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03 May 2023
Principi redazione del bilancio
L’art. 2423 comma 2 del Codice Civile stabilisce che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”. Se le informazioni richieste non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, si devono fornire ulteriori informazioni. Al contrario, se l’applicazione richiesta di una disposizione di legge è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, tale disposizione non deve essere applicata e la motivazione della deroga deve essere inserita in Nota Integrativa.
Per redigere il bilancio in modo veritiero e corretto, bisogna rispettare i seguenti postulati:
Il principio della prudenza si concretizza nella regola secondo la quale i proventi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio. L’applicazione del principio della prudenza comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole poste o voci delle attività o passività siano valutati individualmente per evitare compensi tra perdite che devono essere riconosciute e profitti che non devono essere riconosciuti in quanto non realizzati.
La valutazione delle voci di bilancio viene fatta considerando l’azienda come un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nei casi in cui, a seguito della valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante, nella Nota integrativa devono essere riportate in modo chiaro: le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze; le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.
Il principio della competenza stabilisce che gli effetti delle operazioni e degli eventi sono rilevati quando essi si verificano e generano costi e benefici per la società indipendentemente dal momento in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, per permettere una rappresentazione omogenea dei risultati della società nei vari esercizi. In caso di deroga a questo principio, occorre riportarne la motivazione in Nota Integrativa, insieme agli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Un’informazione viene considerata rilevante quando la sua omissione o la sua errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari primari del bilancio. I destinatari principali dell’informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa, come i finanziatori e gli investitori.
ll principio di comparabilità dei bilanci è definito dall’art. 2423-ter, comma 5 del Codice civile, secondo il quale “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”.
L’art. 2423-ter comma 6 vieta espressamente i compensi di partite, cioè la compensazione di valori:
Le compensazioni vietate sono quelle che eliminano le voci per le quali è prevista obbligatoriamente l’esposizione negli schemi di bilancio, mentre le compensazioni di carattere meramente contabile o finanziario sono ammesse e anzi, a volte imposte dall’art. 2425-bis, che richiede l’iscrizione di ricavi e costi al netto resi, sconti abbuoni e premi.
Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire in Nota Integrativa per quanto riguarda:
I cambiamenti di principi contabili
Un cambiamento di principio contabile è ammesso quando viene richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori), oppure quando è necessario per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari). Si ha applicazione retroattiva quando il nuovo principio trova applicazione anche su fatti ed operazioni avvenuti negli esercizi precedenti; si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio è applicato solo ai fatti e alle operazioni dell’esercizio in cui avviene il cambiamento.
I cambiamenti di stime contabili
Le stime contabili sono i procedimenti ed i metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi. I cambiamenti di stima contabile sono la necessaria conseguenza della continua acquisizione di informazioni o di accresciuta esperienza in merito a presupposi o fatti sui quali era fondata la stima originaria. I cambiamenti di stima devono essere contabilizzati nel bilancio d’esercizio in cui si verifica il cambiamento e gli effetti del cambiamento vanno classificati nella voce di conto prevista dai principi contabili.
La correzione di errori
Nel corso dell’esercizio o durante la predisposizione del bilancio possono essere rinvenuti errori commessi nella redazione del bilancio di uno o più esercizi precedenti. L’OIC 29 prevede tre tipologie di errori: errori rilevanti (da soli o con altri influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio), errori non rilevanti (non incidono sulle decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio) ed errori molto gravi (rendono nulla o annullabile la delibera di approvazione di bilancio).
Gli eventi e operazioni straordinari
Il risultato d’esercizio può essere significativamente influenzato dagli effetti di operazioni ed eventi straordinari che devono essere chiaramente identificati e quantificati per poter garantire una corretta visione dell’andamento economico della società. Solitamente le operazioni e gli eventi straordinari sono rilevati nell’esercizio in cui l’evento si verifica o l’operazione viene effettuata.
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, sia positivi che negativi, già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio nel periodo compreso tra la data di chiusura e di formazione del bilancio. Qualora tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’assemblea si verificassero eventi tali da pregiudicare l’attendibilità del bilancio nel suo complesso, gli amministratori dovranno opportunamente modificare il progetto di bilancio.
I fatti successivi alla chiusura dell’esercizio possono essere:
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