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12 January 2022
Con il “ravvedimento” (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 – pdf) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Non è possibile effettuare il ravvedimento per modificare scelte discrezionali del contribuente (ad esempio, la modifica della scelta di rateizzazione di una plusvalenza) e neppure per le violazioni in materia previdenziale.
Le violazioni sanabili possono riguardare ad esempio:
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
La sanzione ridotta è pari:
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
La regolarizzazione è possibile anche successivamente all’inizio dei controlli da parte degli organi verificatori. Per i tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, infatti, non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l’avvio dei controlli.
Costituisce tuttora una causa ostativa al ravvedimento:
La notifica di un PVC non preclude l’effettuazione del ravvedimento; tuttavia è necessario effettuare la regolarizzazione ai sensi della lett. b)-quater con riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo, a prescindere dalla soglia temporale.
Tutti gli adempimenti prescritti per la regolarizzazione devono essere effettuati contestualmente entro i termini sopra indicati. Contestualmente si interpreta nel senso che tutti gli adempimenti vanno conclusi entro il termine stabilito in relazione al tipo di ravvedimento, ancorché in momenti differenti (CM 10.7.1998, n. 180/E).
Il termine iniziale decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento.
Se tale data cade di sabato o in un giorno festivo, il termine è differito al 1° giorno non festivo.
Se il termine finale (30° giorno, 90° giorno, ecc.) cade di sabato o in un giorno festivo, il termine per la regolarizzazione è differito al primo giorno non festivo.
Il versamento va effettuato con il mod. F24, utilizzando anche eventuali crediti disponibili.
Gli importi vanno sempre arrotondati al centesimo di euro.
Il periodo di riferimento da indicare nel mod. F24 è l’anno di competenza della violazione.
Tipologia di imposta | Codice tributo | Codice tributo sanzione | Codice tributo interessi |
IRPEF | 4001 – 4033 – 4034 | 8901 (8915 se da mod. 730) | 1989 |
IRES | 2003 – 2001 – 2002 | 8918 | 1990 |
Cedolare secca | 1842 – 1840 – 1841 | 8913 mese 12 | 1992 |
Contribuenti forfetari/minimi | 1792 – 1790 – 1791 / 1795 – 1793 – 1794 | 8913 mese 12 | 1992 |
IVA | 6001, …, 6031, …, 6099, | 8904 | 1991 |
IRAP | 3800 – 3812 – 3813 | 8907 | 1993 |
Addiz. Regionale | 3801 | 8902 (8916 se da mod. 730) | 1994 |
Addiz. Comunale | 3843 – 3844 | 8926 (8927 se da mod. 730) | 1998 |
Sostituti d’imposta | 1001, 1040, ecc. | 8906 | — |
Altre violazioni | — | 8911 | — |
Momento del versamento tardivo e/o ravvedimento | Sanzione minima | Riduzione | Sanzione ridotta |
Entro 15 giorni | 1% giornaliero | 1/10 | 0,1% giornaliero |
Entro 30 giorni | 15% | 1,50% | |
Entro 90 giorni | 1/9 | 1,66…% | |
Entro il termine per la dichiarazione (o 1 anno) | 30% | 1/8 | 3,75% |
Entro il termine per la dichiarazione successiva (o 2 anni) | 1/7 | 4,28…% | |
Entro i termini dell’accertamento | 1/6 | 5% |
Le percentuali per il calcolo della sanzione ridotta indicate in tabella si applicano se il versamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi avviene simultaneamente.
Nel caso di versamento del tributo effettuato tardivamente e regolarizzato in un momento successivo la sanzione “base” alla quale applicare la riduzione è quella calcolata in relazione al ritardo del versamento, ossia quella che l’Ufficio applicherebbe in assenza di regolarizzazione e non dipende dal momento in cui è perfezionato il ravvedimento, che influenza invece la riduzione applicabile (1/10, 1/9, ecc.).
Il principio illustrato, già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è stato recepito anche dal Legislatore nell’ambito del cd. ravvedimento parziale regolato nell’art. 13-bis, D.Lgs 472/97 (norma di interpretazione autentica).
Nella predetta disposizione è altresì prevista la possibilità di effettuare il versamento tardivo dell’imposta frazionato in differenti scadenze applicando, per ciascuna scadenza, la sanzione ridotta e gli interessi dovuti in relazione al momento di pagamento della “rata”.
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