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16 January 2023
Secondo l’istituto della compensazione tributaria il contribuente ha la possibilità di compensare i propri debiti tributari con crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Una delle modalità di compensazione più utilizzata è quella orizzontale (o esterna), grazie alla quale è possibile compensare un credito con un debito di natura diversa.
Le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni, sia per i crediti Iva che per altri crediti, senza dimenticare il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.
Le regole per i crediti Iva
In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione, per importi superiori a 5.000 euro (per le start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese 50.000 euro) occorre ricordare che:
Se il credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione fosse inferiore a 5.000 euro (per le start up 50.000 euro) la compensazione risulta libera e in caso di scelta il richiedente ha l’obbligo di presentare il modello F24 a partire dal 1° gennaio e senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.
In materia di compensazione tra crediti e debiti Iva, come chiarito dalla Circolare n. 29/E/2010:
In caso di residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2021, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2023 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2023 relativa all’anno 2022 non bisogna sottostare alle regole descritte, ma è sufficiente indicare nel modello F24 l’anno 2021 come anno di riferimento.
In caso di residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2021, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella dichiarazione annuale Iva viene rigenerato nella dichiarazione Iva 2023 come credito relativo all’anno 2022 e ha l’obbligo di seguire le regole in precedenza descritte.
Tali vincoli non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.
Le regole per gli altri crediti
I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi:
Tali obblighi non sussistono qualora l’utilizzo del credito nel modello F24 rappresenti una compensazione “verticale”.
Versamenti con compensazione
Per tutti i soggetti (titolari o meno di partita Iva) la presentazione di un F24 con un credito in compensazione deve essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può tramettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti.
Solo nel caso di presentazione di modello F24 senza compensazione sarà possibile utilizzare i sistemi di home banking; solo per i privati non titolari di partita Iva è possibile l’utilizzo del canale cartaceo.
Limite massimo alla compensazione
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, l. 388/2000 è previsto un limite di 2 milioni di euro applicabile cumulativamente per:
Di conseguenza, questo limite viene applicato anche ai crediti Iva, sia annuali che trimestrali.
Vincoli alla compensazione
In base a quanto stabilito dall’art. 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Nella verifica di tale limite non si deve tener conto di debiti iscritti a ruolo relativi a carichi diversi dai contributi erariali e di debiti iscritti a ruolo che siano stati rateizzati. La compensazione dei crediti fiscali torna ad essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi mediante modello di pagamento F24 utilizzando il codice tributo “RUOL”.
Nel caso di compensazione in violazione all’art. 31, D.L. 78/2010 è prevista una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
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