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23 February 2022
Il Trattamento di Fine Rapporto, disciplinato dal Principio Contabile OIC 31, rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2120 Codice civile “Disciplina del trattamento di fine rapporto”.
La disciplina contabile del TFR si distingue tra il trattamento previsto per le impese con meno di 50 dipendenti e il trattamento previsto per le imprese con 50 o più dipendenti.
La Legge Finanziaria 2007 (L. 27.12.2006, n. 296) ha introdotto nuove regole per il Trattamento di Fine Rapporto che matura a partire dall’1.1.2007, mantenendo invariata la disciplina contabile già in atto in riferimento al TFR maturato al 31.12.2006 e consentendo anche ai dipendenti delle imprese con meno di 50 dipendenti la facoltà di aderire ai fondi di previdenza complementare.
Per effetto di detta riforma, quindi, le quote di TFR maturande a partire dall’1.1.2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di previdenza complementare; ovvero essere mantenute in azienda, la quale provvederà a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’Inps.
Il TFR maturato al 31.12.2006 e quello maturato successivamente, mantenuto in azienda per effetto delle scelte operate da detti dipendenti, è rilevato nell’apposita voce del passivo.
La disciplina contabile per le imprese con meno di 50 dipendenti
L’art. 2120 prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro abbia diritto ad un trattamento di fine rapporto, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari, e comunque non superiore, all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota viene poi ridotta proporzionalmente per le frazioni di anno, computando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, e incrementata in considerazione dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo.
Nel Principio Contabile OIC 31 viene specificato che “Il TFR spettante al personale dipendente […] al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato costituisce onere retributivo certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.”
Accantonamento fondo TFR
Annualmente viene accantonata una quota di TFR dal datore di lavoro, calcolata sommando:
Su questa rivalutazione annuale del fondo è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%. Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro e deve essere effettuato in due rate: l’acconto (entro il 16 dicembre) e il saldo (entro il 16 febbraio) dell’anno successivo.
L’imposta sostitutiva è portata a riduzione del fondo TFR, per cui, al momento dell’erogazione dello stesso, al percettore verrà corrisposto, per la quota di rivalutazione, un importo già tassato all’origine.
Nel caso di accantonamento al fondo TFR con imposta sostitutiva la registrazione sarà:
Versamento dell’acconto
Erario c/acconto imposta sostitutiva a Banca c/c A
Rilevazione dell’accantonamento, comprensivo della rivalutazione
Acc.to al f/TFR dipendenti a Diversi (B+C)
F.do TFR dipendenti C
Erario c/imposta sostitutiva B
Rilevazione del saldo dell’imposta sostitutiva
Erario c/imposta sostitutiva a Erario c/acconto imp. sostitutiva A
Versamento del saldo
Erario c/imposta sostitutiva a Banca c/c (B-A)
Il «Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» viene iscritto nella voce C del passivo e il relativo accantonamento è effettuato nel conto economico alla voce B.9.c «trattamento di fine rapporto».
Nel caso di fondi TFR relativi a rapporti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà ad una certa data dell’esercizio successivo, si parla di debiti e possono essere classificati nella voce D14 “Altri debiti” dello Stato Patrimoniale.
La disciplina contabile dopo la riforma della previdenza complementare per le imprese con 50 o più dipendenti
Il TFR eventualmente oggetto di trasferimento ai fondi di previdenza complementare è, invece, rilevato con le stesse modalità contabili indicate con riferimento al TFR maturato destinato alle stesse forme di previdenza per le società con 50 o più dipendenti.
A prescindere della scelta fatta dal dipendente, se mantenerlo in azienda per essere trasferito al Fondo di Tesoreria ovvero destinarlo ai fondi di previdenza complementare, l’onere a carico della società resta invariato e, pertanto, il trattamento contabile è lo stesso.
Le quote versate, di anno in anno, ai fondi di tesoreria o di previdenza complementari rappresentano l’unico contributo che il datore di lavoro è tenuto ad assolvere, ed esclude ogni possibile onere o garanzia di rendimento o rivalutazione delle quote versate ai fondi.
Per le quote maturande, la società rileva, quindi, nel conto economico, alla voce B.9.c, solo il costo (escluso l’effetto della relativa rivalutazione ora non più a carico del datore di lavoro) e rileva nella voce D.14 del passivo, il debito relativo alla quota non ancora versata alla data di bilancio.
Pertanto, sul datore di lavoro non ricade l’onere della rivalutazione che rimane in capo al Fondo di Tesoreria o agli altri Fondi di previdenza. Le modalità di funzionamento del TFR maturando forniscono un’evidenza, sul piano sostanziale, che il debitore nei confronti del lavoratore sono i Fondi e non il datore di lavoro.
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