28 September 2022

IL LIBRO DEGLI INVENTARI

Il libro degli inventari è uno dei libri contabili obbligatori, previsti dall’art. 2214 del Codice Civile, disciplinato anche dalla normativa fiscale mediante l’articolo 14, comma 1, del DPR 600/73.

Sono tenute a redigere il libro degli inventari tutte le imprese che esercitano un’attività commerciale, ovvero ogni attività economica che ha come obiettivo la produzione e lo scambio di beni e servizi (art. 2082 del Codice civile).

Queste ultime, spesso, fanno riferimento alle seguenti categorie di soggetti professionali:

  • Società di capitali;
  • S.n.c., S.a.s., società equiparate;
  • Soggetti professionali in regime ordinario (sia per obbligo che per opzione);
  • Imprenditori individuali esercitanti attività commerciali;

Sono, tuttavia, esclusi dall’onere di redazione i piccoli imprenditori, quali:

  • Artigiani;
  • Coltivatori diretti del fondo;
  • Piccoli commercianti;
  • Coloro che esercitano un’attività professionale svolta in linea prevalente mediante il proprio lavoro e quello dei componenti della propria famiglia.

In riferimento al contenuto, il libro degli inventari fornisce una rappresentazione periodica della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa con i relativi risultati. In base all’art. 15 del DPR 600/73:

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell’art. 13 devono in ogni caso redigere l’inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell’art. 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. L’inventario, oltre agli elementi prescritti dal Codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario. Nell’inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attività e le passività relative all’impresa. Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell’art. 3.”

In base all’art. 2217 del Codice civile:

L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.”

Sulla base di tali disposizioni nel libro degli inventari, entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno quindi riportati tutti gli elementi previsti dal Codice civile o da leggi speciali, nonché quelli richiesti dalla normativa fiscale, ovvero:

  • Inventario iniziale, che descrive la costituzione dell’impresa. Se l’impresa si costituisce con un semplice apporto di denaro è sufficiente riportare sul libro giornale la scrittura di costituzione;
  • Stato patrimoniale dettagliato. I soggetti non obbligati alla redazione del bilancio possono adottare qualsiasi metodo o schema, purché conformi alla disciplina contabile;
  • Conto economico. I soggetti non obbligati alla redazione del bilancio possono adottare qualsiasi metodo o schema, purché conformi alla disciplina contabile;
  • Nota integrativa per le società di capitali.
  • Le disposizioni fiscali richiedono altresì che siano indicati la consistenza dei beni raggruppati per categorie omogenee per natura e valore con il valore attribuito a ciascun gruppo.

In particolare, riguardo quest’ultimo punto, il libro degli inventari deve contenere:

  • Immobili: tutte le informazioni relative a immobili posseduti dall’impresa, con la relativa descrizione;
  • Beni utilizzati dall’impresa: in questo caso possono essere indicati macchinari e impianti per la produzione, oppure i mobili;
  • Beni e prodotti: si possono indicare sia le materie prime tenute dall’impresa che i prodotti finiti, che devono essere ancora venduti;
  • Brevetti e diritti: anche queste informazioni, se pertinenti, devono essere indicate, inclusi i marchi di cui dispone l’impresa;
  • Partecipazioni e titoli;
  • Crediti e debiti di diverso tipo;
  • Denaro posseduto e valori di cassa;
  • Capitale sociale e riserve;
  • Fondi, indicandone anche la variazione se presente.

Si sottolinea, come disciplinato dall’art. 15 del DPR 600/73 che nel caso in cui dall’inventario non si dovessero rilevare gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, dovranno essere tenute a disposizione dell’Amministrazione finanziaria le distinte utilizzate per la compilazione dell’inventario stesso.

Il libro degli inventari può essere tenuto:

  • con modalità “tradizionali”, cioè su supporto cartaceo (documenti analogici) ex artt. 2215 e 2219 c.c., avvalendosi anche di sistemi di tenuta meccanografici o elettronici;
  • con modalità informatiche (documenti informatici) ex art. 2215-bis c.c.

In caso di tenuta in forma cartacea, il libro degli inventari deve essere tenuto secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessario effettuare cancellazioni, queste devono eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e non è più soggetto alla bollatura su ogni foglio con timbri manuali o meccanografici, né alla vidimazione.

Il pagamento dell’imposta di bollo, disciplinata dal dpr 642/72, è obbligatorio ogni 100 pagine o frazione effettive di stampa, nella misura di:

  • € 16,00 per le società di capitali;
  • € 32,00 per le società di persone e le imprese individuali.

Il pagamento sarà diverso a seconda che la contabilità sia tenuta in forma cartacea o informatica:

  • contabilità in forma cartacea: il pagamento può essere effettuato con marche, con applicazione del bollo a punzone, o mediante versamento con F23 – Codice Tributo 458T – Riportando la causale: Imposta di bollo su libri e registri. Gli estremi dell’avvenuto pagamento dovranno essere riportati sulla 1° pagina del registro.
  • contabilità informatica: L’art. 6 DM 17/06/2014, stabilisce che il pagamento dell’imposta di bollo per i libri e i registri in modalità informatica è di € 16 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Il pagamento è dovuto in un’unica soluzione con modalità esclusivamente telematica mediante F24 on line, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. (Risoluzione 106/E 2014 dell’Agenzia delle Entrate).

Il libro degli inventari deve essere conservato:

  • ai fini civilistici, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 co. 1 c.c.);
  • ai fini fiscali, fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, quindi anche oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220 c.c. (art. 22 co. 2 del DPR 600/73).

Ai sensi dell’art. 2 del DPR 322/98, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi è fissato al 30 novembre (per i soggetti solari), per considerato che il modello REDDITI 2022 per l’anno 2021 deve essere presentato entro il 30.11.2022, l’inventario relativo deve essere redatto entro il 28.2.2023.

La legge di conversione del Decreto Semplificazioni n. 73/2022 ha modificato quanto previsto dall’articolo 7, comma 4-quater del decreto legge n. 357/1994, prevedendo che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile (e quindi anche dell’inventario) con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza (art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, conv. L. 489/94, come modificato dal DL 73/2022, conv. L. 122/2022).

La non corretta o l’omessa tenuta del libro degli inventari consente agli uffici di procedere a controllo con metodo induttivo (art. 39 co. 2 del DPR 600/73), essendo configurabile la fattispecie della contabilità complessivamente inattendibile (Cass. 21.9.2020 n. 19658, Cass. 23.3.2011 n. 6623, Cass. 8.8.2005 n. 16724).
Nel caso in cui sia omessa l’indicazione e la valorizzazione delle rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, il contribuente ha l’onere di mettere a disposizione le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario in sede di accesso, ispezione o verifica, oppure nel corso del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento, legittimamente emesso con metodo induttivo (Cass. 17.6.2021 n. 17244).

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