08 February 2023

LE CRIPTO-ATTIVITA’

Per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

SOGGETTI NON IMPRENDITORI

Sono tassate le plusvalenze che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta, dalla detenzione delle cripto-attività.

Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.

La norma prevede, inoltre:

  • che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta;
  • che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

In merito alle modalità di determinazione di tali redditi, con le modifiche apportate all’art. 68 del TUIR, è confermato che le plusvalenze sono:

  • determinate dalla differenza tra corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto;
  • sommate alle relative minusvalenze.

Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

In caso di acquisto:

  • per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione;
  • per donazione, si assume come costo quello del donante.

Il costo / valore di acquisto va documentato con elementi certi e precisi da parte del soggetto interessato (in mancanza, il costo è pari a zero).

MODALITÀ IMPOSITIVE

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Le plusvalenze e gli altri redditi in esame sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.

È prevista, comunque, la possibilità di optare, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, per l’applicazione del:

  • Regime c.d. “del risparmio gestito” di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 461/97.
  • Regime c.d. “del risparmio amministrato” di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 461/97.

Quest’ultima opzione può essere esercitata relativamente ai rapporti intrattenuti con:

  • I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (art. 3, comma 5, lett. i, D.Lgs. n. 231/2007);
  • I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di portafoglio digitale (art. 3, comma 5, lett. i, D.Lgs. n. 231/2007);

SOGGETTI IMPRENDITORI

La L. 197/2022 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP.

IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA SUL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività sono soggette all’imposta di bollo.

Inoltre, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore: l’Ivafe. (imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie).

Entrambe le imposte adottano un’aliquota nella misura proporzionale del 2 per mille.

L’imposta sul valore delle cripto-attività che adotta le regole dell’IVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

Resta comunque fermo quanto previsto dal co. 20 dell’art. 19 del DL 201/2011, secondo cui per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro.

TASSAZIONE ITALIANA DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ PER I NON RESIDENTI

Il comma 1, lettera f), dell’art. 23 del TUIR, assoggetta a tassazione i non residenti per i redditi diversi derivanti da attività svolte in Italia e da beni che si trovano in Italia (le cripto-attività, sono computate a “beni”).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio orientamento in merito nella risposta a interpello n. 397/2022. Nel documento si era estesa alle criptovalute la linea interpretativa, secondo cui le attività sono di fonte estera nella misura in cui esse non sono detenute in un conto deposito presso un intermediario italiano; la natura di reddito di fonte estera, invece, non viene meno a seguito di stipula di un contratto:

– di prestazione di servizi con un intermediario italiano avente a oggetto la gestione del portafoglio, in cui l’intermediario riceve un mandato di gestione discrezionale degli asset depositati all’estero;

– di amministrazione delle attività finanziarie (ivi inclusi i contratti di amministrazione senza intestazione), dove l’intermediario italiano amministra le attività estere eseguendo gli ordini del cliente, senza alcun potere discrezionale;

– di consulenza, dove l’intermediario italiano offre un’attività di consulenza finanziaria e di monitoraggio degli investimenti.

Per quanto riguarda il regime impositivo dei non residenti per le plusvalenze e gli altri redditi in esame, sono assoggettati all’imposta sostitutiva di cui sopra.

L’AFFRANCAMENTO

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore al 1° gennaio, sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.

Tale imposta sostitutiva deve essere versata:

  • In un’unica soluzione, entro il 30.06.2023;
  • In modo rateale, nello specifico, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

Il regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta e la base imponibile dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data dell’01.01.2023.

REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO

In sede di approvazione della Legge Finanziaria 2023 è stato previsto che i soggetti di cui al citato art. 4, DL n. 167/90 (persone fisiche / enti non commerciali / società semplici ed equiparate), che non hanno indicato nel quadro RW del mod. REDDITI:

  • le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021;
  • i redditi sulle stesse realizzati;

possono presentare un’apposita domanda di emersione con la quale far emergere tali attività, utilizzando lo specifico modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate (con tale Provvedimento la stessa Agenzia fisserà anche i termini di presentazione della domanda).

Nello specifico:

  • i soggetti che NON HANNO realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per l’omessa indicazione nella misura ridotta pari allo 0,5% ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.
  • I soggetti che HANNO realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza e il pagamento di un’imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un’ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione.

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