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09 March 2022
Tutte le spese relative all’acquisto, utilizzo e manutenzione, di apparecchi di comunicazione elettronica (telefoni fissi o mobili, smartphone) seguono il medesimo trattamento fiscale previsto per le spese telefoniche, ad eccezione dei tablet i cui costi di acquisto sono assimilati a quelli di un computer portatile.
Rientrano nella medesima disciplina, oltre alle spese per l’acquisto degli apparecchi elettronici di comunicazione, anche i costi sostenuti per la fruizione dei servizi necessari all’utilizzo degli stessi, quali ad esempio abbonamenti internet, abbonamenti telefonici, canoni di noleggio o leasing.
Per quanto riguarda i tablet, come anticipato, i costi di acquisto sono assimilati a quelli di un computer portatile (deducibilità ordinaria) mentre i costi di impiego si ritengono assimilati alle spese telefoniche.
I costi sostenuti per le spese telefoniche, presentano due aspetti da valutare per il corretto trattamento fiscale:
Con riferimento all’imposta sul valore aggiunto è necessario evidenziare che il diritto alla detrazione dell’Iva, assolta sull’acquisto di apparecchi e servizi di comunicazione, segue il criterio di inerenza, cioè è detraibile l’IVA dovuta sugli acquisti che vengono effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.
L’IVA assolta per l’acquisto di telefoni o abbonamenti internet è totalmente detraibile se l’utilizzo è circoscritto all’attività lavorativa svolta per l’impresa, arte o professione.
Per i beni e i servizi in oggetto, soprattutto in riferimento agli apparecchi mobili (smartphone), l’utilizzo è in genere di tipo promiscuo, cioè relativo sia alla sfera privata, sia alla sfera professionale o dell’attività d’impresa.
L’IVA assolta sui beni e servizi di comunicazione potrà essere detratta, dunque, per l’intero ammontare (100%) nei casi in cui l’utilizzo sia esclusivo per l’attività d’impresa o professionale, ovvero in percentuale minore se l’utilizzo avviene anche per scopi privati. Solitamente si utilizza la detrazione iva al 50%, infatti i contribuenti che decidono di esercitare una detrazione maggiore sono esposti ad una più attenta attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
TIPOLOGIA | USO | SPESA | IVA |
Telefoni fissi, telefonia mobile | Esclusivo | Acquisto/gestione | 100% |
Telefoni fissi, telefonia mobile | Promiscuo | Acquisto/gestione | 50% |
La registrazione contabile è diversa a seconda del tipo di utilizzo (esclusivo o promiscuo), in quanto in caso di utilizzo promiscuo l’Iva indetraibile va aggiunta al valore di iscrizione del costo:
Spese telefoniche ordinarie:
CONTI | DARE | AVERE |
Spese telefoniche ordinarie | 100 | |
IVA su acquisti | 22 | |
Debito verso Fornitore | 122 | |
Spese telefoniche radiomobili:
CONTI | DARE | AVERE | |
Spese telefoniche radiomobili | 111 | (100 + 11 Iva indetraibile 50%) | |
IVA su acquisti | 11 | (Iva detraibile 50%) | |
Debito verso Fornitore | 122 |
Con la Risoluzione n.69/E del 22.10.20, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di detrarre l’Iva relativa alle fatture emesse dai gestori telefonici per i servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime monofase ex art.74, DPR n.633/72.
Nelle fatture emesse dagli operatori telefonici per i servizi prestati in prepagato, come ad esempio le ricariche telefoniche, viene quindi riportata l’Iva al 22% con annotazione che si tratta di Iva assolta alla fonte ex articolo 74, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/72.
In questi casi è possibile detrarre l’Iva esposta in fattura valutando singolarmente la percentuale di inerenza e la relativa imposta detraibile come sopra evidenziato.
La Deducibilità delle spese telefoniche per coloro che esercitano attività di impresa arti e professioni con il regime ordinario, a norma del comma 9, art. 102 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, è pari all’80% dei costi sostenuti per la telefonia fissa e mobile.
Come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 104/E del 2007 vanno dedotte al 80% anche:
Il limite del 80% non vale nei seguenti casi, le cui spese sono integralmente deducibili:
Gli aderenti al regime dei minimi, così come disciplinati dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, hanno la deducibilità dei beni ad uso promiscuo (come i telefoni e le autovetture) pari al 50% del costo totale comprensivo dell’Iva.
Gli aderenti al regime forfetario, così come introdotto dalla L.190/2014, art.1 comma 54-89, determinano il reddito d’impresa contrapponendo ai compensi effettivamente incassati nell’esercizio, costi calcolati in maniera forfetaria determinati sulla base dell’allegato 4 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014). Pertanto, non è prevista una specifica disciplina di deducibilità dei costi dato che non concorrono in maniera analitica ma solo forfetaria.
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