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20 April 2022
La nota integrativa, disciplinata dall’art. 2427 del Codice civile e dall’OIC 12, è un documento analitico del bilancio aziendale e il suo scopo è quello di “integrare” i dati presenti nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, con informazioni di carattere qualitativo. La sua funzione è quindi quella di fornire informazioni aggiuntive, esplicative e, quando necessario, complementari al bilancio, per offrirne una rappresentazione più veritiera e corretta.
Dal 2015 la nota integrativa viene depositata in formato XBRL (Extensible Business Reporting Language) insieme al Bilancio di esercizio, in un unico file digitale. L’XBRL è un linguaggio informatico basato su una tassonomia, una sorta di dizionario comprendente tutti i dati relativi alle differenti voci di bilancio che possono presentarsi all’interno di un resoconto aziendale.
L’utilizzo di questo formato è pensato per risolvere il problema della ri-digitazione dei dati di bilancio, un’attività che richiede molto tempo ed è spesso causa di errori; per facilitare lo scambio delle informazioni contabili e finanziarie, rendendo la banca dati a disposizione di operatori, imprese e professionisti ancora più completa e coerente; per facilitare i redattori della nota, attraverso la capacità di parziale auto compilazione/controllo della nota integrativa: una volta inseriti di dati degli schemi quantitativi, infatti, la compilazione di parte delle tabelle previste dall’art. 2427 c.c. avverrà in automatico.
Il contenuto della nota integrativa è definito principalmente dall’Art. 2427 del Codice civile, che prevede l’elenco delle informazioni da fornire sia per i bilanci in forma ordinaria sia per i bilanci in forma abbreviata. In particolare, l’Art. 2435-bis del Codice civile consente di ridurre l’informativa nei bilanci redatti in forma abbreviata, precisando che “la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427 bis, numero 1) […] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.”
Secondo l’Art.2427 del Codice civile, pertanto, le informazioni richieste per il bilancio in forma abbreviata nella nota integrativa sono:
1 – I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2 – I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;
6 – Distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche (per abbreviato senza ripartizione secondo aree geografiche);
8 – L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9 – L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;
13 – L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
15 – Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria (per abbreviato è possibile omettere la ripartizione per categoria);
16 – L’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
22.bis – Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
22.ter – La natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;
22.quater – La natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
22.sexies – Il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.
Queste sono le informazioni di base, obbligatorie nei bilanci redatti in forma abbreviata. In un bilancio in forma estesa (bilancio ordinario), la nota integrativa ha l’obbligo di riportare ulteriori informazioni, per esempio, la composizione delle voci “costi di impianto e ampliamento”, “costi di sviluppo”, “ratei e risconti attivi/passivi” o la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche, ovvero deve considerare tutti i punti dell’Art. 2427 del Codice civile.
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