22 February 2023

L’AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

L’Inail, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è un Ente pubblico non economico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Gli obiettivi dell’Inail sono:

  • ridurre il fenomeno infortunistico;
  • assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio;
  • garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro;
  • realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa. L’assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti.

In particolare, attraverso il meccanismo dell’autoliquidazione, i datori di lavoro provvedono:

  • al calcolo del premio anticipato per l’anno in corso (rata), e;
  • al conguaglio per l’anno precedente (regolazione);

sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente.

Il datore di lavoro viene a conoscenza degli elementi fondamentali attraverso i quali versare il premio a seguito della messa a disposizione delle basi di calcolo tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende” presente nel sito dell’INAIL.

 

DICHIARAZIONE DEI SALARI

La dichiarazione delle retribuzioni erogate durante l’anno deve essere inviata telematicamente entro il 28.2.2023.

L’invio deve essere effettuato tramite il servizio “Alpi on-line” o tramite “Invio telematico dichiarazione salari”.

Ove non venga inviata nel termine di legge la dichiarazione dei salari effettivamente corrisposti nel periodo assicurativo, la sanzione amministrativa prevista va da 125 euro a 770 euro; essa è peraltro comminata ove la mancata o tardata comunicazione non determini una liquidazione del premio inferiore al dovuto, mentre diversamente sono dovute le sanzioni civili.

 

SCADENZA DEL VERSAMENTO

La scadenza per il versamento del premio di autoliquidazione è fissata al 16.2.2023, ferma restando la possibilità per l’azienda di usufruire del rateizzo in quattro rate trimestrali ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro i giorni:

  • 5.2023;
  • 8.2023;
  • 11.2023.

In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato che, per l’anno 2022, è pari allo 1,71% (nota INAIL 12.1.2023).

I coefficienti per gli interessi sono pertanto:

  • per il 16.5.2023 – 0,00416959;
  • per il 16.8.2023 – 0,00847973;
  • per il 16.11.2023 – 0,01278986.

 

RIDUZIONI DI PREMIO

Con l’avvento della nuova tariffa, diverse riduzioni di premio sono state eliminate.

Le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2022/2023 sono indicate nella seguente istruzione operativa emessa dall’INAIL: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-30-12-2022.pdf

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