25 May 2022

LA “STERILIZZAZIONE” DELLE PERDITE D’ESERCIZIO 2021

La legge di conversione del Dl 228/2021, il cosiddetto Milleproroghe, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 2022, n.49 ha esteso alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal Dl 23/2020.

Il periodo di sospensione per la copertura delle perdite generate nel 2021 e sterilizzate, è autonomo rispetto a quello entro cui coprire le perdite generate nei bilanci 2020.

In sostanza è stata prevista la non applicabilità delle norme del Codice civile che obbligano le Srl e le Spa a ridurre le perdite se queste sono superiori ad un terzo del capitale sociale o sono al di sotto del minimo legale, nonché delle disposizioni sulle cause di scioglimento legate, sempre alla riduzione del capitale sociale.

Entro il quinto esercizio successivo potranno essere recuperate le perdite imputabili all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, così come le perdite prodotte nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, in base a quanto prevede il decreto Milleproroghe.

Il termine entro il quale le perdite devono essere ripianate o devono, comunque, essere adottati i provvedimenti richiesti quali:

  • la riduzione del capitale sociale
  • la sua ricostituzione
  • trasformazione societaria

è rinviato fino al momento in cui si terrà l’assemblea che, chiamata all’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo, dovrà prendere i provvedimenti necessari.

Qualora si manifesti una perdita d’esercizio, che può essere determinata da eventi interni o esterni e che di fatto altera la condizione di equilibrio economico dell’impresa, la normativa impone, a tutela dei terzi, che al verificarsi di tale situazione gli amministratori siano tenuti a determinare l’entità di tale perdita non solo in termini numerici ma più specificamente in termini di proporzionalità rispetto al capitale sociale.

Occorre, cioè, stabilire se tali perdite siano:

  • inferiori a 1/3 del capitale sociale
  • superiori a 1/3 dello stesso

A seconda del caso, trovano applicazione:

  • gli articoli 2446, commi 2-3, 2482-bis , commi 4-6, i quali dispongono che qualora il capitale sia diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto, soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori;
  • gli articoli 2447 e 2482-ter, i quali dispongono che se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riducesse al di sotto del minimo legale, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. La mancata adozione dei provvedimenti necessari per far fronte alla riduzione per perdite di oltre 1/3 del capitale sociale è considerata una potenziale fonte di danno per la società e i terzi e quindi può portare all’estrema conseguenza della revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario, ai sensi dell’art. 2409 c.c.

 

Con l’approvazione della legge di conversione del decreto Milleproroghe viene confermata e, di fatto prorogata di un anno tale disciplina emergenziale contenuta nell’art. 6, D.L. n. 23/2020.

In questo nuovo contesto, le perdite da considerare saranno quelle emerse “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021”. Saranno inclusi quindi, non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31 dicembre 2021, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data come, ad esempio, quelle con esercizio sociale 1° luglio 2021-30 giugno 2022.

Gli amministratori, verificandosi la perdita dell’esercizio 2021, sono tenuti comunque a convocare senza indugio l’assemblea che può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. La sterilizzazione non è, quindi, un effetto automatico della norma, ma frutto di un’opzione che è l’assemblea ad esercitare.

Il quinquennio per la copertura delle perdite 2021 sarà autonomo rispetto a quello entro il quale dovranno essere “coperte” le perdite relative al 2020. Ne deriva che mentre le perdite relative all’anno 2020 dovranno essere recuperate entro l’approvazione del bilancio relativo al 2025 (ossia nel 2026), le seconde potranno essere “ridotte a meno di un terzo del capitale” entro l’approvazione del bilancio 2026 e quindi entro i mesi di aprile/giugno 2027 in relazione all’assemblea che andrà ad approvare i risultati dell’esercizio 2026.

Va ricordato infine che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.L. n. 23/2020, le perdite dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. La ratio di tale ultima disposizione è quella di discernere le “perdite Covid” che godono della temporanea sospensione quinquennale dalle altre perdite eventualmente conseguite nel corso dello stesso quinquennio, che non possono godere dell’agevolazione. Infatti occorre sempre considerare che tale agevolazione trae origine dalle conseguenze negative generate dall’emergenza Covid-19 sull’attività d’impresa, soprattutto in riferimento all’anno 2020, anno in cui tutte le imprese hanno subito dei forti rallentamenti per il Lockdown.

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