01 March 2023

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E LE SCRITTURE CONTAIBLI

Il prestatore di lavoro, alla cessazione del rapporto, ha diritto all’erogazione del trattamento di fine rapporto maturato, TFR, per l’articolo 2120 del Codice Civile. Tale trattamento viene calcolato come segue:

  • Per ogni anno di servizio viene accantonata una quota pari (e non superiore) all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota viene ridotta proporzionalmente per le frazioni di anno, considerando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori ai quindici giorni;
  • Con esclusione della quota maturata nell’anno, viene incrementato con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Quindi la quota accantonata è composta da due componenti: la quota maturata sulle retribuzioni del periodo e la quota di rivalutazione di quanto accantonato precedentemente.

La retribuzione su cui calcolare l’accantonamento annuo del TFR comprende tutte le somme corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e l’equivalente in denaro delle prestazioni in natura, purché riconosciuti a titolo non occasionale. In caso di sospensione della prestazione di lavoro si computa nella retribuzione utile al calcolo del TFR l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per esempio, quando il dipendente si assenta per: infortunio e malattia professionale, gravidanza, sospensione totale o parziale dove è prevista l’integrazione salariale. Nel caso in cui, il dipendente abbia svolto almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere un’anticipazione del Tfr, per un importo non superiore al 70% del trattamento maturato alla data della richiesta, che può essere concessa solo se giustificata dalla necessità di spese sanitarie e/o per l’acquisto della prima casa di abitazione. Mentre in caso di morte del lavoratore, il TFR maturato sino alla data del decesso è corrisposto sotto forma di indennità sostitutiva al coniuge o figli a carico, ed anche i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

DESTINAZIONE DEL TFR

Dal 2007 le quote Tfr maturate possono essere accantonate a due diverse destinazioni in base al numero dei dipendenti dell’impresa in cui si lavora. Nelle società con meno di 50 dipendenti, il dipendente può scegliere se:

– Mantenere il Tfr all’interno dell’azienda;

– Conferirlo a una forma previdenziale complementare.

Mentre per le imprese con un numero di dipendenti almeno superiore a 50, le quote Tfr:

-possono essere conferite ad una forma di previdenza complementare;

-possono essere versate al Fondo Tesoreria dell’Inps.

Per individuare il limite dimensionale della società si prende a riferimento: per le aziende già in attività al 31.12.2006 la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 mentre per le aziende che hanno iniziato l’attività successivamente la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.

SCRITTURE CONTABILI PER TFR MANTENUTO IN AZIENDA

Nel seguente caso, al termine dell’esercizio bisogna registrare la seguente scrittura:

Accantonamento Tfr (Ce)                                  a                     Tfr lavoro subordinato (Sp)

Una parte della quota accantonata riguarda le rivalutazioni annuali del Tfr, su cui si applica un’imposta sostitutiva pari al 17%. Tale tributo è versato dal datore di lavoro e prevede:

  • un acconto entro il 16 dicembre dell’anno per cui si effettua la rivalutazione;
  • il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione.

Per cui, a dicembre si rileverà il versamento con riduzione del fondo:

Tfr lavoro subordinato (Sp)                              a                     Erario c/ritenute Tfr (Sp)

Erario c/ritenute Tfr (Sp)                                  a                     Banca c/c (Sp)

Per poi, al 31 dicembre registrare l’ulteriore quota di saldo dell’imposta sostitutiva, salvo estinguere il debito alla scadenza del febbraio successivo.

Nel caso in cui durante l’anno si dovesse interrompere il rapporto di lavoro, si dovranno registrare:

-a conto economico la quota di trattamento maturata nell’anno e l’eventuale rivalutazione del pregresso, se spettante

-a stato patrimoniale, la quota spettante al dipendente in diminuzione del fondo

Diversi                                                                      a                   Dipendenti c/retribuzioni (Sp)

Tfr lavoro subordinato (Sp)

Accantonamento Tfr in corso d’anno (Ce)

SCRITTURE CONTABILI PER TFR DESTINATO A FONDI O INPS

Dal 2007 vi è la possibilità di destinare il Tfr al fondo tesoreria dell’Inps, ossia fondi pensione appositamente creati. Per cui, in questa caso in azienda rimarrà solo il fondo Tfr maturato fino al 2006, che subirà:

  • una rivalutazione annua;
  • decrementi per effetto di corresponsioni ai beneficiari.

Mentre per gli accantonamenti ai fondi, che siano di gestione Inps o altri, l’azienda dovrà mensilmente registrare la seguente scrittura:

Accantonamento Tfr (Ce)                                 a                              Debiti v/so Inps (Sp) o Debiti v/so Fondo (Sp)

CONTRIBUTO DELLO 0,50%

Il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente la contribuzione aggiuntiva IVS a favore del Fondo pensioni pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Questo contributo serve per alimentare i fondi di garanzia che intervengono per il versamento del Tfr ai dipendenti di aziende fallite. Tale contribuzione è a carico del lavoratore e viene recuperata dal datore di lavoro con trattenuta sul TFR maturato nell’anno dal dipendente.

Quindi preso un ammontare delle retribuzioni pari a 100, applicando il divisore del 13,5 si ottiene un carico del 7,41%. La reale quota che grava sull’azienda è pari al 6.91%, ossia 7,41- 0,5.

Le relative scritture contabili sono:

Oneri sociali (Ce)                                             a                                  Debiti v/so Inps (Sp)

Personale c/anticipazioni (Sp)                      a                                 Oneri sociali (Ce)

Torna agli approfondimenti