25 January 2023

UTILIZZO DEI VOUCHER NEL 2023 PER IL LAVORO OCCASIONALE

La legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha introdotto una serie di novità sul tema voucher lavoro. Infatti, l’art. 1 commi da 342 a 354 della legge, apporta importanti modifiche all’art. 24 bis del D.L. n. 50/2017, introducendo misure finalizzate al rilancio delle prestazioni occasionali (ex voucher) da rendere mediante libretto famiglia o contratto di prestazione occasionale. Si tratta dunque di un ridisegno dell’utilizzo dei voucher, fermo restando la disciplina del Decreto sopra citato, che anche la legge di Bilancio in parte modifica e integra. Le principali novità introdotte sono:

  • Innalzamento limiti prestazioni occasionali

Il comma 342 definisce l’innalzamento dei limiti delle prestazioni occasionali, spostando da 5.000 a 10.000 euro la soglia prevista per i compensi erogati dagli utilizzatori per le prestazioni occasionali. Inoltre, viene confermato il limite di 5 mila euro per i compensi che ogni prestatore può percepire dalla totalità degli utilizzatori e il limite di 2.500 euro per i compensi che ogni prestatore può percepire dal medesimo utilizzatore.

  • Innalzamento numero dipendenti per prestazione occasionale

Un’ulteriore novità introdotta dal comma 342 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 è l’aumento fino a 10 dipendenti dell’organico dei datori di lavoro che potranno fare ricorso al contratto per prestazione occasionale. L’innalzamento del limite della forza lavoro a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato vale anche per le aziende alberghiere e le strutte ricettive che operano nel settore del turismo (in precedenza il limite era di 8 lavoratori), per le quali viene abrogato il riferimento al ricorso del contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti a determinate categorie di soggetti (studenti, pensionati…).

Dal 2023 è possibile utilizzare le prestazioni occasionali svolte nell’ambito di discoteche, night-club e simili, contraddistinte con il codice ATECO 93.29.1.

Continua ad essere vietato l’uso di queste prestazioni occasionali per le imprese dell’edilizia e dei settori affini, per quelle che esercitano attività di escavazione, per il comparto lapidei, delle miniere, delle cave e delle torbiere e per prestazioni nell’ambito di appalti di opere o servizi (lettere c) e d) del comma 14, dell’art. 54-bis).

Anche ai lavoratori impiegati mediante il contratto per prestazione occasionale, il decreto “Trasparenza” (D.Lgs. 104/2022) ha esteso i medesimi obblighi informativi previsti dal D.Lgs. 152/1997 per la generalità dei lavoratori subordinati. L’estensione avviene espressamente ed unicamente nei limiti della compatibilità, occorre, quindi, verificare attentamente in che misura è possibile ritenere assolto tale onere posto a carico del committente.

  • Regime sperimentale per l’agricoltura

La legge, con l’art. 1, commi da 343 a 354, introduce per il prossimo biennio 2023-2024, una normativa ad hoc per l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato dovranno essere riferite a attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annuali di lavoro effettuate per singolo lavoratore.

Queste prestazioni devono essere rese da particolari categorie di soggetti che dovranno autocertificare al datore di lavoro la propria condizione, tra cui:

  • persone disoccupate, percettori del reddito di cittadinanza, percettori di ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • giovani under 25, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado;
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno;
  • soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Sono esclusi i datori di lavoro agricoli che non rispettano il CCN e provinciale stipulato dalle associazioni datoriale e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per ricorrere alle prestazioni in esame occorre inviare al Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, la comunicazione obbligatoria ex art. 9-bis del DL 510/1996, secondo la quale i 45 giorni di prestazione massima consentita vengono calcolati considerando esclusivamente le presunte giornate di lavoro effettivo e non la durata del contratto in sé, che potrà avere un arco temporale di vigenza massima pari a 12 mesi.

Rispetto agli ex voucher, in sede di comunicazione telematica al Centro per l’impiego, si dovrà fare riferimento alle informazioni contenute dalla lettera a) alla lettera e) del comma 17 dell’art. 54-bis del D.L. 50/2017. Le procedure di attivazione delle prestazioni sul sito Inps si possono effettuare con le proprie credenziali (Spid o Cns), tramite di servizi di contact center Inps, attraverso intermediari o enti di patronato. Una volta che le somme vengono rese disponibili dal sistema, l’utilizzatore potrà procedere con la comunicazione all’Inps della prestazione occasionale (almeno 60 minuti prima di essa) indicando:

  • dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • luogo di svolgimento e oggetto della prestazione;
  • data di inizio e quantità di ore complessive presunte con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni;
  • compenso pattuito nei limiti previsti dalla legge.

Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento all’Inps della contribuzione unificata previdenziale e agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione. L’emissione del LUL potrà essere unica e dovuta alla scadenza del rapporto, fermo restando che i compensi potranno essere erogati anche anticipatamente per settimana, quindicina o mese.

SANZIONI

In caso di superamento dei 45 giorni di lavoro effettivo si applicano sanzioni per la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato. Si applicano poi ulteriori sanzioni (da 500 a 2.500 euro) nel caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli indicati sopra o in caso di mancata comunicazione al Centro per l’impiego dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Il compenso percepito dal prestatore agricolo si basa sulla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali e dovrà essere erogato direttamente dal datore di lavoro con strumenti tracciabili.

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