12 January 2022

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con il “ravvedimento” (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 – pdf) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Non è possibile effettuare il ravvedimento per modificare scelte discrezionali del contribuente (ad esempio, la modifica della scelta di rateizzazione di una plusvalenza) e neppure per le violazioni in materia previdenziale.

Le violazioni sanabili possono riguardare ad esempio:

  • le imposte dirette (IRES, IRPEF, IRAP, imposte sostitutive);
  • le imposte indirette (IVA, registro, successioni, ecc.);
  • i tributi locali (IMU, ecc.);
  • l’omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dell’intermediario.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari:

  • a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale);
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).

Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

La regolarizzazione è possibile anche successivamente all’inizio dei controlli da parte degli organi verificatori. Per i tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, infatti, non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l’avvio dei controlli.

Costituisce tuttora una causa ostativa al ravvedimento:

  • la ricezione di un avviso bonario;
  • la notifica di un avviso di accertamento/di liquidazione o di irrogazione sanzioni;
  • la notifica di un avviso di recupero del credito d’imposta.

La notifica di un PVC non preclude l’effettuazione del ravvedimento; tuttavia è necessario effettuare la regolarizzazione ai sensi della lett. b)-quater con riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo, a prescindere dalla soglia temporale.

Tutti gli adempimenti prescritti per la regolarizzazione devono essere effettuati contestualmente entro i termini sopra indicati. Contestualmente si interpreta nel senso che tutti gli adempimenti vanno conclusi entro il termine stabilito in relazione al tipo di ravvedimento, ancorché in momenti differenti (CM 10.7.1998, n. 180/E).

Il termine iniziale decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento.

Se tale data cade di sabato o in un giorno festivo, il termine è differito al 1° giorno non festivo.

Se il termine finale (30° giorno, 90° giorno, ecc.) cade di sabato o in un giorno festivo, il termine per la regolarizzazione è differito al primo giorno non festivo.

Il versamento va effettuato con il mod. F24, utilizzando anche eventuali crediti disponibili.

Gli importi vanno sempre arrotondati al centesimo di euro.

Il periodo di riferimento da indicare nel mod. F24 è l’anno di competenza della violazione.

 

Tipologia di imposta Codice tributo Codice tributo sanzione Codice tributo interessi
IRPEF 4001 – 4033 – 4034 8901 (8915 se da mod. 730) 1989
IRES 2003 – 2001 – 2002 8918 1990
Cedolare secca 1842 – 1840 – 1841 8913 mese 12 1992
Contribuenti forfetari/minimi 1792 – 1790 – 1791 / 1795 – 1793 – 1794 8913 mese 12 1992
IVA 6001, …, 6031, …, 6099, 8904 1991
IRAP 3800 – 3812 – 3813 8907 1993
Addiz. Regionale 3801 8902 (8916 se da mod. 730) 1994
Addiz. Comunale 3843 – 3844 8926 (8927 se da mod. 730) 1998
Sostituti d’imposta 1001, 1040, ecc. 8906
Altre violazioni 8911

 

Momento del versamento tardivo e/o ravvedimento Sanzione minima Riduzione Sanzione ridotta      
Entro 15 giorni 1% giornaliero 1/10 0,1% giornaliero
Entro 30 giorni 15% 1,50%
Entro 90 giorni 1/9 1,66…%
Entro il termine per la dichiarazione (o 1 anno) 30% 1/8 3,75%
Entro il termine per la dichiarazione successiva (o 2 anni) 1/7 4,28…%
Entro i termini dell’accertamento 1/6 5%

 

Le percentuali per il calcolo della sanzione ridotta indicate in tabella si applicano se il versamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi avviene simultaneamente.

 Nel caso di versamento del tributo effettuato tardivamente e regolarizzato in un momento successivo la sanzione “base” alla quale applicare la riduzione è quella calcolata in relazione al ritardo del versamento, ossia quella che l’Ufficio applicherebbe in assenza di regolarizzazione e non dipende dal momento in cui è perfezionato il ravvedimento, che influenza invece la riduzione applicabile (1/10, 1/9, ecc.).

Il principio illustrato, già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è stato recepito anche dal Legislatore nell’ambito del cd. ravvedimento parziale regolato nell’art. 13-bis, D.Lgs 472/97 (norma di interpretazione autentica).

Nella predetta disposizione è altresì prevista la possibilità di effettuare il versamento tardivo dell’imposta frazionato in differenti scadenze applicando, per ciascuna scadenza, la sanzione ridotta e gli interessi dovuti in relazione al momento di pagamento della “rata”.

 

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