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01 December 2021
Il bilancio d’esercizio rappresenta l’evoluzione delle vicende economiche, patrimoniali e finanziarie che derivano dall’attività svolta dall’azienda nell’arco dell’esercizio, che si conclude contabilmente il 31/12 di ciascun anno.
Alle rilevazioni di esercizio devono affiancarsi le c.d. scritture di assestamento per poter determinare:
Il principio di competenza economica stabilisce che è necessario definire in che misura un valore economico-reddituale concorra alla formazione del reddito d’esercizio, anche se non ha generato alcuna variazione finanziaria.
Secondo la definizione dei postulati di bilancio espressi nell’Oic 11:
“l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio in cui tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano le relative manifestazioni finanziarie”
I ricavi, quindi, si considerano di competenza dell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio (convenzionalmente individuato con l’atto di consegna o della spedizione del bene) ovvero quando si è conclusa la prestazione del servizio.
I costi, anche se solo presunti, sono di competenza dell’esercizio in cui trovano la loro correlazione ai ricavi.
Secondo i Principi contabili nazionali la correlazione tra costi e ricavi d’esercizio può avvenire secondo una relazione di causa-effetto, oppure considerando la necessità di ripartire la funzionalità economica di un bene in più esercizi o ancora attraverso un’imputazione diretta al Conto Economico.
Sull’imputazione dei costi e dei ricavi al bilancio d’esercizio influisce anche quanto stabilito dal principio di prudenza secondo il quale:
i profitti non realizzati non devono mai essere contabilizzati mentre tutte le perdite anche se presunte o probabili devono essere riflesse ne bilancio.
Le scritture di assestamento si distinguono in:
Come si è detto le scritture di completamento e di integrazione sono quelle scritture che hanno lo scopo di aggiungere dei componenti di reddito che sono di competenza dell’esercizio, ma che non sono stati ancora rilevati.
Più precisamente, le scritture di completamento vanno ad aggiungere componenti positivi o negativi di reddito che sono interamente di competenza del periodo, ma che non sono stati registrati al termine dell’esercizio perché non hanno ancora avuto la loro manifestazione finanziaria. Rientrano tra queste scritture:
Tra le scritture di completamento spesso si comprendono anche quelle di liquidazione dell’IVA dell’ultimo periodo dell’anno (ultimo mese o ultimo trimestre a seconda della periodicità della liquidazione IVA). Queste scritture, pur non essendo delle vere e proprie scritture di completamento, dato che non vanno ad aggiungere dei componenti di reddito, devono essere comunque redatte prima di procedere alla determinazione del reddito e del capitale, perché permettono di rilevare correttamente il debito o il credito che l’impresa ha per quell’esercizio nei confronti dell’erario.
Sono, invece, scritture di integrazione quelle che servono a rilevare:
Rientrano tra le scritture di integrazione:
Le scritture di rettifica stornano componenti di reddito già rilevati, in quanto hanno avuto la loro manifestazione finanziaria, ma che, non essendo di competenza dell’esercizio, devono essere rinviati agli esercizi futuri.
Rientrano tra le scritture di rettifica:
Le scritture di ammortamento possono essere considerate delle scritture di rettifica, infatti esse vanno a rinviare al futuro quella parte di costo pluriennale che ha già avuto la sua manifestazione finanziaria, ma che darà la sua utilità in esercizi successivi.
Tuttavia, tali scritture vengono, in genere, considerate come una categoria a se stante in quanto si differenziano dalle altre scritture di rettifica per il loro meccanismo di funzionamento.
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