19 January 2022

DISCIPLINA DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI: DAL 1° DICEMBRE 2021 IN VIGORE IL DECRETO CHE RECEPISCE LA DIRETTIVA 2018/1910

Il Legislatore completa l’iter normativo che porta al recepimento nell’ordinamento nazionale delle cosiddette “4 soluzioni rapide” (o “quick fixes”) introdotte dal Legislatore comunitario per uniformare talune difformità presenti tra i diversi Paesi membri in relazione a talune tipologie di scambi intra UE.

Infatti, con il D.Lgs. 192 del 5 novembre 2021 il Legislatore nazionale recepisce formalmente (anche per porre termine ad una procedura di infrazione nel frattempo avviata dagli organi comunitari) i contenuti del nuovo articolo 36-bis della Direttiva 2006/112/CE, inserito con effetto 1° gennaio 2020 dalla Direttiva UE 2018/1910 che ha inteso apportare talune modifiche alla disciplina degli scambi intracomunitari nell’ambito delle vendite concatenate con unico scambio di merci.

Per effetto della pubblicazione in G.U. 285 del 30 novembre 2021 e di quanto previsto all’articolo 3 del nuovo decreto, le disposizioni in esso contenute sono entrate in vigore lo scorso 1° dicembre 2021.

 

Dal punto di vista normativo il recente D.Lgs. 192/2021 apporta le seguenti modifiche al D.L. 331/1993, ovvero il decreto che a livello nazionale regola la disciplina degli scambi intracomunitari di beni:

  • viene introdotto un nuovo articolo 38-ter rubricato “Acquisti intracomunitari in regime di call-off stock”;
  • viene modificato l’articolo 41 con l’introduzione di un nuovo comma 2-ter;
  • viene introdotto un nuovo articolo 41-bis rubricato “Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di call-off stock”;
  • viene introdotto un nuovo articolo 41-ter rubricato “Cessioni a catena”
  • vengono apportate diverse modifiche di coordinamento al successivo articolo 50.

 

I requisiti per la non imponibilità negli scambi intra UE

Il primo aspetto da mettere in rilievo riguarda l’introduzione del nuovo comma 2-ter dell’articolo 41, D.L. 331/1993 con il quale vengono fissate due condizioni affinché ad una cessione di beni si possa riconoscere l’applicazione del regime di non imponibilità ai fini Iva. Al tal fine occorre quindi che:

  1. il cessionario comunitario abbia comunicato al cedente nazionale il numero identificativo Iva attribuitogli da uno Stato membro diverso dall’Italia;
  2. il cedente nazionale abbia compilato l’elenco riepilogativo Intrastat (articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993) o ne abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione.

 

Le cessioni “a catena”

Occorre segnalare l’introduzione del nuovo articolo 41-ter, D.L. 331/1993 con il quale vengono regolate le cosiddette cessioni “a catena”, ossia quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un’unica spedizione o trasporto – da uno Stato membro a un altro – direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente.

Per quelle cessioni successive il cui trasporto inizia in Italia ed è effettuato da un operatore intermedio (un cedente diverso dal primo cedente), l’operazione non imponibile è quella effettuata nei confronti di detto operatore intermedio, salvo che questi non comunichi al suo fornitore un numero di partita Iva italiano; in tal caso, ha natura di cessione intra-Ue non imponibile quella posta in essere dall’operatore intermedio.

Resta, infine, da chiarire la compatibilità tra la descritta previsione recata dal nuovo articolo 41-ter e quella contenuta nell’articolo 58 sempre del D.L. 331/1993 che regola le cosiddette “triangolazioni interne” e che accorda il trattamento di non imponibilità alla cessione interna (ITA verso ITA) se i beni sono trasportati in altro stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico del proprio cessionario. Su questo è auspicabile attendersi una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate.

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