05 July 2023

NOMINA COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell’art. 2400 comma 1 del Codice civile, nelle società per azioni con sistema organizzativo tradizionale, i sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo, successivamente con delibera dell’assemblea ordinaria. La regola generale della competenza assembleare per la nomina dei sindaci nel corso della via sociale può essere derogata solo dalla legge.

Fanno eccezione:

  • Le società di emittenti strumenti finanziari partecipativi, quando lo statuto riserva ai possessori dei suddetti strumenti la nomina di uno dei componenti del Collegio sindacale;
  • Le società per azioni “chiuse” a partecipazione statale o di enti pubblici, quando lo stuto riserva all’azionista pubblico la nomina di un numero di sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Sono previste regole particolari: nell’ambito delle società per azioni quotate, al fine di garantire l’elezione di (almeno) un membro effettivo del Collegio sindacale da parte dei soci di minoranza (voto di lista); nell’ambito delle società quotate e delle società non quotate controllate da Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare un riparto dei membri all’interno dell’organo eletto rispettoso dell’equilibrio tra i generi maschile e femminile, nella misura minima stabilita dalla legge.

Nelle Società a responsabilità limitata l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore; l’organo di controllo è monocratico, salvo diversa previsione statuaria. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle Srl che superano i limiti sopraelencati ha come termine la data di approvazione del bilancio.

Nelle Società per azioni l’organo di controllo assume la forma del collegio sindacale ed è composto da 3 o 5 membri effettivi con obbligo di nomina di 2 sindaci supplenti. Al collegio sindacale può essere attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti prevista dall’art. 2409 bis del Codice civile.

La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria per:

  • Le società per azioni;
  • Le società a responsabilità limitata, quando è prevista nello statuto;
  • Le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti: 4 milioni di euro per l’attivo patrimoniale, 4 milioni di euro per i ricavi di vendita e delle prestazioni, 20 dipendenti occupati in media nell’esercizio. L’obbligo di nomina cessa quando non viene superato nessuno dei precedenti limiti per tre esercizi consecutivi;
  • Le Srl che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato;
  • Le Srl che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti.

A parte l’ipotesi dei primi sindaci nominati direttamente nell’atto costitutivo della società e le altre ipotesi di nomina non assembleare, nel corso della vita sociale, la nomina dei sindaci spetta ai soci riuniti in assemblea, chiamati, a seconda dei casi, a designare:

  • L’intero Collegio sindacale, nei casi di cessazione dell’organo per “naturale” scadenza del termine di durata dell’incarico, con possibilità, per l’assemblea, di rinnovare la nomina al Collegio uscente ovvero provvedere alla sostituzione totale o parziale dei suoi membri;
  • Uno o più sindaci separatamente, al fine di reintegrare il Collegio a seguito della cessazione anticipata di singoli componenti.

Secondo l’art. 2400 comma 4 c.c., al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, devono essere noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi eventualmente ricoperti presso altre società.

Per ciascuna attività svolta dai sindaci spetta uno specifico compenso determinato dall’assemblea dei soci. Il compenso dei sindaci è iscritto in bilancio e deducibile, in base al principio di competenza, nell’esercizio in cui sono eseguite le relative attività, tenendo conto che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nell’esercizio in cui sono ultimate.

Pubblicità della nomina

La nomina dei sindaci è soggetta a pubblicità presso il Registro delle imprese, in base alla disciplina generale dettata dal codice civile, applicabile sia alle società non quotate che alle società quotate. L’iscrizione presso il Registro delle imprese deve avvenire:

  • Entro trenta giorni
  • A cura degli amministratori
  • Con l’indicazione, per ciascuno di essi, del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita, del domicilio.

Affermata l’imprescindibilità dell’accettazione ai fini dell’assunzione delle funzioni di sindaco, la dottrina prevalente ritiene corretto fa decorrere il suddetto termine di trenta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte del soggetto designato, piuttosto che dalla data della nomina stessa.

L’iscrizione della nomina del sindaco al Registro delle imprese ha funzione di pubblicità dichiarativa e non costitutiva. Ne consegue che l’iscrizione non è necessaria ai fini della prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico e della sua accettazione e che l’omissione dell’adempimento richiesto agli amministratori dall’art. 2400 c.c. è privo di incidenza nei rapporti fra il sindaco e la società e comporta soltanto, ai sensi dell’art. 2193 c.c., l’inopponibilità della nomina ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

Mancanza della Relazione

L’eventuale mancanza della relazione dell’organo di controllo al bilancio d’esercizio rende nulla la relativa delibera di approvazione per illiceità del suo oggetto, in quanto il mancato esercizio del controllo sindacale sulla bozza di bilancio, presentata dagli amministratori, rende nullo il bilancio medesimo. Secondo un successivo orientamento giurisprudenziale, la mancanza della relazione dei sindaci determina la mera annullabilità della delibera di approvazione del bilancio.

Scritture contabili

Gli onorari per verifiche periodiche di vigilanza e revisione, partecipazioni ad assemblee e C.d.A. sono deducibili nell’esercizio in cui sono eseguiti i controlli.

Rilevazione al 31.12:

Compenso sindaci                                           a                                 Fatture Sindaci c/compensi da ricevere

Invece, gli onorari per i controlli sul bilancio di esercizio e la stesura delle relative relazioni sono deducibili nell’esercizio successivo a quello oggetto di controllo.

Rilevazione nell’anno successivo della fattura del sindaco comprensiva del controllo del bilancio e relazione del collegio sindacale:

Diversi                                                                             a                                       Fornitori

Fatture Sindaci c/compensi da ricevere

Compenso sindaci

Iva c/acquisti

Al pagamento della fattura:

Fornitori                                                   a                                              Banca c/corrente

Fornitori                                                   a                                   Erario c/rit. Irpef su lav. auton.

Al versamento della ritenuta d’acconto:

Erario c/rit. Irpef su lav. auton.                              a                                            Sindaci c/compensi

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