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14 September 2022
Il regime forfettario, istituito dall’art. 1, comma 54-89 della legge n.190/2014, è un regime fiscale agevolato per esercenti con partita Iva di attività di impresa, arte o professione (incluse imprese famigliari e aziende coniugali), che prevede svariate semplificazioni riguardo agli adempimenti ai fini Iva, imposte sui redditi ed IRAP. Possono accedere al regime i soggetti che nell’anno di inizio della propria attività presumono di:
In base all’art. 1, comma 57, legge n. 190/2014 non possono accedere al regime i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
1- adozione di altri regimi forfettari di determinazione del reddito (es. allevamento), del regime del Patent box, del regime dei lavoratori impatriati o dei seguenti regimi speciali IVA: agricoltura e attività connesse e pesca o agriturismo , vendita sali e tabacchi o editoria, agenzie di viaggi e turismo, intrattenimenti, giochi e altre attività simili, rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, gestore di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di traporto pubblico e di sosta, vendite a domicilio, che sono soggetti a diversa regolamentazione, salvo che venga fatta l’anno precedente l’opzione per il regime ordinario o nuova attività;
2 – residenza fiscale all’estero, ad eccezione dei:
3 – effettuazioni in via esclusiva o prevalente di attività di cessione di fabbricati o porzioni, terreni edificabili e cessioni IntraUE di mezzi di trasporto nuovi;
4 – la partecipazione in società di persone, associazioni e imprese famigliari, per poter accedere al regime forfettario bisogna dismettere la partecipazione nell’anno precedente. Inoltre, la causa di esclusione non opera nel caso in cui:
5 – la partecipazione di controllo diretto o indiretto in SRL o associazioni in partecipazione con attività riconducibile a quella svolta. Vi sono due condizioni per l’esclusione, che devono essere verificate a fine anno:
6 – l’esercizio prevalente di attività nei confronti del datore di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ad esso o erano intercorsi nei due anni precedenti, il principio della prevalenza scatta se più del 50% dei ricavi/compensi percepiti derivano da fatture emesso verso ex datori. La causa di esclusione non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo lo svolgimento del praticantato obbligatorio ai fini dell’esercizio dell’attività professionale;
7 – la percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente superiori a euro 30.000, a meno che il rapporto sia cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Se nell’anno si verifica una causa di esclusione o viene meno uno dei requisiti di accesso (per superamento del limite dei ricavi o compensi o delle spese) il regime cessa a partire dall’anno successivo.
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