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27 July 2022
Il lending crowdfunding, conosciuto anche come social lending o peer-to-peer lending, è una forma di finanziamento alternativo che consiste in un prestito tra privati, effettuato tramite piattaforme online e finalizzato allo sviluppo di determinati progetti imprenditoriali.
Il lending crowdfunding è nato principalmente per aiutare aziende e soggetti che molto spesso non riescono ad ottenere finanziamenti dagli istituti di credito tradizionali. Molto spesso, infatti, accade che viene chiesto ai richiedenti di soddisfare rigorosi requisiti per la concessione del prestito bancario, requisiti che le start-up o le PMI innovative fanno fatica a soddisfare.
Il lending crowdfunding può essere utilizzato per:
Il guadagno per i soggetti che prestano consiste nel riottenere il rimborso del capitale maggiorato dagli interessi proposti dal richiedente fondi, questo è l’aspetto importante del lending crowdfunding in quanto gli interessi offerti ai soggetti investitori sono quasi sempre maggiori di quelli proposti dalle banche.
Successivamente, il rimborso del capitale prestato, avviene rispettando un preciso lasso di tempo necessario per lo sviluppo dell’intero progetto.
Le piattaforme di lending crowdfunding sono luoghi virtuali in cui avviene l’incontro tra i richiedenti il finanziamento e i risparmiatori che sono alla ricerca nuove opportunità di investimento.
Il prestatore può iscriversi, creare il suo account personale, inserire i suoi dati e in seguito partecipare alle opportunità della piattaforma, scegliendo quella che più preferisce in base ai rendimenti proposti.
C’è da ricordarsi però, che non tutte le piattaforme di lending crowdfunding sono autorizzate ad operare nel mercato. In Italia, ad esempio, i portali di raccolta fondi del lending crowdfunding devono rispettare le disposizioni normative emanate dalla Banca d’Italia e rientrare nella categoria di istituti di pagamento.
Alla base del modello del lending crowdfunding vi è il contratto di mutuo definito nell’art. art. 1813 del Codice Civile, che riporta espressamente: «il contratto nel quale una parte consegna all’altra una quantità determinata di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie o qualità» con l’aggiunta degli interessi, come indicato nell’art. 1815 del Codice Civile se il contratto lo prevede.
Un ulteriore riferimento normativo che disciplina il lending crowdfunding è la Delibera n. 586 del 2016 emanata dalla Banca d’Italia con il Provvedimento contenente le disposizioni in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. In tale delibera il lending crowdfunding viene definito social lending e rappresenta “uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.”
Le attività dei gestori delle piattaforme di lending crowdfunding sono, inoltre, regolate dalle norme rivolte a particolari categorie di soggetti riconosciute come “attività bancaria, raccolta del risparmio presso il pubblico, concessione di credito nei confronti del pubblico, mediazione creditizia, prestazione dei servizi di pagamento.”
Il lending crowdfunding si distingue in due modelli:
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