13 April 2022
Scade il 2 maggio 2022 il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell’anno precedente.
L’Art.6 del DMEF del 17 giugno 2014, dispone che, entro 120 giorni dalla chiusura dell’Esercizio, debba essere assolta l’Imposta di Bollo sui registri contabili, tenuti in modalità telematica, relativi all’esercizio precedente.
La conservazione dei libri contabili obbligatori, con i quali l’imprenditore fornisce evidenza di tutti i fatti economici che hanno interessato l’impresa, può avvenire con modalità analogiche o informatiche.
I registri per cui è previsto l’obbligo di registrazione, indipendentemente dalla modalità prescelta, possono essere individuati nel:
Qualora si opti per la tenuta in formato elettronico/informatico, i documenti fiscalmente rilevanti, ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati fino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica.
L’art. 12-octies del D.L. n. 34/2019, aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto sull’art. 7, comma 4-quater, D.L. n. 357/1994, tale comma prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici.
I documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere le caratteristiche dell’immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità, prescrive che essi vengano conservati in modo tale che:
La procedura di conservazione informatica può essere applicata in due distinte situazioni:
Affinché la conservazione digitale dei registri contabili sia riconosciuta anche civilisticamente, è necessario che il processo di conservazione si concluda con l’apposizione della firma digitale e della marca temporale.
Relativamente al libro giornale e al libro degli inventari è richiesto il versamento dell’imposta di bollo, da effettuarsi con modalità differenti a seconda che gli stessi siano stampati oppure conservati in modalità informatica; in caso di tenuta di conservazione digitale dei registri contabili, l’imposta è pari a:
e deve essere assolta in un’unica soluzione tramite modello F24 con il codice tributo 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L’omesso o il tardivo versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale è soggetto alla sanzione nella misura del:
La violazione può essere regolarizzata tramite ravvedimento, utilizzando in F24 il codice tributo 2502 per la sanzione e 2503 per gli interessi.
A seguito della possibilità per il contribuente di adottare la conservazione analogica oppure quella elettronica e delle conseguenti diverse modalità di assolvimento di tale obbligo il contribuente è chiamato a comunicare all’Agenzia delle entrate la scelta di conservazione che ha adottato nel singolo periodo d’imposta. A tal fine nel modello dichiarativo è prevista la compilazione del rigo:
che può essere valorizzato con il valore: