10 May 2023

AGENTI E RAPPRESENTANTI – Parte 1

La disciplina degli agenti e rappresentanti è determinata dalla L. 3.5.85 n. 204 e si applica indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che svolge l’attività di agenzia e rappresentanza. L’agente promuove la conclusione di contratti incaricato da una o più imprese in una o più zone determinate, mentre il rappresentante può concludere contratti in nome e per conto della ditta mandante in una o più zone determinate.

Secondo l’art. 1742 ss. C.c., gli agenti e rappresentanti vengono detti “ausiliari” del commercio in quanto agiscono per nome e per conto di altri soggetti tramite il contratto di agenzia.

Il D.lgs. 26.3.2010 n. 59 ha apportato delle modifiche procedurali di accesso all’attività e al suo esercizio, tra cui:

  • La Soppressione del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio di cui all’art. 2 della L. 204/85;
  • L’iscrizione nel Registro delle imprese se l’attività è svolta in forma di impresa;
  • La segnalazione di inizio attività, SCIA, deve essere presentata presso la Camera del Commercio, corredata dalle autocertificazione e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali.

In particolare, l’art. 5 del L. 204/85 disciplina i requisiti che i soggetti devono avere per poter esercitare l’attività:

  1. Requisiti morali: il soggetto non deve essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio;
  2. Requisiti professionali: il soggetto deve aver frequentato con esito positivo un corso professionale riconosciuto delle Regioni, essere stato dipendente di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o addetto al settore vendite per almeno due anni, oppure avere il diploma di scuola secondaria nell’indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali.

Nel caso sia la società a svolgere l’attività di agente o rappresentante, i requisiti devono essere posseduti dai legali o legale rappresentante della società. Nel suddetto articolo si stabilisce anche che l’attività è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti privati e pubblici, e con l’iscrizione nei ruoli dei mediatori.

PROVVIGIONI

La retribuzione in capo all’agente è rappresentata da una provvigione sugli affari conclusi per effetto del suo intervento e non modificabile unilateralmente.

L’art. 1748 C.C. espone i diritti dell’agente e gli obblighi del prepotente, alcuni sono:

  • L’agente ha diritto alla provvigione per gli affari conclusi durante il contratto di agenzia quando l’operazione si è concluso per suo intervento;
  • Dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia, l’agente ha diritto alla provvigione se la proposta è pervenuta al preponente in data antecedente;
  • L’agente deve restituire le provvisioni riscosse solo nel caso il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabile al preponente.

Per quanto riguarda la competenza, l’Agenzia delle Entrate con la R.M. 91/2006 ha precisato:

  1. Le provvigioni attive sono imponibili in capo all’agente nel periodo d’imposta dove il preponente conclude il contratto;
  2. Le provvigioni passive sono deducibili nell’esercizio di esecuzione del contratto di compravendita, ossia sono di competenza del periodo in cui si rilevano i corrispondenti corrispettivi, ciò per il principio della correlazione costi e ricavi.

In caso di cessazione del rapporto all’agente spettano le seguenti indennità:

  • Indennità risoluzione del rapporto, FIRR, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate e spetta in ogni caso di cessazione, anche per causa di morte, tranne quando lo scioglimento avviene per iniziativa del mandante giustificata da: ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente o concorrenza sleale in violazione del vincolo di esclusiva per una solo ditta;
  • Indennità suppletiva di clientela, corrisposta dalla ditta e calcolata sull’ammontare globale delle provvigioni, non è dovuta nel caso in cui il rapporto si sciolga per fatto imputabile all’agente;
  • Ulteriore indennità suppletiva di clientela o meritocratica, nel caso in cui l’agente abbia apportato nuovi clienti o incrementato gli affari. L’importo non può superare la differenza tra media annuale dei compensi riscossi negli ultimi 5 anni meno la somma dell’indennità suppletiva di clientela come previsto dall’art. 1751 c.c.

Se il contratto viene sciolto per colpa dell’agente o rappresentante non è dovuta alcuna indennità suppletiva.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1751 bis, dopo lo scioglimento del contratto può attuarsi un patto di non concorrenza. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi. La determinazione dell’indennità prevede complessi meccanismi di contrattazione, prendendo come base di calcolo la media delle provvigioni liquidate negli ultimi 5 anni del rapporto e tenendo presente la durata del patto, del rapporto e del fatto che l’agente sia o meno monomandatario. Il corrispettivo è escluso dall’applicazione dell’Iva e non è soggetto a contribuzione Enasarco. In caso di violazione del patto, l’agente perde il diritto all’indennità e deve restituire quanto già percepito.

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