26 January 2022

GLI ELENCHI PER IL 2022 DEI SOGGETTI DESTINATARI DEL REGIME IVA DELLO SPLIT PAYMENT

Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un regime particolare che stabilisce che il debitore dell’IVA sia il cessionario/committente anziché, come avviene normalmente, il cedente/prestatore.

Per le operazioni soggette a split payment il cessionario/committente non corrisponde l’IVA al proprio cedente/prestatore in quanto provvede direttamente ad effettuare il versamento all’erario.

I soggetti obbligati allo split payment,  ovvero i cessionari/committenti di cui all’articolo 17ter D.P.R. 633/1972, sono indicati negli elenchi del dipartimento del Ministero delle Finanze e nell’elenco PA e precisamente si tratta di:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

  1. a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  2. b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
  3. c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
  4. d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario”.

Data la difficoltà nel verificare se un cessionario/committente sia sottoposto al regime di split payment, è stato stabilito che tali soggetti, a richiesta dei cedenti, debbano rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti per i quali si applicano le norme del citato articolo.

Sul sito Internet istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economica e della Finanze è possibile trovare gli elenchi dei soggetti interessati allo split payment per le operazioni effettuate nei loro confronti, la cui inclusione determina un effetto costitutivo. Per cui, al seguente link è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti tramite il loro codice fiscale.

Per la ricerca delle Amministrazioni pubbliche è necessario consultare l’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it.

Per quanto riguarda le società quotate, nel caso in cui si verifichi o si perda il requisito del controllo o dell’inclusione nell’indice FTSE MIB, in base a quanto stabilito dal D.M. 09.01.2018, avremo che:

  • nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno:
  • entro il 30 settembre, il regime dello split payment verrà applicato alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • dopo il 30 settembre, il regime dello split payment verrà applicato alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo;
  • nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno:
  • entro il 30 settembre, si continuerà ad applicare il regime dello split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno in corso;
  • dopo il 30 settembre, si continuerà ad applicare il regime dello split payment fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

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