03 August 2022

DISMISSIONE E ROTTAMAZIONE BENI AZIENDALI OBSOLETI

La necessità di dismettere, eliminare o distruggere beni aziendali o merci in magazzino quando risultano non più utilizzabili nel processo produttivo è abbastanza comune. La dismissione dei beni aziendali è una procedura necessaria per evitare la presunzione fiscale di cessione. L’iter per arrivare a ciò consiste nell’avviare a distruzione i cespiti non più utilizzabili e/o i beni merce obsoleti.

Secondo il DPR 441/1997 si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra questi luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa.

Per i cespiti l’operazione di eliminazione determinerà l’obbligo di eseguire un aggiornamento del libro dei cespiti con rilevazione di eventuale plus o minusvalenza. Nel caso di merci non dovrà essere eseguita alcuna registrazione contabile dal momento che l’eliminazione del bene avviene in via indiretta in sede di redazione dell’inventario di fine anno.

Le procedure di dismissione di beni obsoleti sono disciplinate e definite dal DPR 441/1997 sopra citato e dalla Circolare Ministeriale n. 193/1998 e dal D.Lgs n. 70/2011, che offre chiarimenti e semplificazioni. Le procedure possono essere:

1. Autoconsumo o cessione ai soci (dismissione da parte della società)

Potrebbe succedere che, in una società che debba dismettere dei beni, alcuni soci si offrano per prendersi carico direttamente dello smaltimento dei beni rivolgendosi ad operatori specializzati. L’aspetto importante di questa procedura è che l’assegnazione dei beni ai soci, al fine di dismetterli dal complesso aziendale, deve essere fatturata e assoggettata ad IVA.

Questo, nel caso in cui, all’atto di acquisto degli stessi beni l’Iva è stata detratta. In caso contrario l’operazione fatturata sarà non soggetta ad Iva.

2. Dismissione di beni con valore complessivo superiore ai 10.000 €

La scelta migliore per procedere alla rottamazione dei beni è sicuramente quella di avvalersi di operatori specializzati nello smaltimento dei rifiuti. In questo caso è opportuna che venga raccolta la seguente documentazione

  • DDT (Documento di Trasporto) che dimostra l’effettivo trasporto del bene oggetto dello smaltimento, nel quale deve essere indicato che si tratta di una “rottamazione”, il destinatario, la data, la natura e la quantità dei beni da distruggere.
  • Formulario di identificazione rifiuto: è un documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario. Deve essere obbligatoriamente vidimato presso la Camera di Commercio competente. Deve recare le caratteristiche del bene oggetto della dismissione e la descrizione del suo stato fisico.

Inoltre, ai fini fiscali, qualora i beni smaltiti superino un valore complessivo di 10.000 €, oltre ai documenti sopra descritti, sarà necessario inviare all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanzia una comunicazione tramite PEC con preavviso di almeno 5 giorni rispetto all’evento di smaltimento/distruzione.

Nella comunicazione dovranno essere indicati:

  • Luogo, data e ora della rottamazione dei beni.
  • Natura dei beni e modalità di distruzione.
  • Descrizione della natura, qualità e quantità nonché il valore riferito alla data di acquisto.
  • Indicazione dell’eventuale valore residuo ottenibile del processo di distruzione.

Verbale redatto dai pubblici ufficiali: rappresentanti della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate, sono tenuti a recarsi sul posto in occasione della distruzione e redigere un apposito verbale volto all’accertamento della rottamazione dei beni. Anche in questo caso è importante che nel verbale risultino data, ora, luogo, natura e quantità dei beni e ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente trasformati.

3. Dismissione di beni con valore complessivo inferiore ai 10.000 €

Il D.Lgs. 70/2021 ha introdotto una procedura semplificata per le distruzioni di beni obsoleti con un valore inferiore ai 10.000 €, secondo la quale sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal contribuente da esibire in caso di verifica/controllo.

Tale procedura sostituisce la redazione del verbale da parte di pubblici ufficiali; viceversa, la comunicazione all’Agenzia dell’Entrate rimane obbligatoria.

Anche nella dichiarazione sostitutiva devono comunque essere riportati ora, data e luogo in cui i beni vengono rottamati e la natura, la quantità, la quantità e l’ammontare del costo dei bei distrutti.

4. Procedure differenti

Nel caso in cui il contribuente non abbia adottato le procedure sopra descritte può tentare di superare eventuali presunzioni mediante la prova di aver affidato i beni e le merci a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all’esercizio di tali operazioni per conto terzi (rottamai), dimostrando in questo caso la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all’art. 15 del D.lgs n. 22/1997.

La vendita dei beni da rottamare o smaltire va effettuata in base al peso e va assoggettata ad IVA e in ogni caso la scelta di affidarsi a professionisti dello smaltimento dei rifiuti è sicuramente la soluzione migliore per avere la sicurezza che i beni obsoleti vengano effettivamente distrutti.

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