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21 December 2022
L’ACCONTO IVA
Entro il 27 dicembre i soggetti passivi Iva sono tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto Iva . Tale importo è dovuto a titolo d’acconto del versamento relativo al mese di dicembre per i contribuenti mensili, da effettuare in sede di dichiarazione annuale per i contribuenti trimestrali o dovuto per il quarto trimestre per i contribuenti speciali.
Metodo di calcolo
Vi sono tre diverse metodologie di calcolo per determinare l’acconto Iva:
- METODO STORICO: l’acconto Iva viene determinato come l’88% dell’Iva relativa al mese di dicembre o all’ultimo trimestre dell’anno di imposta precedente senza considerare gli interessi dell’1% e al lordo dell’acconto precedente.
Se il contribuente effettua un cambio di periodicità delle liquidazioni Iva, l’acconto deve essere determinato secondo le seguenti modalità:
- Nel caso di passaggio da mensile a trimestrale si deve utilizzare come base di calcolo la sommatoria delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre dell’anno precedente
- Nel caso di passaggio da trimestrale a mensile bisogna utilizzare come base di calcolo 1/3 del saldo Iva della dichiarazione dell’anno precedente.
- METODO PREVISIONALE: l’acconto è calcolato sulla base di una stima delle operazioni che verranno effettuate fino al 31 dicembre. Per non incorrere in sanzioni l’acconto versato non deve essere inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il periodo di riferimento. È necessario considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata nel mese o nel trimestre.
- METODO EFFETTIVO: l’acconto è calcolato sulla base delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre e con questo metodo il versamento sarà pari al 100% dell’apposita liquidazione relativa alle:
- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse, o dei corrispettivi, e nel registro delle fatture degli acquisti nel periodo che va dal 1° dicembre al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, o dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali;
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre.
Vi sono delle particolarità:
- i contribuenti mensili posticipati possono determinare l’acconto in misura pari a 2/3 dell’Iva dovuta sulla base delle operazioni del mese di novembre che daranno luogo alla liquidazione di dicembre;
- gli autotrasportatori che, ai sensi dell’art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, annotano le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione e per il calcolo dell’acconto utilizzano il metodo effettivo, devono considerare, per la determinazione dell’IVA a debito le fatture emesse nel terzo trimestre dell’anno, annotate nel periodo dal 1.10 al 20.12, nonché quelle emesse in tale periodo anche se registrate nel primo trimestre dell’anno successivo. Per tali soggetti Circolare 20.12.95, n. 328/E del Ministero delle Finanze consiglia il metodo previsionale;
- Per i contribuenti che adottano la liquidazione “IVA per cassa” ex art. 32-bis, DL n. 83/2012: la determinazione dell’acconto Iva avviene con i metodi sopraelencati. L’applicazione del metodo effettivo consente di non tener conto dell’IVA relativa alle operazioni attive non incassate effettuate nel periodo di riferimento e rende impossibile considerare l’IVA relativa alle operazioni passive annotate nel medesimo periodo ma non ancora pagate.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
In presenza di operazioni straordinarie, come conferimento d’azienda in società, donazione d’azienda o successione ereditaria, si verifica una continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione. Il soggetto che “nasce” dalle predette operazioni dovrebbe versare l’acconto Iva sulla base della situazione esistente nell’anno precedente in capo al soggetto “dante causa”. In questi casi è comunque possibile utilizzare anche uno dei metodi di calcolo esaminati.
I soggetti che devono pagare l’acconto
Sono obbligati al versamento tutti i contribuenti che effettuano:
- liquidazioni e versamenti mensili (art. 1, D.P.R. n. 100/1998);
- liquidazioni e versamenti trimestrali (art. 7, D.P.R. n. 542/1999 e art. 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
Sono invece esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongano di dati di tipo storico o previsionale, su cui sostanzialmente si basa il calcolo, ad esempio coloro che:
- hanno cessato l’attività entro il 30 novembre, se mensili, o entro il 30 settembre se trimestrali, oppure che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
- hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito d’imposta, risultante anche dalla liquidazione IVA periodica;
- pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA con un’eccedenza detraibile di imposta.
L’importo minimo dovuto a titoli di acconto è pari ad Euro 103,29
Vi sono anche delle cause “soggettive” di esonero per:
- i contribuenti che hanno iniziato l’attività in corso d’anno;
- i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’IVA;
- i produttori agricoli previsti dall’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
- i soggetti esercenti attività di intrattenimento ex. Art. 74 comma 6 del DPR 633/72;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (L. 398/91);
- i soggetti che applicano il regime di vantaggio (di cui all’art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011);
- i soggetti che applicano il regime forfettario (art. 1 comma 58 L. 190/2014).
NMentre i soggetti che nell’anno precedente erano minimi o forfettari e che dal 2022 hanno adottato il regime Iva ordinario con effettuazione delle liquidazioni Iva mensili/trimestrali, non avendo una base di riferimento, non sono tenuti al versamento dell’acconto Iva.
Versamento dell’acconto
L’acconto Iva deve essere versato tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 6013, per i contribuenti con periodicità mensile
- 6035, per i contribuenti con periodicità trimestrale
L’anno di imposta da riportare è quello per il quale si sta effettuando il versamento. L’omesso o tardivo versamento dell’acconto comporta una sanzione amministrativa del 30%. Tale violazione può essere regolarizzata attraverso il ravvedimento operoso versando con un modello F24:
- L’imposta dovuta;
- Gli interessi dell’1% (codice tributo 1991);
- La sanzione ex articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/97 del 30% ridotta (codice tributo 8904) nelle seguenti misure:
- Dallo 0,2%al 2,8%. Se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza applicando lo 0,2% per ogni giorno di ritardo (“ravvedimento sprint“);
- 3%(1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza;
- 3,75%(1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione del modello Iva relativo all’anno in corso.
Nella C.M. 10.7.98 n. 180 è stato chiarito che la violazione si consuma sempre nel giorno di scadenza del termine, ancorché l’insufficiente versamento sia avvenuto in un momento anteriore.
Registrazione contabile dell’acconto Iva
Per la registrazione contabile del versamento dell’acconto viene movimentato un conto da inserire nell’attivo dello stato patrimoniale nell’ambito della voce C.II.5-bis, come indicato di seguito:
- ERARIO C/ACCONTO IVA A BANCA C/C
Alla chiusura dell’esercizio, si provvederà al giroconto dell’acconto Iva nel conto “erario c/Iva”, nel seguente modo:
- ERARIO C/IVA A ERARIO C/ACCONTO IVA
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