26 October 2022

IL LIBRO DEI CESPITI

Il libro dei cespiti, o registro dei beni ammortizzabili, è un registro previsto dall’Art. 16 del DPR 600 del 1973, nel quale devono essere annotate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali di un’impresa o di un professionista. Il registro dei beni ammortizzabili non è richiesto dalla disciplina civilistica, ma esclusivamente da quella fiscale.

Il registro dei beni ammortizzabili è soggetto alle regole indicate nell’art. 22 del D.P.R. 600/1973, secondo il quale le pagine devono essere “numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo”.

L’Art. 16 comma 2 del DPR 600/73 specifica il contenuto del registro:

“Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri,

  • l’anno di acquisizione,
  • il costo originario,
  • le rivalutazioni,
  • le svalutazioni,
  • il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d’imposta precedente,
  • il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d’imposta,
  • la quota annuale di ammortamento
  • e le eliminazioni dal processo produttivo”.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma 2 le indicazioni richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento (Art. 16 comma 3 del DPR 600/73). L’Art. 102 comma 6 del Tuir specifica che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi e devono essere indicate nel registro dei beni ammortizzabili separatamente dai beni cui afferiscono a seconda dell’anno di formazione.

Il registro ha lo scopo di poter dedurre dal reddito d’esercizio le quote di ammortamento, le quali devono risultare imputate a conto economico ai sensi dell’articolo 75 del DPR n. 917/86. La mancata annotazione delle quote di ammortamento comporta la loro indeducibilità dal reddito d’impresa. Gli ammortamenti possono essere registrati, in alternativa, sul libro inventari o libro giornale (soggetti in contabilità ordinaria) o sul registro Iva degli acquisti (soggetti in contabilità semplificata).

Nel caso di professionisti che abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria è possibile, in alternativa alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili, effettuare le registrazioni ad esso relative, nel registro cronologico; se non hanno optato per la contabilità ordinaria è possibile non tenere il registro dei beni ammortizzabili se, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, sono in grado di fornire ordinati in forma sistematica gli stessi dati prescritti per tale registro.

Il libro cespiti è formato da un apposito conto per ogni bene o categoria di beni., Inoltre, se chi redige il registro presume che il bene necessiti di più pagine per lo sviluppo dell’ammortamento, è possibile lasciare delle pagine in bianco, intitolandole con il bene per il quale sono lasciate disponibili.

L’art. 16 comma 1 D.P.R. 633/1972 prevede che la compilazione del registro debba essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno di riferimento. Pertanto, l’aggiornamento del registro nel quale vanno annotate le quote di ammortamento dei beni ammortizzabili deve essere fatto entro tale termine.

La tenuta e conservazione dei registri contabili, tra cui anche il registro dei beni ammortizzabili, con sistemi elettronici, è disciplinata dall’Art. 7 c. 4-ter DL 357/94, il quale stabilisce che:

“A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.”

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