30 March 2022

IL SOFTWARE NEL BILANCIO E NELLA CONTABILITÀ

Il software, a seconda delle sue caratteristiche e del titolo in base al quale si utilizza, presenta trattamenti contabili e fiscali differenti.

Il primo aspetto da considerare è la qualificazione del software tra software di base e software applicativo.

I software di base sono rappresentati dai programmi necessari per il funzionamento dei pc (si pensi a programmi come Windows o altri sistemi operativi di uso comune). I software applicativi sono invece gli altri programmi, ovvero che consentono agli utilizzatori lo svolgimento di determinate funzioni (ad esempio i programmi di contabilità, di fatturazione, di logistica, di videoscrittura, ecc.).

L’approccio contabile è diverso a seconda delle tipologie di software cui si fa riferimento, l’inquadramento fiscale costituisce una conseguenza di questo processo.

Il principio contabile OIC 24 “Immobilizzazioni Immateriali”, unitamente al principio contabile OIC 12 “Composizione e schemi di bilancio”, fornisce le informazioni necessarie per distinguere le diverse fattispecie e inquadrarle in modo corretto.

Nel seguito si riportano le principali casistiche.

Software di base: è il software necessario per il funzionamento dell’hardware, il relativo costo deve essere capitalizzato insieme all’hardware. Queste tipologie di software, di solito, vengono acquistate insieme al computer al quale sono destinate e possono essere considerate parte dello stesso cespite.  Capitalizzare il costo insieme all’hardware significa iscrivere l’intero valore nell’Attivo dello Stato patrimoniale alla voce B.I.4 Immobilizzazioni materiali – altri beni. Nel caso in cui vengano acquisiti in un momento successivo, per esempio per migliorare il cespite a cui sono destinati, potranno essere ugualmente considerati una variazione in aumento del valore del cespite principale.

Dal punto di vista fiscale il cespite, nel suo insieme, seguirà le ordinarie regole di ammortamento previste per le immobilizzazioni materiali, come previsto dall’articolo 102 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), commi 1 e 2.

Anche il software di base prodotto internamente dall’azienda mantiene la caratteristica strutturale di essere subordinato ad un altro cespite, pertanto segue le modalità di esposizione esposte.

Software applicativo: si tratta di programmi destinati a svolgere specifiche funzioni necessarie per rispondere alle esigenze dell’utilizzatore, il cui obiettivo non è il funzionamento del pc, ma il soddisfacimento di colui che lo utilizza. In questo caso il software avrà vita autonoma e sarà considerato un bene immateriale. Per inquadrare correttamente la classificazione e la conseguente corretta contabilizzazione, occorrerà considerare il titolo d’uso e se si tratta di un software acquistato o prodotto internamente dall’azienda, come nel seguito dettagliato.

  • Software applicativo acquistato a titolo di proprietà: in tal caso il software deve essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali nella voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” ed il relativo costo va ammortizzato in quote costanti nel periodo di prevista utilità futura, se determinabile; altrimenti, in tre esercizi, inteso come periodo presunto di utilità dei costi per software, data l’elevata obsolescenza tecnologica cui è sottoposto di norma il software. Dal punto di vista fiscale, le quote di ammortamento saranno deducibili in base all’articolo 103 comma 1 del TUIR.
  • Software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato: in tal caso i costi sostenuti (una tantum) vanno trattati come nel caso di acquisto a titolo di proprietà (B.I.3).
  • Software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato: in tal caso il contratto di licenza d’uso del software prevede il pagamento di un corrispettivo periodico, pertanto, i relativi costi devono essere imputati a conto economico quando sostenuti (non si effettua la capitalizzazione). I costi del software sono imputati al conto economico nel periodo di sostenimento nella sezione B8) “Costi per godimento di beni di terzi”, nella quale sono iscritti i corrispettivi, al netto delle rettifiche, per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali, tra i quali i canoni e royalties periodici per l’utilizzo di software. Sono invece da imputare a conto economico, nella voce B7) “Per servizi”, tutti i costi, certi o stimati derivanti dall’acquisizione di servizi software, per esempio riparazioni, manutenzione, assistenza software eseguite da imprese esterne o da terzi. Questi costi verranno dedotti, fiscalmente, in base al principio dell’inerenza. Se, invece, il software acquistato su licenza d’uso prevede il pagamento di un corrispettivo una tantum pagato all’inizio a valere per tutto il periodo di licenza, i relativi costi devono essere iscritti nella voce B.I.4 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” i costi relativi vanno ammortizzati a quote costanti nel periodo di durata della licenza d’uso. Da un punto di vista fiscale la deducibilità è regolata di conseguenza e in maniera coerente, dalle disposizioni dell’articolo 103 comma 2 del TUIR.
  • Software applicativo prodotto per uso interno «tutelato»: si tratta del software prodotto internamente e tutelato ai sensi della legge sui diritti d’autore, in tal caso i relativi costi sostenuti internamente dall’azienda per la realizzazione vanno iscritti nella voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”. La metodologia di calcolo degli ammortamenti è la stessa del software acquistato a titolo di proprietà.
  • Software applicativo prodotto per uso interno «non tutelato»: si tratta del software prodotto internamente e non tutelato ai sensi della legge sui diritti d’autore, in tal caso i relativi costi possono essere o imputati a costo nel periodo di sostenimento o, se hanno dato luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni all’interno dell’impresa, capitalizzati ed iscritti nella voce B.I.7, “Altre immobilizzazioni immateriali”. In questi casi, l’ammortamento dovrebbe essere effettuato in un periodo correlato al previsto utilizzo del software in azienda, se ragionevolmente determinabile, altrimenti in tre esercizi a partire da quello di sostenimento dei costi. Da un punto di vista fiscale: in caso di capitalizzazione, questi costi confluiranno nel Conto Economico in base ad un piano di ammortamento costruito in funzione dell’utilità futura e, se inerenti, saranno anche fiscalmente deducibili. Nel diverso caso, invece, in cui tali costi verranno spesati direttamente in Conto economico, senza capitalizzazione, la deducibilità seguirà le regole generali stabilite dall’articolo 109 del TUIR.

 

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