12 April 2023

PERDITE SU CREDITI – Parte 1

Come indicato dall’OIC 15, si riportano le seguenti definizioni:

I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, determinati ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva generalmente dalla vendita di prodotti, merci e servizi con pagamento differito.

Le cambiali attive rappresentano titoli di credito che contengono un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento.

Le ricevute bancarie (o RIBA) sono strumenti che contengono un ordine di incasso disposto dal creditore ad un istituto finanziario (banca assuntrice) per la riscossione di crediti verso propri clienti.

Secondo l’art. 2426 co. 1 n. 8 c.c., nelle imprese di grandi dimensioni, i crediti sono rilevati inizialmente secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (cioè sono soggetti ad attualizzazione).

Nelle società che redigono il bilancio abbreviato e nelle micro-imprese, invece, il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione possono non essere applicati (art. 2435-bis co. 8 c.c.; art. 2435-ter co. 2 c.c.; documento OIC 15). In tale ipotesi, la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale (cioè l’ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto ad esigere) al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
In entrambi i casi, successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati in bilancio tenendo conto del valore di presumibile realizzo (art. 2426 co. 1 n. 8 c.c. ).
Nel caso in cui il diritto di credito si riduca in dipendenza di un evento certo e definitivo, che rende il credito non recuperabile in tutto o in parte, il valore di iscrizione del credito deve essere rettificato, rilevando in contropartita una perdita su crediti.

La perdita su crediti è un componente di reddito che trae origine da un evento certo e definitivo, che rende il credito non più recuperabile (documento OIC 15).

DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

Secondo l’art. 101 co. 5 del TUIR, le perdite sono deducibili senza limiti e con meccanismo analitico.

Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, occorre distinguere:

  • i crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali;
  • i crediti vantati verso debitori non assoggettati a procedure concorsuali.

Le perdite su crediti sono deducibili “in ogni caso” se il debitore è assoggettato alle seguenti procedure e istituti assimilati:

  • fallimento (dal 15.7.2022, liquidazione giudiziale);
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo;
  • amministrazione straordinaria;
  • accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell’art. 182-bis del RD 267/42;
  • piano attestato di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42.

Nell’ambito delle procedure concorsuali il momento in cui la perdita è deducibile fiscalmente è diverso a seconda del tipo di procedura:

  • Fallimento, liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale: dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • Concordato preventivo: dalla data del decreto di ammissione alla procedura;
  • Accordo di ristrutturazione: dalla data di omologazione dell’accordo;
  • Pubblicazione di un piano attestato: dalla pubblicazione nel registro delle imprese.

Inoltre, le perdite su crediti sono deducibili in ogni caso, se il debitore è assoggettato a: procedure concorsuali, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, piano attestato o procedure estere equivalenti svolte in Stati con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

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