08 March 2023

SPESE DI MANUTENZIONE – Parte 1

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono suddivise in spese ordinarie o spese straordinarie e vengono disciplinate civilmente dall’OIC 16 (dal paragrafo 49 al 53) e fiscalmente dall’Art. 102, comma 6 del TUIR .

  • Le spese ordinarie sono di natura ricorrente, servono per mantenere i beni in buono stato di funzionamento e sono in particolare rappresentate da riparazioni, sostituzioni di parti deteriorate dall’uso, pulizia; il redattore del bilancio dovrà rilevare queste spese a Conto Economico nell’esercizio in cui sono sostenute.
  • Le spese straordinarie sono di natura non ricorrente e comportano un significativo aumento di produttività o di vita utile del bene; il redattore del bilancio dovrà capitalizzare tali costi, incluse le modifiche e le ristrutturazioni effettuate, nei limiti del valore recuperabile del bene.

Secondo l’Art. 102, comma 6: “le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili”.

Determinazione della base di calcolo

I limiti percentuali di deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione sono:

  • 5% in generale;
  • 11% siderurgia e metallurgia;
  • 15% imprese estrattive;
  • 25% autoveicoli da trasporto delle imprese di trasporto per conto terzi, dei concessionari di autoservizi pubblici di linea o titolari di licenze per il trasporto di persone con autoveicoli da piazza o da noleggio con conducente, di esercenti attività di locazione, di titolari di scuole per conducenti di veicoli. Inoltre, le imprese di trasporto possono dedurre il costo dei pneumatici integralmente nell’anno di acquisto come beni di consumo, mentre eventuali acquisti per scorte non devono influenzare il reddito di esercizio.

Nel caso di rivalutazione, il maggior valore attribuito ai beni ammortizzabili per effetto della rivalutazione di cui al D.L. 104/2020, in relazione al plafond su cui calcolare la percentuale di manutenzioni deducibili, ha effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita. Per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio.

In caso di esercizi con durata diversa da dodici mesi, deve essere effettuato il ragguaglio ad anno. Ai sensi dell’art. 102.6 le manutenzioni e riparazioni “ammortizzabili” si deducono per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Nel caso di spese relative ai mezzi delle imprese di trasporto e alle imprese indicate dalla L. 449/97 si deducono per quote costanti nei tre esercizi successivi.

Manutenzioni e riparazioni su beni propri

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione ordinarie su beni propri:

  • Sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti dall’apposito registro all’inizio dell’esercizio, compresi i cespiti completamente ammortizzati e quelli acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria, sempre se registrati all’interno del registro dei beni ammortizzabili.
  • Rilevano i beni a deducibilità limitata esclusivamente per la parte di costo fiscalmente riconosciuta.
  • L’eventuale eccedenza di spesa è deducibile in quote costanti nei successivi cinque esercizi, annotandola sui libri dei beni ammortizzabili, ma senza inserirla in bilancio. Questa eccedenza si manifesta mediante variazioni in aumento e poi in diminuzione nella Dichiarazione dei Redditi, generando imposte anticipate come differenza temporanea.
  • Sono deducibili nell’esercizio di competenza, trattandosi di compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite del 5%.
  • Sono esclusi i beni assistiti da canoni di manutenzione, i terreni (compresi quelli su cui insistono i fabbricati strumentali o che ne costituiscono pertinenza a norma della L. 248/2006) e i cespiti non strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa.

Le spese di manutenzione e riparazione straordinaria su beni propri vengono eseguite per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un’immobilizzazione:

  • Sono iscritte nello Stato Patrimoniale, mediante capitalizzazione, ad incremento del cespite cui sono riferite e nei limiti del valore recuperabile del bene medesimo. In seguito alla capitalizzazione dei costi, l’ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile dl cespite e tenuto conto della sua residua vita utile.
  • Fiscalmente, non è richiesta un’indagine in merito alla natura delle spese di manutenzione sostenute, ma viene lasciata al contribuente la libertà di scelta tra imputare le spese di manutenzione a incremento del costo ammortizzato oppure dedurle integralmente entro il plafond fissato dalla legge. Infatti, secondo la Cassazione (sentenze n. 7532/2020 e n. 16820/2020) i costi di manutenzione straordinaria non devono obbligatoriamente essere imputati ad aumento del bene ammortizzabile cui sono riferite, ma a discrezione del contribuente possono essere dedotte nell’esercizio nel limite del 5%, alla stregua delle manutenzioni ordinarie.

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