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28 June 2023
CLASSIFICAZIONE FISCALE DELLE RISERVE
Sotto il profilo fiscale le riserve sono soggette a diversi regimi di tassazione.
Si distinguono:
PRESUNZIONE FISCALE DI DISTRIBUZIONE
Si presumono prioritariamente distribuiti:
La presunzione non opera per:
Nel silenzio della norma viene ritenuto che la presunzione non operi anche per l’utilizzo di riserve di utili per la copertura di perdite.
RISERVE DI CAPITALI NON TASSABILI
Trattasi di riserve formate con apporti dei soci a vario titolo.
Per la società, la loro distribuzione non crea base imponibile. Per i soci, l’art 47.5 del TUIR (link) stabilisce che la loro distribuzione non costituisce reddito ma riduce il costo fiscalmente riconosciuto di azioni o quote.
Consistono in versamenti effettuati dai soci senza alcun vincolo di destinazione futuro. Viene effettuato quando la società ha eroso il suo capitale sociale per effetto delle perdite, magari ha patrimonio netto negativo. Nello specifico, si ha quando un socio o socio unico decide di immettere nella società dei soldi, magari prima della chiusura dell’esercizio, per coprire la futura perdita. Tale riserva può essere utilizzata sia per aumenti di capitale o per copertura perdite sia per distribuzioni ai soci. Le somme versate a fondo perduto ad una società da parte di altra società appartenente allo stesso gruppo, ma non socia, si considerano sopravvenienze attive tassabili.
Tale versamento forma una riserva iscritta in bilancio tra le poste del patrimonio netto, ed è di pertinenza esclusiva dei soci. Non essendo vincolati per finalità precise possono essere utilizzati anche per ripianare perdite. I soci, inoltre, possono chiedere la restituzione delle somme versate a tale titolo solo in caso di scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo di liquidazione.
Sono apporti eseguiti in previsione di una delibera di aumento di capitale. Possono essere iscritti tra le riserve di patrimonio netto solo se non restituibili (OIC 28). Se l’aumento, che può essere chiesto da ciascun socio, non venisse effettuato la tesi prevalente riterrebbe che i versamenti siano rimborsabili solo dopo lo scioglimento della società.
È quel versamento che il socio/soggetto intenzionato a sottoscrivere le azioni che verranno emesse in esecuzione di un aumento di capitale già deliberato dall’assemblea esegue per “anticipare” il momento in cui poi dovrà fare il versamento e ricevere le azioni. In caso di mancato perfezionamento della delibera, gli eventuali conferimenti dovranno essere restituiti ai soci sottoscrittori.
Trattasi di una riserva di capitale che può derivare da una differenza positiva tra valore contabile dei patrimoni netti delle società fuse o incorporate ed il valore nominale delle azioni di nuova emissione, oppure, da una sopravvalutazione delle attività o da una sottovalutazione delle passività.
L’avanzo, che è determinato dal maggior valore contabile del patrimonio netto della società incorporata rispetto al valore contabile della partecipazione annullata, può dipendere dall’acquisto delle partecipazioni ad un prezzo vantaggioso, oppure, dalla presenza di un disavviamento nel patrimonio dell’incorporata.
Si crea con la fissazione di concambi che non riflettono il patrimonio netto delle società scisse o di nuova costituzione.
Le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci per trasparenza sono distribuibili senza alcuna imposizione, purché iscritte in bilancio con l’indicazione della loro origine.
RISERVE DI UTILI SOGGETTE A TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI
Trattasi di riserve di utili che hanno scontato l’Ires in capo alla società. La loro distribuzione forma soggetto di tassazione in capo ai soci.
Riserva statutaria
Si intende quella parte necessaria per legge che deve essere costituita in virtù dello statuto sociale e di conseguenza è obbligatoria finché lo statuto stesso non venga modificato. Tale riserva può essere:
Per disporre di una riserva vincolata ad una specifica destinazione, occorre una delibera dell’assemblea.
Riserva straordinaria
Formata da utili in attesa di distribuzione o altra destinazione.
Riserva da trasformazione regressiva (da società di capitali a società di persone)
Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di capitale, sono imputate ai soci, in base al principio di trasparenza, a norma dell’art. 5 del TUIR:
RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
I fondi e le riserve in sospensione d’imposta, quali poste ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l’imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione.
Trattasi generalmente di riserve di utili che all’origine non sono stati tassati in capo alla società e che subiscono questa tassazione appena se ne delibera l’utilizzo per distribuzione o in taluni casi per qualsiasi utilizzo.
Occorre distinguere tra:
Nel primo caso, qualsiasi utilizzo della riserva fa cessare la sospensione d’imposta (quindi, non solo la distribuzione ai soci, ma anche l’utilizzo a copertura perdite); nel secondo caso, invece, solo la distribuzione ai soci fa cessare lo stato di sospensione, mentre utilizzi di diverso genere non determinano alcuna conseguenza.
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