03 May 2023

IL BILANCIO D’ESERCIZIO – Principi di redazione

Principi redazione del bilancio

L’art. 2423 comma 2 del Codice Civile stabilisce che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”. Se le informazioni richieste non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, si devono fornire ulteriori informazioni. Al contrario, se l’applicazione richiesta di una disposizione di legge è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, tale disposizione non deve essere applicata e la motivazione della deroga deve essere inserita in Nota Integrativa.

Per redigere il bilancio in modo veritiero e corretto, bisogna rispettare i seguenti postulati:

  • Prudenza

Il principio della prudenza si concretizza nella regola secondo la quale i proventi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio. L’applicazione del principio della prudenza comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole poste o voci delle attività o passività siano valutati individualmente per evitare compensi tra perdite che devono essere riconosciute e profitti che non devono essere riconosciuti in quanto non realizzati.

  • Continuità aziendale

La valutazione delle voci di bilancio viene fatta considerando l’azienda come un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nei casi in cui, a seguito della valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante, nella Nota integrativa devono essere riportate in modo chiaro: le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze; le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

  • Competenza

Il principio della competenza stabilisce che gli effetti delle operazioni e degli eventi sono rilevati quando essi si verificano e generano costi e benefici per la società indipendentemente dal momento in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

  • Costanza nei criteri di valutazione

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, per permettere una rappresentazione omogenea dei risultati della società nei vari esercizi. In caso di deroga a questo principio, occorre riportarne la motivazione in Nota Integrativa, insieme agli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

  • Rilevanza

Un’informazione viene considerata rilevante quando la sua omissione o la sua errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari primari del bilancio. I destinatari principali dell’informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa, come i finanziatori e gli investitori.

  • Comparabilità

ll principio di comparabilità dei bilanci è definito dall’art. 2423-ter, comma 5 del Codice civile, secondo il quale “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”.

L’art. 2423-ter comma 6 vieta espressamente i compensi di partite, cioè la compensazione di valori:

  • Di segno opposto (es. Crediti diverse e Debiti diversi…);
  • Di opposto significato (es. Ricavi di vendita e Perdite su crediti…).

Le compensazioni vietate sono quelle che eliminano le voci per le quali è prevista obbligatoriamente l’esposizione negli schemi di bilancio, mentre le compensazioni di carattere meramente contabile o finanziario sono ammesse e anzi, a volte imposte dall’art. 2425-bis, che richiede l’iscrizione di ricavi e costi al netto resi, sconti abbuoni e premi.

Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire in Nota Integrativa per quanto riguarda:

I cambiamenti di principi contabili

Un cambiamento di principio contabile è ammesso quando viene richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori), oppure quando è necessario per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari). Si ha applicazione retroattiva quando il nuovo principio trova applicazione anche su fatti ed operazioni avvenuti negli esercizi precedenti; si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio è applicato solo ai fatti e alle operazioni dell’esercizio in cui avviene il cambiamento.

I cambiamenti di stime contabili

Le stime contabili sono i procedimenti ed i metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi. I cambiamenti di stima contabile sono la necessaria conseguenza della continua acquisizione di informazioni o di accresciuta esperienza in merito a presupposi o fatti sui quali era fondata la stima originaria. I cambiamenti di stima devono essere contabilizzati nel bilancio d’esercizio in cui si verifica il cambiamento e gli effetti del cambiamento vanno classificati nella voce di conto prevista dai principi contabili.

La correzione di errori

Nel corso dell’esercizio o durante la predisposizione del bilancio possono essere rinvenuti errori commessi nella redazione del bilancio di uno o più esercizi precedenti. L’OIC 29 prevede tre tipologie di errori: errori rilevanti (da soli o con altri influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio), errori non rilevanti (non incidono sulle decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio) ed errori molto gravi (rendono nulla o annullabile la delibera di approvazione di bilancio).

Gli eventi e operazioni straordinari

Il risultato d’esercizio può essere significativamente influenzato dagli effetti di operazioni ed eventi straordinari che devono essere chiaramente identificati e quantificati per poter garantire una corretta visione dell’andamento economico della società. Solitamente le operazioni e gli eventi straordinari sono rilevati nell’esercizio in cui l’evento si verifica o l’operazione viene effettuata.

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, sia positivi che negativi, già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio nel periodo compreso tra la data di chiusura e di formazione del bilancio. Qualora tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’assemblea si verificassero eventi tali da pregiudicare l’attendibilità del bilancio nel suo complesso, gli amministratori dovranno opportunamente modificare il progetto di bilancio.

I fatti successivi alla chiusura dell’esercizio possono essere:

  • Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio: sono quelli che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio. Rientrano in questa categoria per esempio: il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dalla liquidazione dello stesso; la definizione di una causa legale per un importo diverso da quello prevedibile in chiusura…
  • Fatti successivi che non devono essere recepiti in bilancio: sono quelli che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. Nel caso di avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societarie di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate, vanno illustrati in Nota integrativa. Rientrano in questa categoria per esempio: la diminuzione del valore di mercato di taluni titoli o merci in periodo successivo alla chiusura dell’esercizio, per condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura; la distruzione di impianti, macchinari o merci causata da calamità.
  • Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale: sono quelli che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Se tale presupposto risulta non essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilanci ose ne tenga conto.

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