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17 May 2023
LE RISERVE
Sotto il profilo fiscale le riserve sono classificate in base alla loro tassabilità sia in capo alla società che in capo al socio. In linea generale è possibile distinguere tra:
Le RISERVE DI CAPITALE sono costituite in sede di ulteriori apporti dei soci o di altre fattispecie assimilate quali la rinuncia da parte dei soci, la conversione di obbligazioni in azioni, operazioni straordinarie; dette riserve si iscrivono direttamente nel bilancio dell’esercizio in cui esse si sono manifestate. La distribuzione di tali riserve non comporta tassazione in capo alla società che le distribuisce.
In capo al socio, invece, non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale o con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (art. 47 co. 5 del TUIR). Nel caso i cui il socio percepisca una somma che eccede il costo fiscale della partecipazione, tale valore si qualifica come utile nel caso di persona fisica non imprenditore.
Se, invece, il socio è un soggetto che esercita attività di impresa l’eventuale somma o il valore normale dei beni ricevuti che ecceda il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni si qualifica come plusvalenza. A tali valori si applica la disciplina della partecipation exemption, qualora ricorrano i requisiti di legge.
Le RISERVE DI UTILI derivano dalla destinazione dell’utile d’esercizio e si iscrivono tra le poste del patrimonio netto dopo l’approvazione del bilancio; dette riserve si potranno iscrivere solo nel bilancio successivo a quello da cui quell’utile emerge. La distribuzione delle “Riserve di utili” non comporta tassazione in capo alla società che le distribuisce, mentre il soggetto percipiente è tassato al momento dell’incasso secondo le modalità indicate nella voce “dividendi”.
Le RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA consistono in poste ideali di patrimonio netto, per i quali l’imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione oppure a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione. Trattasi generalmente di riserve che accolgono plusvalori non assoggettati a tassazione (o assoggettati a tassazione in modo parziale), che vengono tassati (o tassati “a conguaglio”) in occasione dell’evento, previsto dalle singole leggi istitutive, che fa cessare lo stato di sospensione. In particolare, si distingue tra:
In linea generale non è prevista la tassazione in capo alla società nel caso di utilizzo per copertura perdite, ma può essere richiesta la ricostituzione della riserva prima di procedere con la distribuzione di utili.
Nel caso in cui fossero state effettuate delle operazioni straordinarie, fusione e scissione, occorre valutare la necessità di ricostruire le “Riserve in sospensione di imposta” della società incorporata o scissa nel patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla fusione o nella società beneficiaria della scissione.
CLASSIFICAZIONE DELLE RISERVE IN BASE ALLA DESTINAZIONE (UTILIZZO)
In base alla disciplina che ne regola l’utilizzo, le riserve si distinguono in disponibili ed indisponibili.
RISERVE INDISPONIBILI
L’indisponibilità di alcune riserve si desume dalle disposizioni normative o dallo scopo attribuito alla riserva medesima. Le riserve indisponibili, in quanto tali, non sono distribuibili.
Tra queste riserve troviamo:
RISERVE DISPONIBILI
Le riserve disponibili possono a loro volto distinguersi in riserve distribuibili e non distribuibili.
L’indistribuibilità della riserva scaturisce da un divieto di distribuzione dalla legge o dallo statuto. Le possibili utilizzazioni delle riserve disponibili sono: l’aumento del capitale sociale; il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio; la copertura delle perdite (dell’esercizio e/o di esercizi precedenti); la distribuzione ai soci; la destinazione a scopi specifici.
In caso di distribuzione occorre valutare la composizione del capitale in quanto potrebbe generare materie imponibili sia per la società che per i soci.
RISERVE NON DISTRIBUIBILI
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