22 March 2023

FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale un imprenditore specializzato, detto factor, acquista a titolo oneroso i crediti non ancora esigibili che le imprese vantano verso i propri debitori, assumendosi o meno il rischio di insolvenza del debitore. In questo modo l’impresa, cedendo i propri crediti esistenti o futuri, ottiene subito liquidità evitando di incorrere in sofferenze dovute al ritardo dei pagamenti da parte dei clienti.

Il factor svolge:

  • Una funzione di finanziamento, anticipando all’impresa l’importo dei crediti acquistati, ossia erogando all’impresa un’anticipazione finanziaria rispetto alla scadenza dei crediti ceduti, pari a una parte del valore nominale;
  • Una funzione di gestione dei crediti ceduti, svolgendo con il pagamento di una commissione anche servizi come la contabilizzazione, amministrazione, il sollecito e incasso dei crediti, consulenza e recupero dei crediti insoluti.

Nel caso l’impresa cedente voglia sollevarsi dal rischio di insolvenza dei propri debitori, la cessione deve essere effettuato “pro soluto”. Per cui, nel caso il credito ceduto diventasse irrecuperabile l’impresa cliente non dovrà restituire al factor l’anticipo già ricevuto. Mentre se l’impresa garantisce la solvibilità del credito, la cessione viene effettuata “pro solvendo”, ed in questo caso l’impresa dovrà restituire gli anticipi ricevuti.

Il riferimento normativo è la legge n.52/91, dedicata alla disciplina civilistica della cessione dei crediti d’impresa, che ha introdotte alcune deroghe riguardanti il contatto di factoring in presenza dei seguenti presupposti:

  • Il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario, o una società iscritta all’albo tenuto dalla Banca d’Italia;
  • Il cedente sia un imprenditore;
  • I crediti ceduti siano pecuniari e sorgano da contratti stipulati nell’esercizio d’impresa.

Se sono presenti questi requisiti, la legge prevede che:

  1. Possano essere oggetto di cessione anche crediti futuri, ossia vi è la possibilità di cedere crediti che sorgeranno da contratti che devono essere perfezionati entro ventiquattro mesi, a condizione che vengano indicati i debitori ceduti;
  2. Il cedente garantisce la solvenza del debitore ceduto;
  3. La cessione diventi opponibile a terzi a condizione che il pagamento del corrispettivo avvenga con atto avente data certa.

IMPOSTE DIRETTE

Per l’impresa cedente, la cessione dei crediti porta ad effetti differenti in base alla modalità con cui viene effettuata. Nel caso di un credito ceduto in forma “pro soluto”, se avviene il trasferimento di tutti i rischi la perdita viene considerata interamente deducibile, mentre se la cessione non implica il trasferimento di tutti i rischi la perdita non è deducibile. Invece la cessione “pro solvendo” genera una perdita non deducibile.

Secondo l’OIC 15, 71-77, il credito viene cancellato dal bilancio della società quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito di estinguono o la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito viene trasferito insieme a tutti i rischi. Nel caso di cancellazione del credito dal bilancio, la perdita viene calcolata come la differenza tra il corrispettivo ricevuto e il valore di iscrizione del credito a bilancio nel momento della cessione, circ. Agenzia delle Entrate 14/2014, § 1.1 .

Si riportano alcuni casi che portano alla cancellazione del credito dal bilancio e la deducibilità della perdita (OIC 15 appendice A):

– Conferimento del credito;

– Vendita del credito;

– Cartolarizzazione con trasferimento di tutti i rischi;

– Forfaiting;

– Datio in solutum.

Mentre nei seguenti casi il credito deve essere mantenuto in bilancio e la perdita viene considerata indeducibile (OIC 15 appendice A):

– Pegno di crediti;

– Cessione a scopo di garanzia;

– Mandato all’incasso;

– Sconto, cessioni pro solvendo e pro soluto che non trasferiscono i rischi;

– Cartolarizzazione senza il trasferimento dei rischi.

Secondo la C.M. 1.8.87 n. 19, i crediti ceduti in factoring, sia con clausola pro solvendo che pro soluto, non possono essere inclusi nella base di calcolo delle svalutazioni deducibili ex art.106 co. 1 del TUIR. Invece secondo la giurisprudenza di legittimità  i crediti ceduti pro solvendo si computano nella suddetta base di calcolo.

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