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26 April 2023
Il bilancio d’esercizio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.
A seconda della forma di bilancio della società, i documenti obbligatori per la formazione del fascicolo saranno differenti. Infatti, i documenti che compongono il bilancio in forma ordinaria di una società sono tutti quelli sopra citati con l’aggiunta della Relazione sulla Gestione. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis del Codice civile) sono esonerate dalla redazione del Rendiconto Finanziario e della relazione sulla Gestione. Infine, le microimprese (art. 2435-ter del Codice civile) sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della Nota Integrativa.
Bilancio in forma abbreviata
Una società che non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati può redigere il bilancio in forma abbreviata se, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi:
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono passare alla forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo superano due dei precedenti limiti.
Nella forma abbreviata, all’interno dello Stato Patrimoniale vengono indicate solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani, la separata indicazione dei crediti e dei debiti, detraendo in forma esplicita i fondi di ammortamento, le svalutazioni e gli accantonamenti. Inoltre, queste società possono omettere alcuni punti in Nota Integrativa rispetto al bilancio in forma ordinaria. Infatti, l’art. 2435-bis, comma 5 del Codice civile, stabilisce che la nota integrativa abbreviata deve riportare le seguenti informazioni:
Nel bilancio abbreviato è consentito iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, senza applicare il metodo del costo ammortizzato.
Bilancio microimprese
Una società che non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati può redigere il bilancio delle microimprese se, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi:
Le società che redigono il bilancio in forma micro devono redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo superano due dei precedenti limiti.
Le società che redigono il bilancio micro devono redigere lo Stato Patrimoniale secondo lo schema del bilancio abbreviato, indicando in calce: le informazioni richieste di numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del Codice civile; gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale con le relative informazioni relative alla loro natura e composizione; le informazioni principali riferite ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.
Nel bilancio delle microimprese si iscrivono i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, senza applicare il metodo del costo ammortizzato.
Bilancio consolidato
Le società di capitali controllanti, disciplinate dall’art. 2359 del Codice civile, sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato, nel caso di:
Sono invece esonerati dalla redazione del bilancio consolidato, i gruppi che, unitamente alle controllanti, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
Inoltre, sono esonerate dalla redazione del bilancio consolidato, le controllanti che detengono partecipazioni di controllo esclusivamente di imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 127/1991, ovvero quando:
La verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In questo caso, i limiti monetari sono maggiori del 20%.
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