Abolizione esterometro e nuove comunicazioni dal 1° Gennaio 2022

Con la presente si comunica che relativamente all’esterometro trimestrale, il 2021 rappresenta l’ultimo anno interessato da tale adempimento in quanto dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 tale comunicazione sarà abrogata (sia dal lato attivo che passivo) e sostituita dall’obbligo di trasmissione dei dati in formato xml tramite SdI (articolo 1, comma 1103, legge 178/2020).
In sostanza dall’ 1 gennaio 2022 vengono modificate le modalità mediante le quali devono essere comunicati i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate/ricevute con controparti non stabilite in Italia (si veda lo schema riassuntivo in allegato).
In particolare tale nuovo invio dovrà essere effettuato:

• entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi (12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate;

• entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (per le operazioni con soggetti Ue) o di effettuazione dell’operazione (per le operazioni con soggetti extra-Ue), con riferimento agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute.

Viene modificato anche il regime sanzionatorio; in particolare per le operazioni poste in essere dall’1 gennaio 2022, in caso di omessa o errata comunicazione viene previsto:

• SANZIONE PER FATTURA: € 2,00;

• LIMITE MASSIMO: € 400,00 mensili;

• RIDUZIONE: a metà entro il limite massimo di € 200,00 per ciascun mese, se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

Si precisa che per le operazioni effettuate nel 2021 il termine per effettuare la comunicazione relativa all’ultimo trimestre 2021 rimane il 31 gennaio 2022, fatto salvo per chi già dal 2021, in sostituzione di tale adempimento dal solo lato attivo, abbia emesso fatture elettroniche via SdI su base facoltativa.

In vista di tali modifiche consigliamo pertanto di contattare per tempo le vostre case software per tutte le implementazioni del caso; in particolare si sottolinea che grazie alle specifiche tecniche ora vigenti (1.6) è consentita anche l’integrazione elettronica e l’invio allo SDI oltre che alle fatture attive, anche delle fatture estere passive soggette a reverse charge “esterno” e/o all’emissione di autofattura in formato elettronico.

schema riassuntivo