La Legge di Bilancio 2021 ripresenta per il biennio 2021-2022 il credito di imposta pubblicità, apportanto alla norma istitutiva dell’agevolazione (D.L. 50/2017) modifiche alle modalità di calcolo. Nello specifico:
• Misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno;
• Misura del 75% del VALORE INCREMENTALE degli investimenti effettuati o da effettuare su emittenti televisive e radiofoniche locali, a condizione che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati su tali mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Il Bonus Pubblicità è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che presentano tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate apposita istanza prenotativa dal 1° Marzo al 31° Marzo 2021.
Requisiti per accedere:
• Sono ammessi gli investimenti pubblicitari in emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, solo se iscritte al ROC;
• Sono ammessi gli investimenti pubblicitari in giornali/periodici in edizione cartacea o in formato digitale solo se registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore Responsabile.
Si precisa che il bonus pubblicità è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti de minimis.
I Clienti interessati sono pregati di fornire la documentazione necessaria (indicata nella ns Circolare) entro e non oltre il 16 marzo p.v.