15 March 2023

LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili, devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

La tassa è dovuta per i libri di cui all’art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

  • libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Di seguito sono riepilogati gli importi dovuti, variabili in base ai soggetti obbligati.

  • SOCIETÀ DI CAPITALI:
  • 309,87 euro annui, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,9 euro;
  • 516,46 euro annui, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera 516.456,9 euro.

 

  • ALTRI SOGGETTI:
  • 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

L’ammontare del capitale sociale deve essere verificato alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

  • le società di persone;
  • le società cooperative;
  • le società di mutua assicurazione;
  • gli enti non commerciali;
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l’assoggettamento a imposta di bollo nella misura “doppia” (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per le società di capitali di nuova costituzione, relativamente al primo anno di attività, il versamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito:

  • entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, ossia il 16 marzo;
  • mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Per gli altri soggetti, il versamento può essere effettuato sul citato conto corrente postale n. 6007 oppure tramite apposite marche.

REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO

Per l’omesso / ritardato versamento della tassa annuale, a seguito della soppressione del comma 3, dell’art. 9, DPR n. 641/72 ad opera del D.Lgs. n. 473/97, risulta applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97, ossia è applicabile la sanzione pari al:

  • 30% dell’importo dovuto;
  • 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
  • 1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.

L’omesso / tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento applicando le seguenti sanzioni ridotte:

  • dallo 0,1% all’1,4% (1% x 1/10): entro 14 giorni dalla scadenza (0,1% per ogni giorno di ritardo);
  • 1,50% (15% x 1/10): dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  • 1,67% (15% x 1/9): dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
  • 3,75% (30% x 1/8): entro 1 anno (dal 16/03);
  • 4,29% (30% x 1/7): entro 2 anni (dal 16/03);
  • 5% (30% x 1/6): entro il termine di accertamento

L’importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale pari:

  • al 1,25% nel 2022;
  • al 5% dall’1.1.2023.

In caso di “tardivo” versamento della tassa non contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa.

Ad esempio, in presenza di un versamento eseguito con 3 giorni di ritardo e regolarizzato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E, è pari allo 0,3% (0,1% x 3).

Il pagamento delle somme può avvenire:

  • tramite il modello F24, si paga la tassa cumulativamente con gli interessi, indicando il codice tributo “7085”;
  • tramite il modello F23, si paga la sanzione, con codice tributo “678T”, con causale “SZ” indicando il codice “RCC” (relativo all’ufficio locale 2 di Roma).

Torna agli approfondimenti