27 September 2023

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: LE PARTECIPAZIONI – Parte 1

Le partecipazioni, secondo il Codice civile, possono essere collocate nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante. Le partecipazioni collocate tra le immobilizzazioni sono quelle destinate e permanere nel patrimonio dell’azienda in quanto acquisite a titolo di investimento; mentre le partecipazioni iscritte tra il capitale circolante sono quelle destinate alla cessione nel breve periodo. Nei bilanci in forma ordinaria, a prescindere dalla collocazione in bilancio, le partecipazioni si dividono in immobilizzazioni finanziarie in imprese:

  • Controllate ( 2359 comma 1), in cui si possiede la maggioranza o si esercita un’influenza dominante. Il controllo può essere di diritto (maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria); di fatto (voti sufficiente ad esercitare un’influenza dominante nell’assemblea); contrattuale (influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali).
  • Collegate ( 2359 comma 3), in cui la società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria si dispone di almeno il 20% dei voti, se società non quotate o il 10% se quotate. Non rileva quando l’influenza dipenda da accordi contrattuali o da usufrutto.
  • Controllanti, quindi investimenti nel capitale della propria controllante, per le quali la separata indicazione è motivata dal fatto che l’acquisto di azioni della società controllante è assimilabile all’acquisto di azioni proprie, per il quale sussistono particolari vincoli civilistici all’acquisto.
  • Sottoposte al controllo delle controllanti.
  • Altre imprese, ovvero partecipazioni che non consentono di esercitare neppure un’influenza notevole.

La suddivisione non è richiesta nei bilanci redatti in forma abbreviata e nei bilanci delle microimprese. La corretta classificazione, secondo l’OIC 12, va determinata in base alla volontà della direzione aziendale e all’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.

Secondo l’art. 2424-bis.2, le partecipazioni in imprese controllate o collegate si presumono immobilizzazioni. Si tratta di una presunzione relativa che può essere superata con una deliberazione dell’organo amministrativo e gli amministratori possono iscriverle nel circolante qualora si tratti di partecipazioni effettivamente destinate alla negoziazione.

Criterio di valutazione: il costo

Il metodo del costo, come stabilito dall’articolo 2426 n. 1, stabilisce che, quando si registrano le immobilizzazioni, incluse le finanziarie e quindi gli investimenti in partecipazioni, si deve prendere in considerazione il costo di acquisto o di costituzione dell’attivo, che può includere anche un eventuale sovrapprezzo, e aggiungere a questo costo tutti gli oneri accessori come spese di acquisto, commissioni, tasse e altre spese correlate. Successivamente, se ci sono versamenti in conto capitale o se vengono rinunciati a crediti derivanti da finanziamenti o transazioni commerciali, il costo può essere aggiornato per riflettere queste modifiche.

In deroga al criterio base di valutazione, se alla chiusura dell’esercizio risultano durevolmente di valore inferiore, devono essere iscritte a tale minor valore, che non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. L’OIC 21 precisa che la società partecipante deve verificare se, a seguito della distribuzione di dividendi, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.

Criterio di valutazione: il patrimonio netto

Il metodo del patrimonio netto prevede che le immobilizzazioni detenute in imprese affiliate o controllate possano essere valutate in base alla quota corrispondente del patrimonio netto di tali imprese, tenendo conto dell’ultimo bilancio approvato, dopo aver eliminato i dividendi distribuiti e apportato le correzioni necessarie per rispettare i principi di consolidamento contabile previsti dalle normative vigenti. Questa valutazione permette di riflettere la partecipazione dell’azienda in questione nel patrimonio netto delle imprese collegate o controllate.

Quando si adotta per la prima volta il metodo del patrimonio netto per registrare una partecipazione, e se il costo di acquisto supera il valore corrispondente del patrimonio netto, è consentito registrare la differenza come attivo, a condizione che si fornisca una spiegazione dettagliata di questa decisione in nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o ad avviamento, deve essere ammortizzata. Operata la scelta per uno dei due metodi, l’opzione è irreversibile, salvo ricorrano casi eccezionali.

Criterio di valutazione: il patrimonio netto rettificato

La valutazione utilizzando il metodo del patrimonio netto rettificato implica il calcolo della quota di possesso e l’applicazione di questa percentuale al patrimonio netto derivante dall’ultimo bilancio approvato della società in cui hai una partecipazione. Questo metodo va applicato utilizzando il bilancio approvato dalla partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipata. Se le date divergono di oltre tre mesi a partecipante deve richiedere alla partecipata di redigere un bilancio straordinario alla data di chiusura del bilancio della partecipante.

Dal valore della frazione di patrimonio netto corrispondente alla percentuale detenuta:

  • si deducono i dividendi di cui la partecipata ha già deliberato la distribuzione, in quanto essi rappresentano un debito per la partecipata ed un credito per la partecipante; si effettuano le rettifiche.
  • Richiesta dai principi di redazione del bilancio consolidato;
  • Necessarie per rispettare la deroga obbligatoria;
  • Necessarie per il rispetto dei principi generali di valutazione;

Al risultato così ottenuto si apportano delle rettifiche extracontabili di origine reddituale (es. maggiori ammortamenti). Le variazioni incrementative del patrimonio netto della partecipata che provocano una modifica del valore della partecipazione sono rappresentate da: utili accantonati a riserva, rivalutazione del capitale, contributi in conto capitale, avanzi di fusione. Le variazioni decrementative del patrimonio netto della partecipata che provocano una modifica del valore della partecipazione sono rappresentate dalle perdite di esercizio. Le variazioni che non devono essere prese in considerazione in quanto sono già state imputate ad incremento o decremento della partecipazione sono:

  • Versamenti soci;
  • Versamenti soci per il reintegro delle perdite;
  • Rinuncia a finanziamenti soci;
  • Rimborsi del capitale.

Il metodo del patrimonio netto deve essere abbandonato quando:

  • La società perde il controllo o il collegamento;
  • La partecipazione passa dalle immobilizzazioni al circolante;
  • Nel caso in cui la partecipazione rappresenti un bene posseduto al solo scopo di tratte dall’investimento un utile di natura finanziaria in forma sistematica.

Criterio in deroga

Quando la valutazione effettuata risulta erronea e minaccia la rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria dell’azienda, è necessario correggere questa valutazione tramite una procedura di deroga. Questa procedura richiede che l’attività venga valutata al suo valore di mercato attuale anziché al suo valore precedentemente registrato.

Le ragioni alla base di questa deroga devono essere giustificate in nota integrativa, evidenziando come la valutazione errata influisca sulla rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale dell’azienda e quali conseguenze ciò abbia sul risultato economico.

Gli utili eventualmente derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile.

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