19 April 2023

PERDITE SU CREDITI – parte 2

Ai sensi dell’art. 101 co. 5 del TUIR, in caso di debitori non assoggettati a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili:

  • se risultano da elementi certi e precisi;
  • se relative a crediti di modesta entità e sia decorso il termine di sei mesi dalla scadenza del pagamento: il credito è considerato di modesta entità quando è di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevanti dimensioni o a 2.500 euro per le altre.
  • quando il diritto alla riscossione è prescritto. Il termine ordinario è decennale salvo quando la legge dispone diversamente;
  • in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio in applicazione dei principi contabili;
  • rinuncia al credito e remissione di debito: se deriva da un atto unilaterale antieconomico costituisce una liberalità e come tale è fiscalmente indeducibile. Per la deducibilità del costo occorre dimostrare che la rinuncia ha una logica economica ed è inerente, ad esempio comprovando l’inopportunità di porre in essere azioni esecutive o l’inconsistenza patrimoniale del debitore.

Non sono deducibili le perdite relative a crediti derivanti:

  • da attività esenti o non soggette ad imposta;
  • da attività non previste nello statuto sociale.

DEDUCIBILITA’ AI FINI IRAP

Le perdite su crediti sono indeducibili ai fini IRAP.

Si tratta di oneri che non si manifestano nella fase genetica della produzione e dello scambio, ma nell’eventuale e successiva fase di riscossione.

Le perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP sono soltanto quelle che si verificano quando il credito, già determinato nell’importo, è stato successivamente scontato o ridotto, ad esempio perché non incassato. Non sono invece qualificabili come tali gli eventuali minori introiti che, nelle ipotesi in cui discendono dalla determinazione del credito, sono il risultato “di una definizione pattizia nella quale, pur eventualmente risultando il credito così definito inferiore a quanto unilateralmente preventivato dal creditore, è da escludere qualsivoglia connotato abdicativo”. Pertanto, tali oneri restano deducibili ai fini del tributo regionale.

COMPETENZA

Ai sensi degli artt. 109 Tuir e 2426 c.c.:

  • La perdita va imputata per competenza nell’esercizio in cui è diventata certa (art. 109.1);
  • Se la perdita è certa civilisticamente ma non fiscalmente deducibile, essa andrà imputata a costo e poi ripresa in aumento nel Modello redditi e dedotta nell’esercizio in cui si verifica la certezza fiscale (art. 109.4);
  • La perdita deve essere imputata in bilancio per poter essere dedotta anche fiscalmente (art. 109.4).

Nel momento in cui si ha la certezza che si realizzerà la perdita, sussiste l’obbligo di imputarla a conto economico, non essendo lecito il rinvio ai successivi sulla base di valutazioni discrezionali del contribuente.

Per i crediti prescritti la competenza è inderogabile; appare più difficile sostenere una possibile posticipazione della deduzione rispetto a tale momento. Un credito prescritto non dà più speranze di recupero (salva ipotesi volontaria di pagamento del debitore) e quindi appare impossibile anche contabilmente la non imputazione a conto economico della perdita su crediti.

 

CONTABILITA’

Le perdite si differenziano, ai fini civilistici, rispetto alle svalutazioni su crediti, in quanto costituiscono componenti di reddito realizzate e non derivano, invece, da un procedimento valutativo.

In caso di assenza di un fondo svalutazione crediti, la scrittura contabile è la seguente:

  • Fondo svalutazione crediti            a             Crediti

In caso di assenza di un fondo svalutazione crediti, la scrittura contabile è la seguente:

  • Fondo svalutazione crediti            a             Crediti

 

  • Fondo svalutazione crediti

Perdite su crediti                             a             Crediti

Per i crediti verso debitori esteri si applica la normativa prevista per i crediti vantanti verso soggetti residenti.

Importante nell’ambito delle perdite su crediti è anche specificare nella nota integrativa le seguenti informazioni:

  • I criteri applicati nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in euro;
  • Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci.

ASSICURAZIONE SACE

In Italia il rilascio di coperture assicurative relative a crediti all’esportazione per la vendita di beni o servizi e per l’esecuzione di lavori all’estero dei cosiddetti rischi «non di mercato», è effettuato da SACE S.p.A..

L’assicurazione dei crediti all’esportazione consente di avere una protezione dal rischio di mancato pagamento o revoca del contratto da parte del committente estero ovvero dal rischio di mancato rimborso, nel caso di finanziamenti a medio/lungo termine erogati in favore del committente estero.

Tale assicurazione è rivolta ad imprese italiane con sede legale in Italia che esportano beni e servizi o eseguono lavori all’estero, oppure società estere collegate o controllate da impresa italiana che vendono all’estero o realizzano opere/lavori all’estero. (https://www.sace.it/)

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