04 August 2025

LETTERE D’INTENTO

Le lettere d’intento costituiscono un rilevante strumento fiscale a disposizione dei soggetti qualificati come esportatori abituali, i quali intendono effettuare acquisti e importazioni di beni o servizi in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972.

Attraverso tale dichiarazione, il contribuente manifesta la propria intenzione di avvalersi del plafond IVA disponibile, derivante dalle operazioni di esportazione o assimilate, per effettuare operazioni attive passive in esenzione dall’imposta, nel rispetto dei limiti normativamente previsti.

1.Obblighi a carico dell’esportatore abituale

Al fine di beneficiare della non imponibilità, l’esportatore abituale è tenuto a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita dichiarazione d’intento, avvalendosi del modello approvato con provvedimento prot. n. 96911/2020. La dichiarazione, una volta inviata, viene recepita dall’Amministrazione finanziaria, che rilascia al contribuente una ricevuta telematica attestante l’avvenuta presentazione.

Rettifica della dichiarazione

In presenza di errori materiali o di mutate condizioni operative, la dichiarazione d’intento può essere oggetto di rettifica, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8362/2002) e dalla prassi amministrativa (risposta a interpello n. 954-6/2018).

Indicazioni nella dichiarazione IVA

In sede di presentazione della dichiarazione IVA annuale, l’esportatore abituale dovrà compilare il quadro VC, indicando:

  • l’ammontare mensile delle operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond;
  • l’ammontare delle operazioni passive effettuate in regime di non imponibilità (acquisti e importazioni).

 

2.Struttura e contenuti del modello DI

Il modello DI è articolato in tre principali sezioni:

Sezione Contenuti principali
Frontespizio Dati identificativi del dichiarante e, se diverso, del rappresentante. Indicazione del destinatario della dichiarazione (fornitore o Ufficio Doganale).
Quadro A Metodo di calcolo del plafond (fisso o mobile), ammontare disponibile e operazioni che hanno concorso alla sua formazione.
Impegno alla trasmissione Dati del soggetto incaricato dell’invio telematico.

 

Compilazione e plafond utilizzabile

Nel campo 2 della sezione “Dichiarazione”, occorre indicare l’importo massimo, riferito a uno specifico fornitore, per il quale si intende avvalersi della facoltà di effettuare operazioni in esenzione. In caso di superamento dell’importo dichiarato, è necessario trasmettere una nuova dichiarazione integrativa (Risoluzione n. 120/E del 2016).

 

3.Obblighi e responsabilità del fornitore

Il fornitore che intende effettuare una cessione o prestazione in regime di non imponibilità, in virtù della dichiarazione d’intento ricevuta, è tenuto a verificare preventivamente l’effettiva trasmissione telematica della stessa all’Agenzia delle Entrate.

La verifica può avvenire tramite:

  • accesso al Cassetto fiscale del contribuente;
  • oppure attraverso il servizio pubblico disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare n. 31/E del 2014, §11).

L’inosservanza dell’obbligo di verifica comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta non versata, oltre all’obbligo di pagamento della stessa (art. 7, commi 3 e 4-bis, D.lgs. 471/1997).

 

4.Obblighi di fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2022, le operazioni effettuate con lettera d’intento devono essere documentate mediante fattura elettronica ordinaria, indicando:

  • Codice N3.5 (non imponibile per dichiarazione d’intento);
  • Protocollo di ricezione della dichiarazione (es. “08060120341234567-000001”);
  • Data della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di invalidazione della dichiarazione d’intento, la fattura trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) verrà scartata, e la motivazione dell’esclusione sarà comunicata nella ricevuta rilasciata dal SdI stesso (provv. AE n. 293390/2021).

 

5.Utilizzo della dichiarazione di intento in Dogana

Gli esportatori abituali possono estendere il beneficio della dichiarazione d’intento anche alle importazioni, senza necessità di presentare una copia cartacea.

Durante l’inserimento della dichiarazione doganale, il sistema AIDA verifica:

  • la validità della dichiarazione d’intento;
  • la capienza residua del plafond;
  • la corrispondenza dei dati dell’importatore.

In caso di esito positivo, il sistema trasmette in tempo reale all’Agenzia delle Entrate:

  • l’importo effettivamente utilizzato;
  • il saldo disponibile aggiornato.

 

6.Divieti e limitazioni: carburanti esclusi

Dal 2020, l’uso delle lettere d’intento è vietato per le cessioni e importazioni di carburanti soggetti alla normativa speciale prevista dalla Legge 205/2017 (art. 6, comma 1, lettera c) del DL 124/2019).

Fanno eccezione, con specifiche condizioni, gli acquisti di gasolio commerciale da parte delle imprese di trasporto (art. 24-ter del D.lgs. 504/95).

La dichiarazione d’intento costituisce un istituto di rilevanza strategica per gli esportatori abituali, consentendo di ottimizzare la gestione finanziaria e fiscale delle operazioni commerciali. Tuttavia, il corretto utilizzo dello strumento impone un’attenta osservanza delle prescrizioni normative, nonché un coordinamento accurato tra esportatore e fornitore, al fine di evitare errori che possano dar luogo a sanzioni significative.

Per una gestione conforme, è fortemente consigliata la consulenza di un professionista abilitato o l’utilizzo di sistemi gestionali integrati in grado di monitorare correttamente il plafond disponibile e i limiti operativi connessi.

 

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