01 February 2023

REGISTRI IVA

I registri Iva, secondo il DPR 633 del 1972, sono libri contabili obbligatori dove devono essere registrate tutte le operazioni rilevanti al fine del calcolo dell’Iva e riepilogati tutti i movimenti passivi e attivi effettuati. L’annotazione sui suddetti registri è fondamentale per la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto, che deve essere effettuata da ogni esercente attività d’impresa mensilmente o trimestralmente.

Tutti i soggetti, sia in contabilità ordinaria che semplificata, hanno l’obbligo di tenere i registri Iva, con eccezione dei soggetti aventi particolari regimi contabili, come i forfettari. In particolare, i contribuenti in contabilità semplificata dovranno integrare i registri anche di tutte le operazioni non rilevanti ai fini Iva, poiché esse saranno la base per l’Agenzia delle Entrate per la determinazione del reddito.

Vi sono tre registri per i quali predisposizione, aggiornamento e conservazione risultano essere obbligatori:

  1. Il registro delle fatture emesse per la registrazione delle fatture attive;
  2. Il registro dei corrispettivi per la registrazione degli scontrini fiscali emessi ogni giorno;
  3. Il registro degli acquisti per la registrazione delle fatture passive, bollette doganali e fatture di acquisti intracomunitari.

I soggetti in contabilità ordinaria che tengono i libri previsti dall’art. 2214 co. 1 c.c. hanno facoltà, ai sensi dell’art. 12 del DPR 435/2001, di non tenere i registri Iva prescritti a condizione che:

  • Le registrazioni siano effettuate sul libro giornale, in una sezione distinta e nei termini previsti dalla disciplina Iva;
  • Su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano in grado di fornire gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri Iva.

I registri devono essere numerati progressivamente, possono essere sia cartacei che elettronici ed è venuto meno l’obbligo di bollatura e vidimazione. La tenuta dei libri contabili segue l’art. 2219 del Codice civile, il quale riporta che:

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine”.

La relativa stampa entro tre mesi dal termine della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi non è più necessaria, ma bisogna in caso di accessi, ispezioni o verifiche, che i registri risultino aggiornati e stampabili ove richiesto da parte degli organi procedenti. Infine, la conservazione dei registri Iva deve avvenire per i cinque anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, oppure se la dichiarazione non è stata presentata per i sette anni successivi.

REGISTRO IVA FATTURE EMESSE

Nel registro delle fatture emesse devono essere registrate tutte le fatture attive, ossia relative alle vendite. Devono essere annotate tutte le fatture emesse, comprese quelle riguardanti operazioni non imponibili, non soggette o esenti di cui all’art. 21 co. 6 e 6-bis del DPR 633/72, nonché le autofatture e le fatture d’acquisto emesse dal cessionario o committente con applicazione del reverse charge.

Per ogni fattura deve essere riportato:

-Numero progressivo;

-La data di emissione che determina i termini entro cui la fattura può essere registrata e cioè entro 15 giorni  o entro il 15° giorno del mese successivo in caso di fatture differite;

-L’importo dell’imponibile;

-L’ammontare dell’imposta, distinta secondo l’aliquota applicabile e per le operazioni esenti o non imponibili, il titolo di inapplicabilità dell’imposta ed eventualmente la relativa norma;

-Generalità del cliente.

La tenuta del registro non è obbligatoria per:

  • I soggetti in regimi particolari di contabilità, come forfettari;
  • I soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, art. 10 del Dpr n. 633/1972, o si sono avvalsi dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, 36-bis del Dpr n. 633/1972;
  • I commercianti al minuto e le attività simili, obbligati alla tenuta del registro dei corrispettivi;
  • I soggetti che, in presenza dei requisiti, utilizzano il bollettario madre-figlia, art. 32 DPR 633/72.

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI

L’art. 24 del DPR 633/1972 prevede l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi al posto di quello delle fatture emesse per i commercianti al minuto e altri soggetti che effettuano operazioni di cui all’art.22 del DPR 633/72. Questi contribuenti certificano le loro operazioni tramite l’emissione di uno scontrino o ricevuta fiscale. Nel suddetto registro devono essere annotati i seguenti dati:

  • Il totale giornaliero comprensivo di Iva, riportato nello scontrino di chiusura nel registratore di cassa;
  • Il totale per importo Iva;
  • Il totale delle operazioni non imponibili ed esenti;
  • gli importi e il numero delle fatture emesse comprensive di iva se non esiste apposito registro nelle vendite;
  • Il totale delle operazioni non soggette a registrazione Iva.

I corrispettivi devono essere registrati entro il giorno successivo non festivo in cui vengono effettuati. Qualora il soggetto passivo utilizzi per l’elaborazione dei dati centri elettrocontabili gestiti da terzi, le registrazioni possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, ferma restando la contabilizzazione nella liquidazione relativa al mese di effettuazione delle operazioni (art. 1 del DM 11.8.75; cfr. anche C.M. 22.3.90 n. 16). Inoltre, l’art. 6 co. 4 del DPR 695/96 consente di effettuare una registrazione unica riepilogativa per tutte le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare. In tal caso, la registrazione deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo.

Con l’introduzione dell’obbligo di emissione dello scontrino elettronico, di cui all’art. 2 del DLgs 127/2015, non è più necessario tenere il registro dei corrispettivi perché le transazioni sono elettroniche e vengono trasmesse all’Agenzia delle Entrate, sostituendo così l’obbligo di annotazione delle operazioni contabili sul relativo registro.

REGISTRO DEGLI ACQUISTI

In questo libro contabile vengono registrate tutte le fatture, bollette doganali e autofatture per acquisto di beni e servizi utilizzati nello svolgimento delle operazioni commerciali. Per ogni documento devono essere registrati:

  • La data di fatturazione;
  • I riferimenti del fornitore;
  • L’imponibile;
  • L’ammontare dell’imposta e, per le fatture esenti, deve essere indicato il titolo di inapplicabilità.

L’art. 14 del D.L. 119/18 ha abolito l’obbligo di registrazione in ordine cronologico rispetto alla data di ricezione, ed anche della relativa numerazione progressiva.

Ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72 (modificato dall’art. 2 del DL 50/2017), i documenti di acquisto devono essere annotati:

– anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione IVA;

– entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

Qualora la registrazione avvenga nei primi mesi dell’anno successivo a quello di riferimento, deve essere istituita un’apposita sezione nel registro IVA acquisti, relativa alle fatture ricevute nell’anno precedente, allo scopo di evidenziare che la relativa imposta (la quale non è stata detratta nell’ambito delle liquidazioni periodiche) concorre alla determinazione del saldo IVA del medesimo anno di ricezione (circ. 1/E/2018).

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