questo modo, il contribuente in regime forfettario non può superare il limite ed avvalersi comunque dell’imposta al 5% o 15% nell’anno in corso, fuoriuscendo solo nell’anno successivo.

Con l’entrata in vigore delle nuove soglie vi sono due scenari:

  1. I contribuenti che attualmente applicano il regime forfettario possono mantenerlo se nel 2022 non hanno superato la soglia degli 85.000 euro di ricavi o compensi;
  2. I contribuenti che erano in regime ordinario, nel 2023 potranno accedere al regime forfettario se nell’anno precedente rispettavano i limiti di accesso.

Per le imprese in contabilità semplificata con ricavi nell’esercizio 2022 non superiori a 85.000 euro e che abbiano rispettato gli altri requisiti, il regime naturale per il 2023 risulterebbe essere sia quello forfettario che quello in contabilità semplificata. Nella Risoluzione 14.9.2018, n. 64/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adozione della contabilità semplificata per opzione, in luogo del regime forfetario, non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi in ogni caso di un regime naturale proprio dei contribuenti minori.

Il passaggio dal regime della contabilità semplificata al regime forfettario è pertanto possibile senza dover rispettare il vincolo triennale mentre in caso di opzione per la contabilità ordinaria, il vincolo triennale di tenuta del regime scelto deve essere rispettato.

Per quanto riguarda, invece, la fatturazione elettronica si vuole ricordare che le fatture per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022 devono essere emesse nelle tempistiche previste per tutti i contribuenti. Il regime transitorio previsto per i forfettari, che prevedeva la possibilità di emettere fattura entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione, senza essere soggetti alle sanzioni contro la violazione degli obblighi di documentazione è terminato. Le tempistiche di emissione sono:

  • Entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione per la fattura immediata
  • Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per la fattura differita

La sanzione per la tardiva o mancata emissione della fattura elettronica, secondo l’art. 6 del D.lgs n. 471/1997, è pari al 5-10% dei corrispettivi non documentati o registrati. Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione dovuta va da 250 a 2.000 euro.

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