05 April 2023

FACTORING – Parte 2

Il credito ceduto nel contatto di factoring può essere cancellato dal bilancio dell’impresa cedente quando tutti i rischi inerenti allo strumento finanziario vengono trasferiti al factor, mentre nel caso in cui non avvenga il trasferimento dei rischi il credito rimane iscritto in bilancio. Di seguito vedremo come vengono contabilizzate in bilancio le due diverse casistiche:

1.CANCELLAZIONE DEL CREDITO DAL BILANCIO.

Con il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, ossia con il passaggio del rischio d’insolvenza in capo al factor, il credito viene cancellato dal bilancio e la differenza tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile del credito nel momento della cessione viene rilevata come perdita su crediti alla voce B.14, documento OIC 15, 74.

Banca c/c

Fondo svalutazione crediti          A                   Crediti

Perdite su crediti

Nel caso in cui rimangano alcuni rischi minimali in capo al cedente bisogna effettuare il seguente accantonamento:

Accantonamento per rischi su crediti ceduti                  A                   Fondi rischi su crediti ceduti

2. MANTENIMENTO DEL CREDITO IN BILANCIO.

Senza il trasferimento sostanziale di tutti i rischi il credito viene mantenuto nel bilancio e segue le regole generali di valutazione previste dall’OIC 15. In contropartita all’anticipazione ricevuta, si iscrive un debito di natura finanziaria e la differenza tra il valore di iscrizione del credito ed anticipazione ricevuta viene classificata nel conto economico tra gli oneri finanziari.

Banca c/c

Interessi passivi                    A                   Debiti

Commissioni

La cancellazione del credito dal bilancio avviene solo alla data di incasso del credito, e nel caso in cui venga incassato per un importo inferiore bisogna rilevare una perdita su crediti.

IVA

Per determinare il corretto trattamento Iva di un’operazione di factoring bisogna individuare la corretta natura della prestazione realizzata, poiché questo varia a seconda della causa che origina il rapporto tra il creditore e il factor:

  • nel caso in cui la causa del contratto sia un’operazione di finanziamento, ossia per le cessioni pro-solvendo la commissione pagata a fronte del servizio reso sono esenti da Iva ex art. 10 co. 1 n. 1 del DPR 633/72. Mentre per le cessioni pro-soluto l’operazione è esclusa dall’ambito Iva ai sensi dell’art. 2.3. lett. a) DPR 633;
  • nel caso in cui il fine del contratto sia il recupero del credito, la commissione versata è imponibile ai fini Iva.

L’amministrazione finanziaria ha individuato alcuni criteri per distinguere le due tipologie di operazioni, factoring e recupero dei crediti. Il factoring deve avere i seguenti elementi caratteristici:

– cessione della titolarità del credito al factor;

– il factor versa una somma di denaro al cedente nel momento della cessione del credito.

Invece, il recupero del credito deve presentare:

– una clausola che preveda l’erogazione delle somme al creditore solo al momento di incasso da parte del prestatore;

– nessuna cessione della titolarità del credito.

Per le prestazioni riconducibili ad operazioni di finanziamento, il compenso del factor è esente da Iva ex art. 10 co. 1 n. 1 del DPR 633/72 sia che il corrispettivo venga diviso tra commissioni ed interessi e sia che venga composto da un unico compenso dove le commissioni risultino maggiori agli interessi, in base alla ris. 32/E/2011.

Inoltre, le eventuali prestazioni aggiuntive rese dal factor, come la gestione dei crediti diversi da quelli ceduti o l’analisi del portafoglio crediti, non incidono sulla natura dell’operazioni di factoring se per tali viene dato un autonomo corrispettivo.

IMPOSTA DI REGISTRO

In base al principio di alternatività Iva-registro, il contratto di factoring deve scontare l’imposta di registro fissa pari a 200 euro, sia nel caso in cui risulti imponibile Iva che esente da Iva ex art. 10 co. 1 n. 1 del DPR 633/72.

L’atto di factoring soggetto ad IVA va registrato:

  • se redatto per atto pubblico o scrittura privata autentica in termine fisso;
  • se redatto per scrittura privata non autentica in caso d’uso.

Se il contratto di factoring venisse stipulato da soggetti privati sconterebbe l’imposta di registro proporzionale, pari al 0,50% prevista per le cessioni di crediti dall’art. 6della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.

IRAP

Le perdite su crediti derivanti dalle cessioni pro-soluto sono indeducibili dalla base imponibile Irap, ai sensi degli art. 5 co. 3 e 5-bis co. 1 del D.lgs. 446/97, e risultano ugualmente indeducibili anche le svalutazioni su crediti ceduti pro-solvendo poiché:

  • per le società di capitali, enti commerciali e soggetti assimilati risultano registrate in una voce di conto economico che non concorre alla formazione della produzione netta;
  • per le società di persone commerciali in regime naturale non vengono inserite tra gli oneri rilevanti.

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