05 October 2022

LE DIVERSE FORME DI PRESTAZIONI OCCASIONALI

La prestazione occasionale è uno strumento che deve essere utilizzato dai soggetti che vogliono intraprendere attività professionali in modo saltuario e sporadico. Si tratta di situazioni in cui vi sono soggetti esonerati dall’apertura di una partita IVA in quanto svolgono un’attività in modo non abituale e continuativo.

Questo tipo di attività può assumere diverse forme:

  • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale (c.d. “collaborazioni occasionali”) ex articolo 2222 cod. civ. sono quelle operazioni che devono avere ad oggetto un’opera o un servizio, ed essere svolta con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Tali proventi non rientrano nell’ambito del reddito di lavoro autonomo ex articolo 53 Tuir, in quanto essa difetta del requisito della “professionalità”, bensì nella categoria dei “redditi diversi” art. 67, comma 1, lettera l), del DPR n. 917/86 (TUIR). All’atto del pagamento del compenso, se il committente riveste la qualifica di sostituto d’imposta (art. 23 D.P.R. 600/1973) deve operare una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20% (art. 25 D.P.R. 600/1973).

Non sono assoggettati a ritenuta i compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti da enti pubblici e privati non commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, sempre che non costituiscano acconto di maggiori compensi (art. 25 co. 3 del DPR 600/73).

Sui redditi di lavoro autonomo, anche occasionali, è possibile richiedere al sostituto d’imposta l’applicazione di una ritenuta d’acconto con un’aliquota superiore al 20%; in questo modo, si evita che, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, l’imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata (ris. Agenzia delle Entrate 30.11.2001 n. 199).

Alcuni esempi di collaborazioni occasionali possono essere: lavori di facchinaggio, attività edili saltuarie rese da muratore, consulenza informatica resa una sola volta per necessità sporadiche dell’utilizzatore e così via.

  • Le prestazioni rese mediante contratto di prestazione occasionale ex articolo 54-bis, comma 13, D.L. 50/2017 sono quelle operazioni che derivano da un contratto con il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie. Si differenza dalla prestazione sopra citata in quanto l’attività di lavoro non è autonoma ma alle dipendenze di un committente.

Questo contratto non può essere utilizzato:

  1. Da committenti che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  2. da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti che operano in tale settore, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  3. da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  4. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

L’articolo 54-bis D.L. 50/2017, modificato da ultimo dal D.Lgs. 104/2022, prevede la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionale che nel corso di un anno solare, danno luogo:

a) per ciascun prestatore a compensi non superiori a 5.000 euro, nei confronti della totalità degli utilizzatori/committenti;

b) per ciascun utilizzatore a compensi non superiori a 5.000 euro, nei confronti della totalità dei prestatori impiegati;

c) per tutte le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

Tali somme, riferite ai compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi, premi Inail e costi di gestione, sono computate al 75 per cento del loro valore, ai fini del raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per i seguenti soggetti:

  1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  3. persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo 14/09/15, n. 150;
  4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni a sostegno del reddito.

Oltre al limite economico, previsto dalla lettera c), è necessario rispettare, nel corso dello stesso anno civile, il tetto massimo di 280 ore (o il diverso limite previsto nel settore agricolo), indicato dal comma 20 dell’articolo 54-bis.

Il superamento, anche solo di uno di questi due limiti indicati, comporta la trasformazione della prestazione occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Inoltre, non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Come funziona?

I committenti che operano in qualità di imprenditori sono tenuti ad effettuare la comunicazione di avvio delle prestazioni occasionali tramite la piattaforma informatica delle prestazioni occasionali dell’INPS.

Per l’attivazione di questo contratto occorre comunicare:

  1. i dati identificativi del prestatore;
  2. il compenso pattuito;
  3. il luogo di svolgimento della prestazione;
  4. la durata;
  5. la tipologia;
  6. il settore dell’attività lavorativa;
  7. altre informazioni per la gestione del rapporto.

Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare una comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla procedura e procedere alla revoca esclusivamente entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.

Nel caso in cui la revoca non venga espressa nei termini previsti dalla legge, l’INPS tratterrà la somma corrispondente al compenso pattuito tra le parti, indipendentemente dal fatto che la prestazione si sia effettivamente svolta, procedendo al pagamento al prestatore e al versamento in favore dello stesso della contribuzione previdenziale e INAIL.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva, è applicabile una sanzione da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. La mancata comunicazione di prestazioni autonome occasionali rese in situazioni di necessità per lo svolgimento di attività non programmate o non preventivabili non è sanzionabile (nota INL 1.3.2022 n. 393).

Le sanzioni possono essere più di una, laddove gli obblighi comunicativi omessi riguardino più lavoratori, e possono applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

 Sospensione dell’attività del committente

Il ricorso all’opera dei lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni previste dalla legge concorre alla formazione del limite oltre il quale l’Ispettorato nazionale del Lavoro adotta il provvedimento di sospensione dell’attività del datore di lavoro.

Infine, per i rapporti di lavoro autonomo occasionale, non sussiste obbligo di iscrizione nel Libro unico del lavoro (LUL).

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