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26 July 2023
Nell’attivo circolante rientrano i titoli emessi da stati, le obbligazioni emesse a enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili. La classificazione nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante dipende dalla destinazione stabilita dagli amministratori; quando i titoli non sono destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale allora vengono inseriti nell’attivo circolante. L’OIC 21 disciplina il passaggio da titolo non immobilizzato (circolante) a titolo immobilizzato, in circostanze rare, come un cambio di strategia a seguito dell’insediamento di un nuovo C.d.A. o di un nuovo assetto proprietario, oppure a seguito di processi decisionali già completati alla data di chiusura dell’esercizio. Il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d’esercizio o dall’andamento di mercato.
Secondo l’OIC 20, i titoli iscritti nell’attivo circolante sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del costo specifico, ma in alternativa, nel caso di titoli fungibili è possibile utilizzare i metodi della media ponderata, lifo e fifo, applicando l’art. 2426 n. 10 C.c.
Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato quando:
Il valore di mercato si determina in base alle quotazioni di borsa o, per i titoli non quotati, in base a tecniche valutative che consentano di individuare un valore espressivo dell’importo delle informazioni acquisite al fine di stimare in modo attendibile l’ipotetico valore di vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio. Nell’ambito del regime ordinario di valutazione, qualora il valore di iscrizione in bilancio dei titoli non immobilizzati ecceda il valore di mercato, la svalutazione assume carattere automatico e prescinde, diversamente da quanto accade per le attività di corrispondente natura iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, da una valutazione degli amministratori in merito alla durevolezza della perdita di valore. Sotto altro profilo, la svalutazione al valore desumibile dall’andamento del mercato rimane ferma anche in caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato. L’OIC 4 precisa che il valore contabile dell’anno precedente veniva preso a riferimento per la continuazione dell’applicazione del costo ammortizzato, escludendo la rilevazione di eventuali svalutazioni. Ordinariamente, la svalutazione dei titoli è iscritta a Conto Economico:
Ai fini valutativi, secondo l’art. 94 del Tuir, i titoli vanno raggruppati in categorie omogenee per natura; si applicano quindi le disposizioni previste per le rimanenze. Se il valore dei titoli è inferiore rispetto alla valutazione effettuata in base ai criteri fiscalmente ammessi, il valore minimo attribuibile alle rimanenze di titoli è il valore normale.
Scritture contabili
Al momento dell’acquisto si registra il costo e non il nominale:
Diversi a Banca c/c
Titoli
Commissioni bancarie
Alla chiusura dell’esercizio, per lo stanziamento degli interessi di competenza:
Titoli a Interessi attivi
Alla scadenza dei titoli:
Banca c/c a Titoli
Interessi attivi
Deroga al principio di valutazione
Il DL n. 119 del 2018 ha previsto, in considerazione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consentiva ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato. La disposizione, in origine introdotta per l’esercizio 2018, è stata estesa, considerando il permanere della situazione di volatilità dei corsi, dapprima all’esercizio 2019 e poi all’esercizio 2020. La facoltà di ricorrere alla deroga non è stata prorogata all’esercizio 2021, mentre viene applicata all’esercizio 2022.
La norma consente di mantenere i titoli iscritti nell’attivo circolante ai medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi di cui la perdita abbia carattere durevole. Per “titoli” si intendono sia i titoli partecipativi, sia i titoli di debito, anche non quotati. Invece, sono esclusi gli strumenti finanziari derivati.
In caso di applicazione della deroga, è necessario fornire adeguata informazione nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, evidenziando la differenza tra valore iscritto in bilancio e quello desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui ritiene la perdita sia temporanea e non abbia carattere durevole.
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