02 November 2022

L’ACQUISTO DI AUTO AZIENDALI

Sono definite autovetture gli autoveicoli che non appartengono alla categoria di autocarri, autoveicoli carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato (codice della strada art. 54 lett. D D.lgs. 285/92).

 

VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE NELL’ATTIVITÀ DELL’IMPRESA

L’acquisto e le altre spese relative al veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento dell’attività dell’impresa, arte e professione, sono deducibili al 100% dal reddito.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 48/E/1998, definisce come “esclusivamente strumentali” solo quei veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, (scuola guida, servizio taxi ecc). Di fatto, questo significa che per rendere deducibili integralmente i costi, non è sufficiente la sola immatricolazione; occorre una stretta inerenza tra l’attività esercitata e l’utilizzo del veicolo.

Per quanto riguarda, invece, la detraibilità dell’IVA, per le autovetture utilizzate esclusivamente per scopi aziendali, è possibile beneficiare della detrazione dell’IVA al 100%.

 

VEICOLI AD USO AZIENDALE

L’acquisto e le altre spese relative al veicolo utilizzato nell’attività d’impresa sono deducibili nella misura del 20% salvo casi eccezionali.

Nel determinare il costo fiscalmente deducibile in caso di acquisto, inoltre, non si deve tenere conto della parte che eccede l’importo € 18.075,99.

Esiste, dunque, un doppio limite di deducibilità per i veicoli aziendali:

  • la soglia fiscale di € 18.075,99;
  • la deduzione parziale del 20% del costo sostenuto.

L’imprenditore e il libero professionista che esercitano l’attività in forma individuale possono dedurre dal loro reddito il costo di acquisto e le altre spese sostenute solo per un veicolo di loro proprietà.

Essendo l’autovettura utilizzata sia per fini aziendali, sia per scopi privati, l’iva relativa ai costi di acquisto e gestione è detraibile nel limite del 40%.

 

VEICOLI AD USO PROMISCUO DIPENDENTI

L’utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere provato da idonea documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo, quale, ad esempio una scrittura privata avente data certa oppure un apposito verbale del CdA.

In questa casistica, il veicolo in uso promiscuo può essere impiegato sia per esigenze lavorative (es. trasferte aziendali) sia per esigenze personali del dipendente (es. tragitti casa-lavoro).

L’acquisto e le altre spese relative il veicolo utilizzato promiscuamente, nell’attività d’impresa e a scopo personale, sono deducibili nella misura del 70% se l’uso promiscuo del dipendente avviene per la maggior parte dell’anno e attraverso fringe benefits o relativa fattura.

Se l’uso non ricopre la maggior parte del periodo d’imposta, il relativo benefit è tassato in capo al dipendente e la società si deduce i costi interamente fino a concorrenza dell’importo del benefit nella misura del 20% per la parte eccedente.

Il calcolo del 70% va eseguito sul totale dei costi auto al lordo di quanto conteggiato come fringe benefit e senza nessun limite fiscale.

 

VEICOLI AD USO PERSONALE DIPENDENTI

In questo caso, il dipendente riceve un beneficio da tassare in busta paga, quantificabile in base al valore normale. Per la società tali costi sono trattati fiscalmente, sia ai fini Ires che ai fini Irap, come costi del personale.

 

VEICOLO AD USO PROMISCUO AMMINISTRATORE

L’uso promiscuo all’amministratore permette la deduzione del 100% del costo per la parte di fringe benefit inserita nella busta paga o addebitata tramite fattura assoggettata ad iva. Per la parte eccedente il fringe benefit si applicano le normali limitazioni del 20%.

Anche in questo caso l’uso promiscuo deve essere documentato da verbale di assemblea o di consiglio di amministrazione o da altre forme che ne assicurino l’assegnazione.

L’iva rimane detraibile al 40%.

 

VEICOLO AD USO PERSONALE AMMINISTRATORE

L’amministratore riceve un fringe benefit tassabile (nel limite dell’importo stabilito dalla assemblea dei soci), quantificabile in base al valore normale. I costi e le spese relative al veicolo sono indeducibili ai fini Irap e deducibili ai fini Ires fino a concorrenza del fringe benefit tassato, mentre la parte eccedente è indeducibile.

 

VEICOLI UTILIZZATI DA AGENZIE E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Il costo dei veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio nell’esercizio della loro attività e a scopo personale, è deducibile nella misura dell’80%, tenendo conto della soglia fiscale di € 25.822,84.

Agli agenti e rappresentanti di commercio non si applica l’indetraibilità oggettiva prevista dall’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72 per l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore e alle spese connesse (componenti, ricambi, carburante, manutenzione, noleggio, ecc.). Secondo questo articolo, è preclusa la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di specifici beni o servizi individuati dal legislatore. Questo vuol dire che l’iva è detraibile al 100%.

Torna agli approfondimenti