07 January 2022

COS’È LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO E QUANDO È OBBLIGATORIA

Al 31/12 di ogni anno è molto importante redigere un inventario analitico di magazzino, nel quale indicare le giacenze esistenti presso l’impresa, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).

La mancanza dell’inventario autorizza gli organi di controllo ad applicare la metodologia dell’accertamento induttivo nella ricostruzione del reddito, che inevitabilmente porta a situazioni estremamente pesanti e difficilmente difendibili.

La contabilità di magazzino è l’insieme delle rilevazioni dei movimenti dei beni, finalizzate a determinare la composizione qualitativa, quantitativa e monetaria delle scorte aziendali.

Essa rileva i movimenti in entrata e in uscita dei prodotti finiti, delle materie e delle merci. La tenuta della contabilità di magazzino è fondamentale per l’organizzazione aziendale e i risultati economici dell’impresa. Permette all’azienda di avere sempre a portata di mano un inventario contabile che viene aggiornato in tempo reale.

Le norme del codice civile, dedicate alla tenuta e conservazione delle scritture contabili dell’impresa, non prevedono espressamente uno specifico obbligo di tenuta di scritture ausiliarie di magazzino.

La normativa fiscale, al contrario, prescrive l’obbligo della tenuta di specifiche scritture ausiliarie di magazzino nel caso in cui l’impresa soddisfi a determinati requisiti quantitativi in relazione ai ricavi realizzati e alla consistenza delle rimanenze d’esercizio.

Le principali norme che disciplinano la tenuta della contabilità di magazzino sono l’Art. 14 del Dpr 600/1973 e l’Art. 1 del Dpr 695/1996, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, in base ai quali i contribuenti devono tenere la contabilità del magazzino se per due esercizi consecutivi hanno superato i seguenti limiti:

  • Ammontare dei ricavi d’esercizio per Euro 5,164 milioni
  • Rimanenze di magazzino per Euro 1 milioni

Una società è quindi obbligata a tenere la contabilità di magazzino se nell’anno n e nell’anno n+1 supera questi limiti sia nei ricavi che nelle rimanenze.

L’obbligo di tenuta della contabilità non scatterà nell’esercizio successivo (n+2) ai due nei quali vengono superati tali limiti (n e n+1), ma dal secondo periodo di imposta successivo, quindi nell’anno n+3.

Per riassumere: una società che per due periodi di imposta consecutivi supera 5.164.568,99 di ricavi e 1.032.913,80 di rimanenze, dal secondo periodo di imposta successivo è obbligata a tenere la contabilità di magazzino.

Tale obbligo viene meno a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiori ai già menzionati limiti.

Per i soggetti il cui periodo di  imposta è diverso dall’anno solare l’ammontare dei ricavi  deve  essere   ragguagliato   all’anno.   Ai   fini   della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l’incremento non  supera  di  oltre  il quindici per cento i valori dichiarati.

L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino riguarda le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone ed enti equiparati, gli imprenditori-persone fisiche, le imprese agricole e di allevamento (solo se esercitate da società di capitali o di persone) e gli enti non commerciali (solo nel caso esercitino anche un’attività commerciale).

Sono invece esclusi a tale obbligo gli imprenditori individuali minori, gli esercenti commercio al minuto (solo per i movimenti di carico e scarico) e promiscuo, i soggetti che effettuano prestazioni alberghiere, i lavoratori autonomi e quelli con attività occasionale, le imprese che lavorano su commesse di durata ultrannuale (per la parte riguardante il magazzino) e gli imprenditori agricoli e di allevamento.

 

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