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29 June 2022
Per dividendi si intendono gli utili da partecipazione che rientrano tra i redditi di capitale ex art. art. 44 co. 1 lett.e) del TUIR. Nello specifico, ci si riferisce agli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’IRES (società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali e società e enti non residenti).
Nonostante la L. 205/2017 abbia equiparato di dividendi su partecipazioni qualificate a quelli derivanti da partecipazioni non qualificate, il TUIR riporta ancora la distinzione tra le due fattispecie. In particolare, con riferimento alle persone fisiche che non svolgono attività di impresa, si considerano qualificate le partecipazioni che conferiscono:
Se la partecipazione non soddisfa alcuno dei due requisiti sopradescritti, essa si intende “non qualificata”.
I dividendi concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente nell’esercizio in cui sono percepiti. Pertanto, ai fini impositivi, si applica il principio di cassa per individuare in quale periodo di imposta i proventi in argomento risultano imponibili.
Fino al 31.12.2017, soltanto i dividendi su partecipazioni non qualificate applicavano la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% sull’intero importo percepito ex art. 27 del DPR 600/73.
Dall’1.1.2018, salvo l’applicazione della disciplina transitoria, la L. 205/2017 ha esteso questo regime anche ai dividendi su partecipazioni qualificate.
È però prevista un’apposita disciplina transitoria:
I regimi sopradescritti si applicano anche agli utili in natura, per la cui determinazione si deve fare riferimento a:
Qualora il dividendo in natura risulti soggetto al prelievo alla fonte, per conseguire il pagamento, i singoli percipienti sono tenuti a versare in denaro l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta, al soggetto erogante per i dividendi di fonte italiana e il sostituto di imposta residente che interviene nella riscossione per i dividendi di fonte estera. Nel caso in cui il percipiente non fornisca la necessaria provvista di denaro per l’applicazione della ritenuta, il pagamento del dividendo in natura deve essere sospeso.
I dividendi corrisposti dovranno essere certificati al percipiente con il modello CUPE (“Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti”), la certificazione può non essere rilasciata in relazione agli utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 27 del DPR 600/73.
La certificazione può, invece, essere rilasciata ai soggetti non residenti tassati con la ritenuta a titolo d’imposta, in modo che questi abbiano un documento che dia loro titolo per scomputare l’imposta assolta in Italia dalle imposte pagate nel proprio Stato di residenza. I dividendi corrisposti dovranno essere così dichiarati nel modello 770
Perciò gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% prevista dal regime vigente, continuano a essere dichiarati nel quadro RL del Modello redditi ed a concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione)
In particolare, il DM 26 maggio 2017 prevede che gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati:
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