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19 April 2023
Ai sensi dell’art. 101 co. 5 del TUIR, in caso di debitori non assoggettati a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili:
Non sono deducibili le perdite relative a crediti derivanti:
DEDUCIBILITA’ AI FINI IRAP
Le perdite su crediti sono indeducibili ai fini IRAP.
Si tratta di oneri che non si manifestano nella fase genetica della produzione e dello scambio, ma nell’eventuale e successiva fase di riscossione.
Le perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP sono soltanto quelle che si verificano quando il credito, già determinato nell’importo, è stato successivamente scontato o ridotto, ad esempio perché non incassato. Non sono invece qualificabili come tali gli eventuali minori introiti che, nelle ipotesi in cui discendono dalla determinazione del credito, sono il risultato “di una definizione pattizia nella quale, pur eventualmente risultando il credito così definito inferiore a quanto unilateralmente preventivato dal creditore, è da escludere qualsivoglia connotato abdicativo”. Pertanto, tali oneri restano deducibili ai fini del tributo regionale.
COMPETENZA
Ai sensi degli artt. 109 Tuir e 2426 c.c.:
Nel momento in cui si ha la certezza che si realizzerà la perdita, sussiste l’obbligo di imputarla a conto economico, non essendo lecito il rinvio ai successivi sulla base di valutazioni discrezionali del contribuente.
Per i crediti prescritti la competenza è inderogabile; appare più difficile sostenere una possibile posticipazione della deduzione rispetto a tale momento. Un credito prescritto non dà più speranze di recupero (salva ipotesi volontaria di pagamento del debitore) e quindi appare impossibile anche contabilmente la non imputazione a conto economico della perdita su crediti.
CONTABILITA’
Le perdite si differenziano, ai fini civilistici, rispetto alle svalutazioni su crediti, in quanto costituiscono componenti di reddito realizzate e non derivano, invece, da un procedimento valutativo.
In caso di assenza di un fondo svalutazione crediti, la scrittura contabile è la seguente:
In caso di assenza di un fondo svalutazione crediti, la scrittura contabile è la seguente:
Perdite su crediti a Crediti
Per i crediti verso debitori esteri si applica la normativa prevista per i crediti vantanti verso soggetti residenti.
Importante nell’ambito delle perdite su crediti è anche specificare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
ASSICURAZIONE SACE
In Italia il rilascio di coperture assicurative relative a crediti all’esportazione per la vendita di beni o servizi e per l’esecuzione di lavori all’estero dei cosiddetti rischi «non di mercato», è effettuato da SACE S.p.A..
L’assicurazione dei crediti all’esportazione consente di avere una protezione dal rischio di mancato pagamento o revoca del contratto da parte del committente estero ovvero dal rischio di mancato rimborso, nel caso di finanziamenti a medio/lungo termine erogati in favore del committente estero.
Tale assicurazione è rivolta ad imprese italiane con sede legale in Italia che esportano beni e servizi o eseguono lavori all’estero, oppure società estere collegate o controllate da impresa italiana che vendono all’estero o realizzano opere/lavori all’estero. (https://www.sace.it/)
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