09 March 2022

SPESE TELEFONICHE

Tutte le spese relative all’acquisto, utilizzo e manutenzione, di apparecchi di comunicazione elettronica (telefoni fissi o mobili, smartphone) seguono il medesimo trattamento fiscale previsto per le spese telefoniche, ad eccezione dei tablet i cui costi di acquisto sono assimilati a quelli di un computer portatile.

Rientrano nella medesima disciplina, oltre alle spese per l’acquisto degli apparecchi elettronici di comunicazione, anche i costi sostenuti per la fruizione dei servizi necessari all’utilizzo degli stessi, quali ad esempio abbonamenti internet, abbonamenti telefonici, canoni di noleggio o leasing.

Per quanto riguarda i tablet, come anticipato, i costi di acquisto sono assimilati a quelli di un computer portatile (deducibilità ordinaria) mentre i costi di impiego si ritengono assimilati alle spese telefoniche.

I costi sostenuti per le spese telefoniche, presentano due aspetti da valutare per il corretto trattamento fiscale:

  • La detraibilità ai fini IVA (che incide sulla rilevazione contabile);
  • La deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Con riferimento all’imposta sul valore aggiunto è necessario evidenziare che il diritto alla detrazione dell’Iva, assolta sull’acquisto di apparecchi e servizi di comunicazione, segue il criterio di inerenza, cioè è detraibile l’IVA dovuta sugli acquisti che vengono effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.

L’IVA assolta per l’acquisto di telefoni o abbonamenti internet è totalmente detraibile se l’utilizzo è circoscritto all’attività lavorativa svolta per l’impresa, arte o professione.

Per i beni e i servizi in oggetto, soprattutto in riferimento agli apparecchi mobili (smartphone), l’utilizzo è in genere di tipo promiscuo, cioè relativo sia alla sfera privata, sia alla sfera professionale o dell’attività d’impresa.

L’IVA assolta sui beni e servizi di comunicazione potrà essere detratta, dunque, per l’intero ammontare (100%) nei casi in cui l’utilizzo sia esclusivo per l’attività d’impresa o professionale, ovvero in percentuale minore se l’utilizzo avviene anche per scopi privati. Solitamente si utilizza la detrazione iva al 50%, infatti i contribuenti che decidono di esercitare una detrazione maggiore sono esposti ad una più attenta attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

TIPOLOGIA USO SPESA IVA
Telefoni fissi, telefonia mobile Esclusivo Acquisto/gestione 100%
Telefoni fissi, telefonia mobile Promiscuo Acquisto/gestione 50%

 

La registrazione contabile è diversa a seconda del tipo di utilizzo (esclusivo o promiscuo), in quanto in caso di utilizzo promiscuo l’Iva indetraibile va aggiunta al valore di iscrizione del costo:

Spese telefoniche ordinarie:

CONTI DARE AVERE
Spese telefoniche ordinarie 100
IVA su acquisti 22
Debito verso Fornitore 122

 

Spese telefoniche radiomobili:

CONTI DARE AVERE
Spese telefoniche radiomobili 111  (100 + 11 Iva      indetraibile 50%)
IVA su acquisti 11  (Iva detraibile 50%)
Debito verso Fornitore 122

 

Con la Risoluzione n.69/E del 22.10.20, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di detrarre l’Iva relativa alle fatture emesse dai gestori telefonici per i servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime monofase ex art.74, DPR n.633/72.

Nelle fatture emesse dagli operatori telefonici per i servizi prestati in prepagato, come ad esempio le ricariche telefoniche, viene quindi riportata l’Iva al 22% con annotazione che si tratta di Iva assolta alla fonte ex articolo 74, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/72.

In questi casi è possibile detrarre l’Iva esposta in fattura valutando singolarmente la percentuale di inerenza e la relativa imposta detraibile come sopra evidenziato.

 

La Deducibilità delle spese telefoniche per coloro che esercitano attività di impresa arti e professioni con il regime ordinario, a norma del comma 9, art. 102 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, è pari all’80% dei costi sostenuti per la telefonia fissa e mobile.

Come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 104/E del 2007 vanno dedotte al 80% anche:

  • le quote di ammortamento,
  • i canoni di locazione finanziaria o di noleggio.
  • le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico.

Il limite del 80% non vale nei seguenti casi, le cui spese sono integralmente deducibili:

  • per le imprese di autotrasporto: un impianto per veicolo
  • per le apparecchiature terminali per la comunicazione che, per proprie specificità tecniche, non possono essere utilizzate se non per attività esclusivamente imprenditoriali. (Risoluzione 320/E del 2008: “poiché l’unico possibile utilizzo di una rete interna è quello aziendale, l’assenza di un uso promiscuo rende applicabile la regola generale di deducibilità integrale dei costi sostenuti.”)

 

Gli aderenti al regime dei minimi, così come disciplinati dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, hanno la deducibilità dei beni ad uso promiscuo (come i telefoni e le autovetture) pari al 50% del costo totale comprensivo dell’Iva.

Gli aderenti al regime forfetario, così come introdotto dalla L.190/2014, art.1 comma 54-89, determinano il reddito d’impresa contrapponendo ai compensi effettivamente incassati nell’esercizio, costi calcolati in maniera forfetaria determinati sulla base dell’allegato 4 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014). Pertanto, non è prevista una specifica disciplina di deducibilità dei costi dato che non concorrono in maniera analitica ma solo forfetaria.

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