26 October 2021

L’INTERPELLO DELLE SOCIETA’ DI COMODO

Non è obbligatorio l’interpello per disapplicare il regime delle società di comodo

La Cassazione con l’ordinanza n. 28251 del 15 ottobre 2021 ha affermato che, per la disapplicazione del regime delle società di comodo, non è obbligatorio presentare preventivamente l’interpello, anche nel caso in cui la risposta fosse negativa.

Il contribuente, in assenza di interpello o in caso di risposta negativa, può comunque decidere di disapplicare il regime per poi dimostrare in giudizio le circostanze che hanno reso impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi.

La disciplina delle società di comodo è stata introdotta con la Legge 724/94 con lo scopo di scoraggiare la creazione di società di mero godimento. Nell’ottica legislativa, la qualifica di società di comodo allude appunto al fenomeno costituito dall’utilizzo dello schermo societario per l’intestazione e separazione di cespiti patrimoniali e per l’ottenimento della responsabilità limitata.

Ogni anno, società di capitali e persone, nei modelli dichiarativi vengono sottoposte ad un test di operatività per verificare l’esistenza della condizione di “società di comodo” o “non operative”. Il test verifica che nell’anno di valutazione l’ammontare dei ricavi effettivi sia inferiore ai ricavi presunti, calcolati applicando dei coefficienti di legge ai propri assets patrimoniali.

Il legislatore prevede conseguenze pesanti per le società che non hanno superato il test d’operatività sulle imposte sui redditi, Iva e Irap.

Nel corso degli anni, sono stati molteplici gli interventi normativi finalizzati ad aggravare il peso fiscale per le società non operative.

Quando una società diventa di comodo trova applicazione una particolare disciplina che comporta:

  • la determinazione di un reddito minimo ai fini delle imposte dirette;
  • un valore della produzione minimo per l’applicazione dell’IRAP;
  • l’impossibilità di utilizzare perdite pregresse a scomputo del reddito se non per la parte eccedente il reddito minimo;
  • per le SC viene maggiorata l’IRES del 10,5% (IRES complessiva 34,5%);
  • il divieto di rimborso e compensazione orizzontale del credito IVA, se la società rimane di comodo per 3 esercizi consecutivi, l’eccedenza del credito iva è persa in modo definitivo (non è possibile scomputarla nemmeno dall’IVA a debito).

La presunzione, delle società c.d. in perdita sistematica, ulteriormente modificata dal D.Lgs. 175/2014, all’articolo 18, stabilisce che possono essere definite non operative anche le società che:

  • conseguono in un quinquennio perdite fiscali;
  • conseguono in quattro anni perdite fiscali e per il quinto anno non conseguono il reddito minimo delle società di comodo determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 30 L. 724/1994.

I soggetti interessati dalle regole delle società di comodo sono:

  • le società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.);
  • di persone (S.n.c., S.a.s.);
  • Società di fatto;
  • Società di armamento.

I soggetti esclusi sono:

  • Stabile organizzazione di società o ente non residente;
  • Società ed ente non residente privo di stabile organizzazione in Italia;
  • Società semplice;
  • Società cooperativa;
  • Società di mutua assicurazione;
  • Società consortile;
  • Ente commerciale e non commerciale residente;
  • Imprenditore individuale.

Ricordiamo che per l’esclusione o la disapplicazione del regime delle società di comodo vi sono diverse cause:

  • CAUSE DI ESCLUSIONE: che interessano sia il TEST DI OPERATIVITÀ che la PERDITA SISTEMATICA;
  • CAUSE DI DISAPPLICAZIONE: solo per società NON OPERATIVE;
  • CAUSE DI DISAPPLICAZIONE: solo per società IN PERDITA SISTEMATICA.

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