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10 May 2023
La disciplina degli agenti e rappresentanti è determinata dalla L. 3.5.85 n. 204 e si applica indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che svolge l’attività di agenzia e rappresentanza. L’agente promuove la conclusione di contratti incaricato da una o più imprese in una o più zone determinate, mentre il rappresentante può concludere contratti in nome e per conto della ditta mandante in una o più zone determinate.
Secondo l’art. 1742 ss. C.c., gli agenti e rappresentanti vengono detti “ausiliari” del commercio in quanto agiscono per nome e per conto di altri soggetti tramite il contratto di agenzia.
Il D.lgs. 26.3.2010 n. 59 ha apportato delle modifiche procedurali di accesso all’attività e al suo esercizio, tra cui:
In particolare, l’art. 5 del L. 204/85 disciplina i requisiti che i soggetti devono avere per poter esercitare l’attività:
Nel caso sia la società a svolgere l’attività di agente o rappresentante, i requisiti devono essere posseduti dai legali o legale rappresentante della società. Nel suddetto articolo si stabilisce anche che l’attività è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti privati e pubblici, e con l’iscrizione nei ruoli dei mediatori.
PROVVIGIONI
La retribuzione in capo all’agente è rappresentata da una provvigione sugli affari conclusi per effetto del suo intervento e non modificabile unilateralmente.
L’art. 1748 C.C. espone i diritti dell’agente e gli obblighi del prepotente, alcuni sono:
Per quanto riguarda la competenza, l’Agenzia delle Entrate con la R.M. 91/2006 ha precisato:
In caso di cessazione del rapporto all’agente spettano le seguenti indennità:
Se il contratto viene sciolto per colpa dell’agente o rappresentante non è dovuta alcuna indennità suppletiva.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1751 bis, dopo lo scioglimento del contratto può attuarsi un patto di non concorrenza. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi. La determinazione dell’indennità prevede complessi meccanismi di contrattazione, prendendo come base di calcolo la media delle provvigioni liquidate negli ultimi 5 anni del rapporto e tenendo presente la durata del patto, del rapporto e del fatto che l’agente sia o meno monomandatario. Il corrispettivo è escluso dall’applicazione dell’Iva e non è soggetto a contribuzione Enasarco. In caso di violazione del patto, l’agente perde il diritto all’indennità e deve restituire quanto già percepito.
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