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18 January 2023
Con l’articolo 32-bis, D.L. 83/2012 è stato introdotto un regime che prevede la liquidazione dell’Iva secondo una contabilità di cassa (cosiddetto regime “Iva per cassa”). Tale regime, di natura opzionale, consente ai soggetti passivi IVA di liquidare l’imposta secondo un criterio di cassa, sia in riferimento alle operazioni attive che in riferimento alle operazioni passive, rinviando l’esigibilità dell’IVA al momento del pagamento/incasso.
Con il provvedimento direttoriale n. 165764 del 21 novembre 2012 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/345285/provvedimento+21+112012+iva+per+cassa_165764+-+schema+provvedimento+opzione+IVA+per+cassa_13+novembre.pdf/51107e7c-7a9b-80f0-d9a2-41cc7f331b26) vengono disciplinate le modalità di esercizio dell’opzione per applicare il regime e le conseguenti modalità di revoca dello stesso.
AMBITO SOGGETTIVO
Possono esercitare l’opzione i soggetti passivi IVA che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (o che, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore al suddetto ammontare).
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
Secondo le regole generali contenute nel D.P.R. 442/1997, l’opzione è esercitata mediante comportamento concludente del contribuente, con conseguente obbligo di comunicazione nel quadro VO della prima dichiarazione IVA annuale successiva alla scelta operata.
DURATA DEL REGIME
L’opzione vincola il soggetto per un periodo minimo di tre anni e trascorso tale periodo, l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno. Il superamento del limite di 2 milioni di euro di volume di affari comporta la cessazione del regime del mese o trimestre successivo..
CARATTERISTICHE
Per i soggetti che esercitano l’opzione:
Per le fatture emesse in applicazione del regime occorre indicare che si tratta di operazione con “Iva per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis, D.L. 83/2012”.
L’omessa indicazione sulle fatture emesse dell’annotazione “Iva per cassa ai sensi dell’articolo32-bis, D.L. 83/20012” costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.
Per quanto riguarda la fatturazione elettronica in regime Iva per cassa, bisognerà indicare nella sezione del file XML “DatiAnagraficiCedenteType” il rigo RF17 Iva per cassa.
EFFETTI SULLE CONTROPARTI
La possibilità di rinviare l’esigibilità dell’IVA al momento del pagamento/incasso riguarda esclusivamente il soggetto che si avvale del regime dell’IVA per cassa e non anche il cessionario o committente che acquista beni o servizi da tale soggetto.
CESSAZIONE DEL REGIME
Qualora il volume d’affari superi nel corso dell’anno la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante uscirà dal regime dell’Iva per cassa e riprenderà ad applicare le regole ordinarie dell’Iva a partire dal mese/trimestre successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
OPERAZIONI ESCLUSE
In deroga alle regole di funzionamento del regime dell’Iva per cassa vi sono operazioni per le quali non rileva il momento dell’incasso/pagamento del corrispettivo, bensì, continuano a valere le tradizionali regole che privilegiano il momento di effettuazione dell’operazione (artt. 2 e 3 del DM 11.10.2012, circ. 44/E/2012 § 5):
DETRAZIONE IVA
Per il soggetto che ha optato per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa, l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati risulta detraibile, solo a partire dal momento in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore, ovvero decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie, e alle condizioni esistenti in tale momento (cfr. circ. 44/E/2012 e circ. 1/E/2018 § 2.2).
Sono esclusi dal differimento del diritto alla detrazione (art. 3 del DM 11.10.2012):
Ferme restando le esclusioni elencate, poiché il regime dell’IVA per cassa riguarda non le singole operazioni ma l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal soggetto passivo, il differimento della detrazione dell’IVA si applica a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell’IVA per cassa, sempre che quest’ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata (circ. 44/E/2012).
INCASSI PARZIALI O COMULATIVI
Nel caso di incassi parziali l’imposta diventa esigibile, ed è inserita nella liquidazione periodica, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Mentre, nel caso di pagamenti parziali, il diritto alla detrazione dell’imposte nasce nella proporzione esistente fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Il decreto attuativo non prevede nulla sugli incassi/pagamenti cumulativi, ovvero l’incasso/pagamento che prevede più fatture e che talvolta non coincide con la somma delle stesse. Si ritiene che in questo caso possa valere il First in first out (FIFO), ovvero, nel caso in cui sia effettuato un incasso/pagamento cumulativo indistinto il medesimo è imputato alle fatture nell’ordine in cui le stesse sono state emesse/ricevute a partire dalla più vecchia.
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